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Sentenza n. 202300846/2023

Sentenza n. 202300846/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI CENTRO STAMPA - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300846/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Borrello Centro Servizi S.r.l. ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando la legittimità della procedura di gara indetta da ARIA per l'affidamento del servizio di centro stampa a favore della Regione Lombardia. La gara, denominata ARIA_2021_126, era stata bandita a procedura aperta secondo le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo 50 del 2016 e aveva registrato l'aggiudicazione definitiva a favore della società Xerox S.p.A. tramite determinazione del Direttore Generale di ARIA numero 456 del 30 maggio 2022. La ricorrente ha contestato sia la determinazione di aggiudicazione sia i verbali di gara e i chiarimenti forniti da ARIA durante lo svolgimento della procedura, ritenendo che vi fossero vizi procedurali o nella valutazione delle offerte che avrebbero compromesso la regolarità della gara e la parità di trattamento tra i concorrenti.

Il quadro normativo

La disciplina applicabile alla fattispecie è quella del decreto legislativo 50 del 2016, il Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce i principi fondamentali delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 60 del medesimo decreto definisce le modalità della procedura aperta, la più trasparente tra le procedure di gara, imponendo che tutti gli operatori economici interessati possono presentare offerte e che la valutazione deve avvenire secondo criteri precedentemente stabiliti e comunicati ai partecipanti. Le procedure di gara per gli appalti pubblici sono inoltre sottoposte al principio di trasparenza, al principio di parità di trattamento tra i concorrenti e al principio di non discriminazione, che impongono alla stazione appaltante di agire secondo criteri predeterminati e di applicarli in modo uniforme e obiettivo a tutti gli offerenti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità della procedura di aggiudicazione condotta da ARIA e sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte nella gara per il servizio di centro stampa. La ricorrente contesta la validità dei presupposti su cui si fonda l'aggiudicazione a Xerox, sollevando probabilmente questioni relative alla procedura di valutazione, alla trasparenza delle operazioni di gara e alla violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. La questione assume rilevanza nell'ambito della giustizia amministrativa perché riguarda il delicato equilibrio tra il rispetto della legalità procedurale nelle gare pubbliche e la salvaguardia della concorrenza, nonché il diritto degli operatori economici di vedersi applicati criteri oggettivi e trasparenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le doglianze della ricorrente e i motivi di ricorso, ha ritenuto che sussistessero vizi procedurali o difetti nella valutazione delle offerte che rendevano illegittime le determinazioni impugnate. Sebbene il testo della sentenza non specifichi nel dettaglio la natura dei vizi riscontrati, l'accoglimento integrale del ricorso induce a concludere che il collegio giudicante abbia ritenuto manifesti e significativi i difetti lamentati dalla ricorrente, tanto da compromettere la legittimità dell'intera procedura di aggiudicazione. Il giudice amministrativo ha dunque accolto le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che ARIA non abbia condotto la gara nel rispetto dei principi fondamentali che reggono i contratti pubblici. La sentenza ha inoltre ordito di dichiarare l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra ARIA e Xerox, impedendo così l'esecuzione di un accordo viziato illegittimità procedurali originarie.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso della società Borrello Centro Servizi S.r.l. e ha annullato la determinazione del Direttore Generale di ARIA numero 456 del 30 maggio 2022, nonché la proposta di aggiudicazione e i relativi verbali di gara nelle parti contestate. Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del contratto eventualmente concluso tra la stazione appaltante e la controinteressata Xerox S.p.A., comportando il venir meno degli effetti giuridici del contratto stesso. Ha condannato solidalmente ARIA e Xerox al pagamento della somma di cinquemila euro a titolo di spese di giudizio in favore della ricorrente, oltre agli oneri fiscali e alle spese generali di legge. Ha disposto l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, garantendo così il pieno riconoscimento dei diritti della ricorrente.

Massima

La stazione appaltante che conduce una procedura di gara per l'affidamento di servizi pubblici deve scrupolosamente rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e obiettività nella valutazione delle offerte, il cui vizio procedurale determina l'illegittimità dell'intera aggiudicazione e comporta l'annullamento del provvedimento di assegnazione e l'inefficacia del relativo contratto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
– della determinazione del Direttore Generale di ARIA n. 456 del 30/05/2022, comunicata alla ricorrente con nota prot. IA.2022.0028915 del 31/05/2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura “ARIA_2021_126 - Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia” (CIG 8833533E06) in favore di Xerox, nonché della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali di gara, nelle parti di cui in esposizione;
– dei chiarimenti resi da ARIA con nota Prot. n. IA.2021.0054208 del 26/10/2021, nelle parti di cui in esposizione;
– di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra
e per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e l’impresa controinteressata;
nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2022, proposto da
Borrello Centro Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Azienda in Milano, via Fabio Filzi, n. 22;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;
Xerox S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bonatti e Lorella Fumarola, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. e della controinteressata Xerox S.p.A.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. e la controinteressata al pagamento in solido, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) complessive, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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