1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300879/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso avanzato dalla società Italia Servizi Integrati s.p.a. avverso la determinazione di aggiudicazione del 3 marzo 2021 emanata dalla Milanosport s.p.a., azienda speciale del Comune di Milano incaricata della gestione di impianti sportivi pubblici. L'oggetto della controversia è l'affidamento del servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e spazzamento delle aree esterne degli impianti sportivi attraverso una procedura di gara aperta. Milanosport ha aggiudicato il servizio al raggruppamento temporaneo di imprese formato da La Pulitecnica s.r.l. (società mandataria) e dalla Ditta Apicella Biagio e altri (società mandante), scelta che la ricorrente ha impugnato ritenendola illegittima. La procedura amministrativa prevedeva la valutazione sia della conformità tecnica che della congruità economica dell'offerta, con appositi verbali redatti nelle sedute del 9 e 22 febbraio 2021 in cui erano state accolte le giustificazioni tecniche ed economiche del raggruppamento aggiudicatario. Il ricorso è stato proposto in sede amministrativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel complesso sistema normativo dei contratti pubblici, disciplinato in Italia dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni) e dalle relative linee guida dell'Autorità nazionale. Le procedure di gara aperta sono sottoposte al principio di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri preventivamente pubblicati nel bando. Fondamentale è il rispetto delle regole sulla verifica di congruità dell'offerta economica, elemento che garantisce che il prezzo proposto non sia talmente basso da risultare anomalo e potenzialmente indicativo di un'offerta in perdita o costruita su basi irrazionali. La giurisprudenza amministrativa consolidata richiede che le amministrazioni aggiudicatrici motiv ino adeguatamente le proprie scelte nella fase di verifica dell'anomalia mediante analisi tecnica, economica e gestionale dell'offerta proposta. L'atto di aggiudicazione è soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo in sede di ricorso per violazione delle norme sulla procedure di gara.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia risiede nella corretta valutazione da parte di Milanosport della compatibilità tecnica ed economica dell'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario, specificamente sulla legittimità dell'accoglimento delle giustificazioni prodotte da quest'ultimo durante le sedute di verifica. La ricorrente Italia Servizi Integrati contestava implicitamente la ragionevolezza della scelta di aggiudicazione, eventualmente ritenendo che l'offerta del raggruppamento La Pulitecnica fosse anomala o costruita su presupposti non verificati adeguatamente. Il giudice doveva valutare se la procedura fosse stata condotta secondo i canoni di corretta amministrazione, se la verifica di congruità fosse stata effettuata con il dovuto rigore, e se le giustificazioni tecniche ed economiche fossero state razionalmente esaminate. Alla base stava il fondamentale principio secondo cui la stazione appaltante deve motivare in modo critico e analitico il perché ritenga accettabile un'offerta apparentemente bassa o critica dal punto di vista della fattibilità economica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto complessivamente legittima la procedura di gara e la relativa aggiudicazione, respingendo le censure della ricorrente. Il collegio giudicante ha accertato che i verbali delle sedute del 9 e 22 febbraio 2021 documentassero un'istruttoria condotta con attenzione al tema della verifica di congruità, con valutazione delle giustificazioni prodotte dal raggruppamento aggiudicatario. La sentenza implicitamente riconosce che Milanosport aveva illustrato i motivi tecnici, organizzativi ed economici per i quali l'offerta del raggruppamento La Pulitecnica risultava sostenibile e non anomala. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che, anche ove l'offerta fosse stata inferiore rispetto a quella della ricorrente, ciò non fosse sufficiente per invalidare la scelta della stazione appaltante, laddove quest'ultima avesse dimostrato di aver condotto un'analisi approfondita della fattibilità tecnico-economica. Il TAR ha quindi operato un giudizio di legittimità sulla procedura nel suo complesso, concludendo che non vi fossero difetti procedurali decisivi idonei a giustificare l'annullamento dell'aggiudicazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Italia Servizi Integrati s.p.a. in tutte le sue articolazioni e chieste di annullamento. La sentenza ha confermato la legittimità della determinazione di aggiudicazione del 3 marzo 2021 e della comunicazione di aggiudicazione, nonché della validità dei verbali di procedura e del contratto eventualmente stipulato. Il giudice ha compensato le spese di lite tra le parti, seguendo il criterio secondo cui nella ricorso infondato il costo della controversia è ripartito equamente quando entrambe le parti hanno agito con ragionevole fondamento. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, confermando così pienamente la scelta di Milanosport nella prosecuzione dell'affidamento del servizio al raggruppamento aggiudicatario.
Massima
Nella procedura di gara aperta per l'affidamento di servizi pubblici, l'aggiudicazione a favore di un'offerta economicamente inferiore alle altre rimane legittima laddove la stazione appaltante abbia compiuto una verifica analitica e motivata della congruità tecnico-economica dell'offerta e dell'idoneità della ditta a eseguire il servizio secondo i criteri pubblicati nel bando.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della determinazione di aggiudicazione del 3 marzo 2021, con la quale la Milanosport s.p.a. ha affidato il servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e spazzamento delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano - dalla stessa gestiti - al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la società mandataria La Pulitecnica a r.l. e la società mandante Ditta Apicella Biagio di Giuliano Maria Antonia e Apicella Filomena s.a.s.; - della comunicazione di aggiudicazione trasmessa dalla Milanosport s.p.a. in data 3 marzo 2021; - di tutti i verbali della procedura aperta relativi alla disamina delle offerte tecniche ed economiche ed alla verifica di congruità dell’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario, con particolare riferimento a quelli relativi alle sedute del 9 e del 22 febbraio 2021, in cui sono state accolte le giustificazioni prodotte dal predetto raggruppamento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, con espressa dichiarazione di disponibilità a subentrarvi. sul ricorso numero di registro generale 617 del 2021, proposto da Italia Servizi Integrati s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Sergio Grillo e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Lipani in Milano, via della Posta n. 8; Milanosport s.p.a. con socio unico, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bertacco e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; La Pulitecnica s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Di Giacomo e Francesco De Pierro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; General Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Giuseppe Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Milanosport p.a., La Pulitecnica a r.l. e General Service a r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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