4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300859/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione dirigenziale n. 973 del 25 ottobre 2022 con cui il Comune di Seregno (MB) ha aggiudicato in via definitiva a DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. (C.F. e P. I.V.A. 03533220129) la procedura concorsuale ad evidenza pubblica avente ad oggetto «servizi cimiteriali e servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini - durata anni 3» (C.I.G. 93377288E8); b) della nota prot. n. 0059461 del 3 novembre 2022 con cui l'Amministrazione comunale intimata ha comunicato a Eureka S.r.l. che con Determinazione dirigenziale n. 973 del 25 ottobre 2022 la procedura selettiva di cui è causa è stata aggiudicata a DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l.; c) di tutti i verbali di gara e in particolare di quelli del 28 settembre 2022 e del 3 ottobre 2022 in cui la commissione giudicatrice, sulla scorta del giudizio espresso dal R.U.P., ha concluso con esito positivo il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta della prima graduata; d) del giudizio di non anomalia dell'offerta della prima graduata e delle motivazioni in esso riportate contenute nella relazione a firma del R.U.P. richiamata al verbale del 28 settembre 2022; e) del bando di gara, nei limiti di cui in ricorso; f) del disciplinare di gara, nei limiti di cui in ricorso; g) del capitolato speciale di appalto e relativi allegati, nei limiti di cui in ricorso; h) dei chiarimenti tutti resi e pubblicati dal Comune di Seregno a monte della procedura selettiva di cui trattasi, nei limiti di cui in ricorso; i) del contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei «servizi cimiteriali e servizi/lavori a supporto della funzionalità dei cimiteri cittadini - durata anni 3» (C.I.G. 93377288E8) ove nelle more fosse stato sottoscritto tra l'Amministrazione intimata e DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l.; l) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall'Amministrazione intimata in relazione alla procedura negoziata di cui qui si controverte, nonché per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm., del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra il Comune di Seregno e la controinteressata nonché per la condanna dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, esclusione dalla gara di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto tra la l'Amministrazione intimata e la controinteressata al subentro della deducente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, co. 2, del c.p.a. ; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eureka S.r.l. il 10 gennaio 2023: l) degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo alla luce delle risultanze dell'inedita tabella che sarebbe stata redatta dal RUP depositata in giudizio dalla difesa del Comune di Seregno il 12 dicembre 2022, sub “doc. 26”, recante “calcolo ore” e della tabella stessa, in una al conteggio delle ore in essa riportato, ove tale documento dovesse avere valenza provvedimentale; m) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall'Amministrazione intimata in relazione alla procedura selettiva di cui qui si controverte, nonché per la declaratoria di inefficacia ex artt. 122 e 124, co. 2, cod. proc. amm. del contratto di appalto ove nelle more fosse stato sottoscritto tra il Comune di Seregno e la controinteressata, nonché per la condanna dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, esclusione dalla gara di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l. e scorrimento della graduatoria ovvero, per il caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto tra la l'Amministrazione intimata e la controinteressata al subentro della deducente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, co. 2, del c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 3205 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Eureka S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Uliana e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Seregno in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andrea Piscopo e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Scolavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Viale Bianca Maria, 9; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e di DEPAC Società Cooperativa Sociale a r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto anche a mezzo di motivi aggiunti, lo accoglie in parte, nei sensi e per le ragioni esposte in motivazione e annulla, per l’effetto, i provvedimenti ivi indicati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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