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Sentenza n. 202300845/2023

Sentenza n. 202300845/2023

2C - EDILIZIA - ABUSI - INGIUNZIONE DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300845/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Maria Venditti ha presentato due ricorsi distinti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entrambi aventi ad oggetto provvedimenti emanati dal Comune di San Siro in materia edilizia. Nel primo ricorso (n. 648/2021) la ricorrente ha impugnato il diniego definitivo opposto dall'Amministrazione comunale a un'istanza di accertamento di conformità edilizia presentata il 15 dicembre 2020 e successivamente integrata il 29 dicembre 2020, provvedimento notificato il 19 marzo 2021. Nel secondo ricorso (n. 626/2022) la ricorrente ha contestato l'ingiunzione di demolizione n. 01/2022 del 25 gennaio 2022, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune ordinava la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ovvero in difformità essenziale da esso. I ricorsi erano diretti contro il Comune di San Siro e contro Giorgio Pedrazzini, quest'ultimo presumibilmente coinvolto nella realizzazione delle opere contestate. La fattispecie riguarda dunque l'abusivismo edilizio e la possibilità di regolarizzare opere costruite irregolarmente attraverso lo strumento dell'accertamento di conformità secondo le norme del Testo Unico dell'Edilizia.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina edilizia contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il Testo Unico dell'Edilizia, e segnatamente dell'articolo 36, il quale prevede l'accertamento di conformità come strumento mediante il quale l'Amministrazione può riconoscere la conformità delle opere edilizie realizzate alle norme edilizie vigenti al momento della loro esecuzione. Tale istituto rappresenta una forma di sanatoria per opere costruite senza il preventivo permesso o con difformità rispetto alla documentazione autorizzativa. Il quadro normativo in materia di edilizia abusiva prevede altresì che l'Amministrazione possa emettere ordini di demolizione quando le opere siano state realizzate in assenza totale di titolo autorizzativo oppure in difformità essenziale rispetto al permesso di costruire rilasciato. La normativa stabilisce inoltre i presupposti per il diniego dell'accertamento di conformità, quali l'impossibilità di ricondurre le opere realizzate ai parametri normativi vigenti al momento della loro esecuzione.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del diniego dell'istanza di accertamento di conformità e sulla conseguente legittimità dell'ingiunzione di demolizione. La ricorrente sosteneva che le opere potessero essere ritenute conformi alle norme edilizie applicabili al momento della loro realizzazione, oppure che l'Amministrazione non avesse correttamente motivato il rifiuto dell'istanza. La questione giuridica rilevante consisteva pertanto nel verificare se sussistessero i presupposti per il riconoscimento della conformità delle opere, vale a dire se le stesse fossero effettivamente costruite in conformità alle norme vigenti al momento della loro esecuzione, ovvero se l'Amministrazione fosse stata corretta nel negare tale conformità e nel conseguente provvedimento demolitorio. In termini di diritto sostanziale, era in gioco la corretta applicazione dei criteri di conformità edilizia e l'interpretazione della facoltà dell'Amministrazione di emanare ordini di demolizione per le opere abusive o irregolari.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo, nel pronunciarsi sui ricorsi unificati, ha valutato complessivamente la documentazione acquisita e gli argomenti proposti dalle parti. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione analitica nella parte dedicata al "Ritenuto e considerato", si desume dal dispositivo che il collegio ha ritenuto legittimi i provvedimenti dell'Amministrazione, sia il diniego dell'accertamento di conformità che l'ingiunzione di demolizione. Questo significa che il giudice amministrativo ha condiviso la valutazione comunale secondo cui le opere non potevano beneficiare dell'accertamento di conformità, probabilmente perché non rispondenti alle norme edilizie vigenti al momento della loro realizzazione, oppure perché affette da difformità essenziale insanabile. Il TAR ha quindi ritenuto che l'Amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere di controllo e sanzionatorio in materia edilizia, rigettando le pretese della ricorrente di ottenere il riconoscimento della conformità delle opere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di riunire i due ricorsi e di rigettare entrambi nel merito, confermando così la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati. La ricorrente Maria Venditti è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di San Siro, liquidate in euro tremila complessivi, oltre alle relative maggiorazioni di legge (Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15 per cento). Le spese di giudizio nei confronti di Giorgio Pedrazzini sono state compensate, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese in relazione a tale controparte. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa a partire dalla data della sua pronunciazione, il 24 gennaio 2023.

Massima

L'Amministrazione comunale può legittimamente negare l'accertamento di conformità edilizia e disporre l'ordine di demolizione per le opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo o in difformità essenziale alle norme edilizie vigenti al momento della loro esecuzione, quando la verifica tecnica evidenzi l'impossibilità di ricondurre le opere ai parametri normativi applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 648 del 2021:
- del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Siro, prot. 4672 datato 19 marzo 2021, recante “Istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e smi, presentata in data 15.12.2020 prot. n. 11501 e successiva integrazione in data 29.12.2020 prot. n. 11846 (PDC n. 10/2020 SAN) – diniego definitivo”;
- per quanto di ragione, della relazione istruttoria datata 4 febbraio 2021, richiamata in detto provvedimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso n. 626 del 2022:
- del provvedimento a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di San Siro, prot. 3099 datato 25.1.2022, notificato in data 1.2.2022, recante “Ingiunzione n. 01/2022 del 25.01.2022 per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazione essenziali”,
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto da
Maria Venditti, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia De Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio di Stefania Volonterio in Milano, viale Bianca Maria 15;
Comune di San Siro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Mantegazza, Lisa Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giorgio Pedrazzini, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariacristina Butti, Alessandra De Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Siro e di Giorgio Pedrazzini;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 482 del 18 maggio 2021 con cui è stata respinta la domanda cautelare proposta nel ricorso avente R.G. n. 648/2021;
Vista l’ordinanza cautelare n. 480 del 28 aprile 2022 con cui è stata accolta la domanda cautelare proposta nel ricorso avente R.G. n. 626/2022;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2022, proposto da
Maria Venditti, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia De Ponti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio di Stefania Volonterio in Milano, viale Bianca Maria 15;
Comune di San Siro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Mantegazza, Lisa Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giorgio Pedrazzini, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariacristina Butti, Alessandra De Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
- riunisce i ricorsi aventi R.G. n. 648/2021 e n. 626/2022;
- rigetta entrambi i ricorsi;
- condanna la ricorrente alla refusione, in favore del Comune di San Siro, delle spese dei due giudizi, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) complessivi, oltre a Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%;
- compensa le spese di entrambi i giudizi nei confronti di Giorgio Pedrazzini.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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