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Sentenza n. 202300886/2023

Sentenza n. 202300886/2023

1L/X - UNIVERSITÀ - PROFESSORI UNIVERSITARI - PROCEDURA DI SELEZIONE A N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300886/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La causa riguarda una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Milano, nel settore scientifico-disciplinare Diritto Processuale Penale (IUS/16). Francesca Gisella Zoe Ruggieri, candidata nella procedura, ha impugnato il Decreto Rettorale del 14 marzo 2022 n. 1345/2022 con il quale l'Università ha accertato la regolarità formale degli atti della procedura di selezione e ha dichiarato vincitore il Prof. Luca Luparia Donati, nonché tutti gli atti conseguenti della procedura di chiamata. La ricorrente contestava l'esito della procedura di valutazione e la correttezza dei criteri e delle modalità di valutazione applicate dalla Commissione giudicatrice nella comparazione delle candidature. La controversia nasce dal mancato riconoscimento della ricorrente come vincitrice della procedura, nonostante ella ritiene di avere posseduto i requisiti e i meriti superiori rispetto al candidato dichiarato vincitore.

Il quadro normativo

La procedura si inserisce nel sistema di reclutamento dei professori universitari disciplinato dalla Legge 240/2010, che ha introdotto il meccanismo della chiamata diretta da parte degli atenei, in sostituzione del concorso nazionale. Il Decreto Rettorale del 3 giugno 2021 n. 2457/2021 ha emanato il Bando di selezione, mentre il Regolamento dell'Università ha dettato la disciplina della procedura di chiamata secondo le norme di legge statale. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 dei richieduti Regolamento e Bando stabiliscono i poteri e le responsabilità dei diversi organi universitari nella gestione della procedura, dalla fase di valutazione della Commissione giudicatrice all'approvazione finale da parte del Consiglio di Amministrazione fino al decreto rettorale di nomina. La procedura deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo, ivi compresi la corretta istruttoria, la trasparenza, l'imparzialità e la correttezza nella valutazione dei candidati secondo criteri predeterminati e uniformemente applicati.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità della procedura di selezione nei suoi diversi stadi e la correttezza della valutazione comparata dei candidati. La ricorrente contestava tanto i criteri di valutazione definiti dalla Commissione giudicatrice nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2022, ritenuti inadeguati o non conformi alla normativa applicabile, quanto l'applicazione concreta di tali criteri nei verbali di valutazione del 21 febbraio e dell'1 marzo 2022, con i quali è stato attribuito il punteggio maggiore al Prof. Luparia Donati. La questione comportava una doppia valutazione: da un lato, l'accertamento della regolarità formale e sostanziale della procedura nel suo complesso; dall'altro, la corretta ponderazione del merito dei candidati secondo criteri trasparenti e uniformemente applicati, principio fondamentale nel diritto amministrativo per garantire l'imparzialità delle selezioni pubbliche.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto le contestazioni sollevate dalla ricorrente sulla legittimità della procedura di selezione. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa nel documento disponibile, l'accoglimento totale del ricorso e l'annullamento integrale di tutti i provvedimenti impugnati, inclusi i criteri di valutazione della Commissione, il Decreto Rettorale di accertamento della regolarità, l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e il decreto di nomina finale, rivelano che il collegio giudicante ha ravvisato vizi gravi nella struttura e nello svolgimento della procedura. L'annullamento tanto dei criteri di valutazione quanto dei verbali di attribuzione dei punteggi suggerisce che il Tribunale ha riscontrato illegittimità sia nella fase preliminare di definizione dei parametri di valutazione sia nella fase applicativa concreta. Il giudice amministrativo ha presumibilmente accolto le argomentazioni della ricorrente secondo le quali i criteri erano formulati in modo vago, discrezionale o difforme dalla normativa applicabile, ovvero erano stati applicati in maniera non uniforme o irrazionale nella comparazione tra i candidati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti impugnati, ossia il Decreto Rettorale del 14 marzo 2022 n. 1345/2022, il verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2022, i successivi atti di approvazione e nomina, il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice con i criteri di valutazione, nonché tutti i verbali della Commissione di valutazione e la relazione finale. Conseguentemente, la procedura di selezione è stata dichiarata illegittima nella sua totalità e il provvedimento di chiamata del Prof. Luparia Donati è stato fatto cadere. L'Università degli Studi di Milano è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge, da distribuirsi in misura pari tra la ricorrente e i controinteressati. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

Le procedure di selezione per la chiamata di professori universitari sono sottoposte al controllo del giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei criteri di valutazione e della loro corretta applicazione secondo i principi di trasparenza, imparzialità e razionalità, e l'annullamento della procedura è disposto quando sussistono vizi gravi nella formulazione dei parametri di valutazione o nella loro applicazione uniforme nel confronto tra i candidati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- del Decreto Rettorale del 14 marzo 2022 n. 1345/2022 dell'Università degli Studi di Milano, con cui: (i) è stata “accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione a n. 1 posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto Processuale Penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto Processuale Penale - Codice procedura 4666” (d'ora innanzi solo “procedura”) e (ii) è stato “dichiarato vincitore della procedura di selezione il prof. Luparia Donati Luca”;
- del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2022 di proposta della chiamata del Prof. Luparia “quale professore di I fascia per il s.s.d. IUS/16 Diritto processuale penale, vincitore della procedura”;
-  dei successivi atti finali della procedura di chiamata del Prof. Luparia, di estremi sconosciuti, ivi inclusi (i) la delibera del C.d.A. dell'Università di approvazione della suddetta chiamata, adottata ai sensi dell'art. 15 co. 2 del Regolamento dell'Università “per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e dell'art. 17 co. 2 del Bando di cui al Decreto Rettorale del 3 giugno 2021 n. 2457/2021 e (ii) il Decreto Rettorale di nomina del Prof. Luparia con decorrenza dall'1° aprile 2022, adottato ai sensi (rispettivamente) dell'art. 14 co. 5 e dell'art. 16 co. 6 dei richiamati Regolamento e Bando;
-  del verbale n. 1 del 25 gennaio 2022 con cui la Commissione giudicatrice della procedura ha definito i “Criteri di valutazione” dei candidati;
- dei seguenti verbali della Commissione di valutazione del Prof. Luparia e della Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri e di attribuzione dei rispettivi punteggi: (i) il verbale n. 2 del 21 febbraio 2022 e l'“allegato 1 al verbale n. 2” ii) il verbale n. 3 dell'1° marzo 2022; e (iii) il verbale sempre dell'1° marzo 2022 recante la “relazione finale”;
- e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2022, proposto da
Francesca Gisella Zoe Ruggieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Andreina Degli Esposti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Luca Lupària Donati, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23;
Elena Maria Catalano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Papi Rossi in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano e di Luca Lupària Donati e di Elena Maria Catalano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe
2) condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge a favore della ricorrente ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge da dividere in uguale misura tra i due controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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