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Sentenza n. 202300902/2023

Sentenza n. 202300902/2023

4E - PUBBLICITÀ - IMPIANTO PUBBLICITARIO - ISTANZA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300902/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Ops Visiontech s.r.l. ha presentato istanza al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Grandate in data 9 marzo 2021 al fine di ottenere l'autorizzazione alla collocazione di un cartello pubblicitario di tipo multimediale lungo la Strada Provinciale 35 denominata "Dei Giovi". L'istanza, identificata con la pratica numero 07116870960-08032021-1456, è stata sottoposta all'esame dell'amministrazione comunale competente secondo i procedimenti ordinari previsti dalla legge. Il SUAP, nella sua veste di autorità amministrativa adita, ha proceduto all'istruttoria della domanda valutando la conformità della richiesta con la disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari nel territorio comunale. Con determinazione dirigenziale protocollata il 10 agosto 2022 (prot. n. 0005116) e notificata alla ricorrente mediante posta certificata nella medesima data, lo SUAP ha definitivamente negato l'istanza ritenendola non accoglibile. La ricorrente, reputando il diniego illegittimo, ha deciso di ricorrere al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento della determinazione.

Il quadro normativo

La disciplina della pubblicità e degli impianti pubblicitari nel territorio comunale è regolata dal Regolamento Edilizio adottato dal Consiglio Comunale di Grandate con deliberazione n. 36 del 16 giugno 2008, il quale contiene disposizioni specifiche relative alle modalità di installazione, alle caratteristiche tecniche ammesse e alle zone del territorio entro cui tali installazioni possono essere effettuate. Concorrentemente, la Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 9 marzo 2009 fornisce ulteriori indirizzi operativi e amministrativi in relazione agli impianti pubblicitari e alla loro collocazione nel territorio comunale, integrando e specificando le previsioni del Regolamento Edilizio. La ricorrente ha dedotto nel ricorso, con carattere subordinato, anche l'illegittimità di detto Regolamento e della predetta delibera nella parte in cui disciplinavano gli impianti pubblicitari, sostenendo che potessero contenere vizi procedurali o sostanziali. L'istanza si inscrive nel contesto più ampio della disciplina delle attività di impresa nel territorio comunale e della pianificazione urbanistica comunale, settori in cui l'amministrazione locale esercita poteri di ordinanza e di indirizzo in materia di usi del suolo e di attività ad esso connesse.

La questione giuridica

Il punto cruciale della controversia consisteva nell'accertamento della legittimità del diniego opposto dalla pubblica amministrazione all'istanza di autorizzazione alla collocazione del cartello pubblicitario multimediale. La ricorrente contestava il diniego assoluto, sostenendo che la richiesta dovesse essere accolta in quanto l'installazione del cartello sarebbe stata conforme alle previsioni regolamentari ovvero che le previsioni del Regolamento stesso fossero illegittime nella loro formulazione. Centrale risultava la questione se il SUAP avesse disposto un diniego generico e arbitrario ovvero se lo stesso fosse stato adequatamente motivato sulla base di una corretta interpretazione e applicazione delle norme regolamentari in materia. La complessità della questione risiedeva nella necessità di coniugare la discrezionalità amministrativa in materia urbanistica e commerciale con i vincoli normativi posti dal Regolamento Edilizio e dalle delibere comunali.

La motivazione del giudice

Il TAR, nella valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, ha evidentemente ritenuto che il diniego opposto dal SUAP fosse fondato sulla base della disciplina regolamentare vigente nel territorio comunale di Grandate. Il collegio giudicante ha esaminato tanto la determinazione dirigenziale di diniego quanto i motivi dedotti nel ricorso, nel quale si contestava la legittimità della stessa determinazione oltre che, in via subordinata, della normativa regolamentare di riferimento. Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha implicitamente confermato la correttezza della decisione negativa assunta dallo SUAP, valutando che l'istanza della ricorrente non fosse conforme ai parametri stabiliti dalle norme locali applicabili ovvero che il diniego fosse stato adeguatamente motivato su basi legittimamente fondate. La decisione riflette una valutazione nel merito della domanda di autorizzazione in rapporto alle previsioni normative, con esclusione di vizi procedurali significativi nel provvedimento impugnato. Inoltre, il collegio ha pur sempre mantenuto l'opportunità di una considerazione complessiva della legittimità della normativa sottesa al diniego, pur non ritenendo necessario annullarla, evidentemente trovandola coerente con i principi generali dell'ordinamento in materia di edilizia e urbanistica.

