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Sentenza n. 202300856/2023

Sentenza n. 202300856/2023

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO U.E. - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300856/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia sulla base della normativa dell'Unione europea, ha ricevuto un provvedimento di revoca di tale permesso datato 17 luglio 2019, ufficialmente notificato il 14 marzo 2021. Contro questa revoca, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo e richiedendo la sua annullazione. Il ricorso è stato depositato nel 2021, e la controversia è stata decisa dopo l'udienza pubblica del 15 marzo 2023, quando il collegio giudicante ha esaminato gli argomenti delle parti nel merito della questione riguardante lo status di soggiorno del ricorrente nel territorio italiano.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il Testo Unico in materia di immigrazione, che regola l'acquisto e il mantenimento dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri. In particolare, il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo costituisce uno status speciale riconosciuto dalla Direttiva 2003/109/CE dell'Unione europea, che stabilisce le condizioni per l'acquisto di tale qualifica e, parimenti, i presupposti per la sua revoca. La revoca di tale permesso non è un atto discrezionale, ma è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni previste dalla legge, quali comportamenti dell'interessato che compromettono l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, oppure situazioni che rendono venuto meno il presupposto del diritto al soggiorno. La sentenza richiama altresì la disciplina della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e al Regolamento europeo 2016/679, per giustificare l'oscuramento dei dati personali del ricorrente.

La questione giuridica

Il ricorso pone in discussione la legittimità del provvedimento amministrativo con cui il Ministero dell'Interno ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo al ricorrente, sollevando questioni sulla corretta applicazione della normativa sia nazionale che europea in materia di diritto al soggiorno. La controversia riguarda se il Ministero abbia agito nei limiti dei propri poteri e se abbia provveduto nel rispetto delle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla legge. È in gioco il diritto fondamentale della persona a mantenere lo status acquisito di soggiornante di lungo periodo nell'Unione europea, contro le ragioni di pubblico interesse e sicurezza che lo Stato italiano sostiene giustifichino la revoca.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza nel suo contenuto disponibile non esponga una motivazione discorsiva estesa, il fatto che il ricorso sia stato respinto significa che il collegio giudicante ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse agito legittimamente nell'esercizio dei propri poteri di revoca, ovvero che sussistessero i presupposti normativi per il provvedimento impugnato. Il TAR ha valutato tanto gli atti prodotti dal ricorrente quanto la documentazione del Ministero, esaminando se la revoca fosse supportata da motivazione idonea e se fossero stati rispettati i principi di legalità e correttezza nell'azione amministrativa. La decisione di rigettare il ricorso implica che il giudice amministrativo non ha riscontrato violazioni della legge nel provvedimento della pubblica amministrazione, bensì ha ritenuto corretta l'interpretazione e l'applicazione della normativa sull'immigrazione operata dal Ministero.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso del cittadino straniero, confermando così la legittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Le spese della controversia sono state compensate, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese processuali. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, e il TAR ha inoltre ordinato l'oscuramento dei dati personali del ricorrente negli atti, in conformità alle norme sulla protezione della privacy, al fine di tutelare la dignità della persona coinvolta nel procedimento.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando il Ministero dell'Interno la pone in essere nell'esercizio dei propri poteri normativamente attribuiti, secondo le procedure previste dalla legge e nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento datato 17 luglio 2019 – protocollo DIV.P.A.S.I./-OMISSIS-, notificato in data 14 marzo 2021 con il quale veniva revocato al sig. -OMISSIS- il permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ilvo Tolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Como, via Mugiasca 4;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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