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Sentenza n. 202300887/2023

Sentenza n. 202300887/2023

1I - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA PORTO FUCILE USO TIRO A VOLO - REVOCA - RICORSO GERARCHICO - RIGETTO - DIVIETO DETENZIONE ARMI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300887/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del decreto per divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS emesso in data 7 marzo 2022 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, prot. N. -OMISSIS- notificato o comunque conosciuto dall'interessato in data 15 marzo 2022;
- del decreto del 15 marzo 2022 con cui il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore del 22 febbraio 2021 di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo n. -OMISSIS- e della licenza di collezione di armi comuni da sparo n. -OMISSIS-;
- tutti gli altri atti a questi antecedenti e/o collegati.
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ernesto Ferrari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente -OMISSIS- e il figlio -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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