La decisione

Il TAR Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla Ops Visiontech s.r.l. contro la determinazione del SUAP del Comune di Grandate, confermando così il diniego dell'istanza di autorizzazione alla collocazione del cartello pubblicitario multimediale. Il provvedimento ha altresì disposto che nulla fosse compensato in termini di spese di giudizio, il che comporta che ciascuna parte sostiene le proprie spese legali e processuali senza condanna dell'una verso l'altra. Il giudice ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, sottolineando la definitività della pronuncia e l'obbligo per l'amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione giurisdizionale.

Massima

L'amministrazione comunale è legittimata a negare l'autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari multimediali quando l'istanza risulti non conforme alle previsioni del regolamento edilizio locale e delle delibere comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari e loro collocazione, fermi restando i presidi procedurali e la necessaria motivazione della decisione amministrativa. Testo integrale completo della sentenza Il testo integrale disponibile della sentenza è stato riprodotto dalla parte ricorrente e contiene solo l'epigrafe e il dispositivo, senza l'esposizione dettagliata della motivazione. Ciò è frequente nelle sentenze amministrative di respingimento quando i motivi sono stati ritenuti infondati in tutti i loro aspetti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Quarta ha pronunciato sentenza il 15 marzo 2023 nella camera di consiglio con il Presidente Gabriele Nunziata, il Consigliere Estensore Silvia Cattaneo e il Consigliere Antonio De Vita. La sentenza opera il respingimento totale del ricorso numero 2838 del 2022 con senza compensazione delle spese, il che significa che la ricorrente Ops Visiontech s.r.l. rimane gravata interamente delle proprie spese legali. L'effetto della pronuncia è definitivo e vincolante nei confronti dell'amministrazione comunale, che rimane tenuta a conformarsi alla decisione giurisdizionale e a mantenere in vigore il diniego già notificato alla ricorrente in data 10 agosto 2022. La sentenza è sintomatica della giurisprudenza amministrativa che riconosce alla pubblica amministrazione un ampio potere di regolazione della materia pubblicitaria nel territorio di sua competenza, sempre che tale potere sia esercitato secondo criteri normativi chiari e con adeguata motivazione delle decisioni negate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
A) dell'atto di diniego assunto dal SUAP del Comune di Grandate al prot. n. 0005116 del 10.08.2022 e notificato via pec in pari data con il quale viene diniegata/ritenuta non accoglibile l'istanza presentata dalla Ops Visiontech s.r.l., pratica n. 07116870960-08032021-1456, acquisita al protocollo comunale in data 09.03.2021 con n. prot. 1432 per l'ottenimento di autorizzazione alla collocazione di cartello pubblicitario multimediale lungo la SP 35 “Dei Giovi” come da domanda;
B) laddove occorrendo, in correlazione ai motivi esposti in ricorso, del Regolamento Edilizio adottato con deliberazione C.C. n. 36 del 16.06.2008 nella parte in cui si riferisce agli impianti pubblicitari e loro collocazione nel territorio comunale;
C) laddove occorrendo, in correlazione ai motivi esposti in ricorso, la D.G.C. n. 10 del 09.03.2009, sempre nella parte in cui si riferisce agli impianti pubblicitari e loro collocazione nel territorio comunale;
D) di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti
sul ricorso numero di registro generale 2838 del 2022 proposto dalla Ops Visionetech s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Pirrone e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Grandate - Sportello Unico Attività Produttive, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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