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Sentenza n. 202300852/2023

Sentenza n. 202300852/2023

4B - CACCIA - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI NUOVI VALICHI MONTANI INTERESSATI DALLE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL’AVIFAUNA NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300852/2023
EsitoRIUNISCE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 2093 del 2020:
- della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 1396 del 10 settembre 2020, avente a oggetto “Individuazione da parte del Consiglio regionale di nuovi valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna nella Provincia di Brescia, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, della L.R. 16 agosto 1993, n. 26, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6630/2019”, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie ordinaria n. 44 del 6 ottobre 2020;
quanto al ricorso n. 1217 del 2021:
- della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. 1883 del 18 maggio 2021, pubblicata sul B.U.R.L. - Serie ordinaria n. 22 del 3 giugno 2021, recante “Individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. Ottemperanza a sentenza del TAR Lombardia n. 2342 del 28 novembre 2020”;
- della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 4370 del 3 marzo 2021, recante “Approvazione della proposta di individuazione dei valichi montani in Regione Lombardia e trasmissione al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi dell’art. 43, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26. Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia, Milano n. 2342 del 28 novembre 2020 (proposta di deliberazione)”;
- del parere reso dall’Osservatorio faunistico venatorio della Regione Lombardia in data 3 febbraio 2021;
- della deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 25 del 25 febbraio 2021.
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2020, proposto da
- Associazione L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;
- il Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Filzi n. 22, presso il Servizio Legislativo e Legale – Ufficio Legale del medesimo Consiglio Regionale;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia, con riguardo a entrambi i ricorsi, e della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio, con riguardo al ricorso R.G. n. 1217/2021;
Vista l’ordinanza collegiale n. 673/2022 con cui, previa riunione dei ricorsi, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sia dell’art. 43, comma 3, della legge regionale della Lombardia n. 26 del 1993, come successivamente sostituito e modificato, sia dell’art. 10, comma 3, della legge 157 del 1992, e di conseguenza dell’art. 13, comma 3, lett. a, della legge regionale n. 26 del 1993;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 20 dicembre 2022, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 13, comma 3, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 29 marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2021, proposto da
- Associazione L.A.C. - Lega per l’Abolizione della Caccia Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Linzola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Hoepli n. 3;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piera Pujatti e Alessandro Gianelli ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
- il Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Filzi n. 22, presso il Servizio Legislativo e Legale – Ufficio Legale del medesimo Consiglio Regionale;
- la Provincia di Sondrio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Carrara e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi indicati in epigrafe, con le conseguenze specificate in motivazione.
Condanna la Regione Lombardia, il Consiglio regionale della Lombardia e la Provincia di Sondrio al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Associazione ricorrente nella misura, rispettivamente, di € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle prime due parti resistenti, e nella misura di € 1.000,00 (mille/00) per la Provincia di Sondrio, oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione dei contributi unificati in solido a carico della Regione Lombardia e del Consiglio regionale della Lombardia e in favore dell’Associazione ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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