1I - SICUREZZA PUBBLICA - DASPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300888/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare un provvedimento emesso dal Questore della Provincia in data 29 agosto 2022. Il Questore aveva emesso un divieto di accesso agli stadi per la durata di cinque anni nei confronti del ricorrente, provvedimento notificato il 31 agosto 2022. Il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento insieme a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, sostenendo che il divieto fosse illegittimo, ingiustificato o eccessivo rispetto al caso di specie. La controversia rientra nella tipologia dei ricorsi contro provvedimenti di ordine pubblico e sicurezza, specificamente contro le misure di prevenzione emesse dalle autorità di pubblica sicurezza nel contesto delle manifestazioni sportive.
Il quadro normativo
I provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi di competizioni sportive rientrano nella categoria delle misure di prevenzione finalizzate al mantenimento dell'ordine pubblico, disciplinate da una pluralità di fonti normative che attribuiscono ai Questori il potere di emetterli. La normativa principale che regola i divieti di accesso agli stadi comprende disposizioni che richiedono una preventiva condotta dei soggetti che riveli un pericolo concreto per l'ordine pubblico e la sicurezza nelle manifestazioni sportive. Il principio generale è quello per il quale le autorità di pubblica sicurezza, in esercizio dei loro poteri preventivi, devono valutare sia il comportamento passato che il rischio futuro dell'individuo, operando una ponderazione tra la necessità di tutela dell'ordine pubblico e il diritto della persona a partecipare liberamente alle manifestazioni. La legittimità di tali provvedimenti dipende dalla sussistenza di una idonea motivazione che colleghi il comportamento del soggetto ai rischi per la sicurezza.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità amministrativa del provvedimento di divieto emesso dal Questore, ovvero sulla corretta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che autorizzavano l'emissione della misura cautelare nei confronti del ricorrente. Il ricorrente probabilmente contendeva che il Questore non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un comportamento suo precedente idoneo a giustificare l'imposizione di un divieto di durata quinquennale, oppure che la durata della misura fosse sproporzionata rispetto alla condotta contestata. La questione centrale era dunque se il Questore, nel valutare il rischio di disturbo dell'ordine pubblico, avesse correttamente accertato i fatti e applicato correttamente la norma di diritto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha analizzato il ricorso all'esito dell'udienza pubblica del 8 febbraio 2023 e, dopo aver sentito i difensori delle parti in causa, ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile o infondato. Il collegio giudicante ha presumibilmente valutato attentamente la documentazione agli atti, il comportamento del ricorrente e il contesto nel quale il Questore aveva operato, concludendo che sussistessero adeguati presupposti fattuali a giustificazione del provvedimento impugnato. Il TAR ha considerato che la motivazione fornita dal Questore nella propria decisione fosse congrua e logicamente coerente con i fatti accertati, e che il provvedimento non fosse viziato da vizi procedurali, di forma o di merito. La durata quinquennale del divieto è stata ritenuta non manifestamente sproporzionata rispetto alla natura e alla gravità della condotta contestata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha rigettato nella sua interezza, respingendo le pretese del ricorrente e confermando così la piena legittimità del provvedimento del Questore. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno e della Questura, con liquidazione delle medesime nella misura di tremila euro, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. La sentenza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, al fine di tutelare la privacy della parte interessata, in conformità alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il Questore, nell'esercizio dei propri poteri cautelari preventivi, legittimamente emette provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive quando sussistano elementi di fatto idonei a far ritenere che il soggetto presenti un rischio concreto per l'ordine pubblico e la sicurezza, e tale valutazione non è soggetta a sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, che può unicamente verificarne la legittimità procedurale e la congruità della motivazione. Significato e implicazioni pratiche Questa sentenza stabilisce un principio di grande importanza per la relazione tra cittadini e autorità di pubblica sicurezza nel contesto delle manifestazioni sportive: il ricorso al TAR contro un provvedimento di divieto di accesso agli stadi incontra notevoli difficoltà, in quanto il giudice amministrativo riconosce alla pubblica amministrazione, rappresentata dal Questore, un apprezzabile margine di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti e dei rischi per l'ordine pubblico. La sentenza conferma che non è sufficiente per il ricorrente sostenere genericamente l'illegittimità del provvedimento, ma è necessario provare specifici vizi procedurali, l'assenza di motivazione, la manifesta irragionevolezza o la palese sproporzionamento della misura. La condanna alle spese, seppur contenuta, rappresenta un disincentivo economico per chi intenda ricorrere. Dal punto di vista della tutela dei cittadini, la sentenza non esclude la possibilità di ricorso, ma aumenta il carico della prova gravante sul ricorrente, il quale deve dimostrare attivamente che il provvedimento sia affetto da gravi vizi e non meramente contestare la corretta applicazione dei poteri discrezionali della pubblica amministrazione. Per i professionisti del diritto, la sentenza evidenzia come in materia di ordine pubblico e prevenzione le magistrature amministrative esercitano un controllo meno penetrante che in altri settori, lasciando spazi più ampi alle valutazioni dell'amministrazione, pur sempre entro i limiti della logica giuridica e della proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento dd 29 agosto 2022, notificato in data 31/08/22, con la quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- emetteva il provvedimento di divieto d'accesso agli stadi per la durata di anni 5; nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 3222 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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