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Sentenza n. 202300873/2023

Sentenza n. 202300873/2023

3F - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - III SEZIONE - SENTENZA N. 1855/19

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300873/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- al fine di accertare l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rimborsare l'importo corrispondente al contributo unificato versato nel giudizio N.R.G. -OMISSIS-, conclusosi con la predetta sentenza e delle spese vive successive;
sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione a pagare le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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