4N - OPERE PUBBLICHE/ESPROPRIAZIONE - REITERAZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO - INDENNITÀ - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300838/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società agricola e due persone fisiche proprietarie di un terreno situato nel Comune di Mezzago hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per ottenere il riconoscimento di una indennità prevista dalla normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità. Il terreno era gravato da un vincolo preordinato all'esproprio relativo al progetto dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, un'infrastruttura strategica per la mobilità nella regione. A causa di proroghe successive della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il vincolo è stato mantenuto e reiterato nel tempo, causando ai proprietari una limitazione significativa della loro capacità di disporre liberamente del bene. Dopo aver presentato una istanza di indennizzo il 8 novembre 2022, i ricorrenti hanno ricevuto due negazioni successive dalla società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., rispettivamente del 1° dicembre 2022 e del 22 dicembre 2022, con le quali l'ente ha ritenuto non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità.
Il quadro normativo
La controversia ruota intorno all'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 327 del 2001, che costituisce il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Questa norma prevede il diritto a ottenere un'indennità in favore dei proprietari di terreni gravati da vincoli preordinati all'esproprio, al fine di compensare il danno patrimoniale derivante dalla mancata possibilità di disporre liberamente del bene nel caso in cui il vincolo persista per periodi prolungati o sia soggetto a proroghe. La disciplina normativa dell'espropriazione per pubblica utilità è costruita secondo un sistema di tutele gradulate, distinguendo tra il procedimento espropriativo vero e proprio e le situazioni di vincolo senza conseguente espropriazione. L'indennizzo di cui all'articolo 39 rappresenta una forma di risarcimento dei danni economicamente quantificabili derivanti dalla sospensione della proprietà in senso economico, anche laddove la proprietà formale rimanga in capo al privato.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se il diritto a ottenere l'indennità ex articolo 39 D.P.R. 327/2001, conseguente alle proroghe del vincolo sulla proprietà dei ricorrenti, rientrasse nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale oppure costituisse una controversia di natura civilistica da sottoporre al giudice ordinario. Sebbene la materia dell'espropriazione per pubblica utilità sia tradizionalmente considerata materia amministrativa per alcuni profili, il riconoscimento dell'indennità economica per il danno da vincolo costituisce una questione avente carattere prevalentemente risarcitorio e patrimoniale. La questione era rilevante perché la scelta del giudice competente condizionava l'intero proseguimento del procedimento e la possibilità per i ricorrenti di ottenere una pronuncia nel merito delle loro pretese indennizzatorie.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha applicato il criterio della giurisdizione per materia, analizzando la natura sostanziale della controversia al di là della sua apparente qualificazione formale. Pur riconoscendo che la materia dell'espropriazione rientra nel dominio del diritto amministrativo, il collegio ha ritenuto che la pretesa al riconoscimento di una indennità economica rappresentasse una questione di responsabilità civile e risarcimento del danno, rientrante pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ragionamento del TAR si è basato sulla distinzione tra il potere amministrativo di decisionali relativi all'esproprio e al vincolo, da un lato, e la questione economica della quantificazione e del riconoscimento del danno dall'altro, ritenendo che quest'ultima non comporta un sindacato su atti amministrativi in senso stretto bensì un'accertamento civilistico di obblighi risarcitori. La Corte ha quindi rinvenuto un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che rendeva inammissibile la causa proposta davanti al TAR.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, identificando nel giudice ordinario il soggetto competente a conoscere della controversia. La sentenza ordina che il processo prosegua dinanzi al giudice civile secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del Codice di Procedura Amministrativa, consentendo ai ricorrenti di trasferire la causa dinanzi alla magistratura ordinaria onde ottenere il merito decisione sulle loro pretese indennizzatorie. Le spese del procedimento amministrativo sono state compensate tra le parti, in conformità ai criteri di equità nel caso di questioni preliminari di giurisdizione.
Massima
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al riconoscimento dell'indennità per danni cagionati da vincoli preordinati all'esproprio per pubblica utilità, poiché la questione attiene alla responsabilità civile risarcitoria e non al sindacato su atti amministrativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Antonio De Vita, Consigliere, Estensore per l’annullamento - del provvedimento del 1° dicembre 2022 di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., trasmesso a mezzo p.e.c. il 6 dicembre 2022, nella parte in cui è stata negata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità ex art. 39 del D.P.R. n. 327 del 2001, spettante agli odierni ricorrenti; - del provvedimento del 22 dicembre 2022 di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., trasmesso in pari data, con cui si è ribadito che l’istanza di indennizzo ex art. 39 del D.P.R. n. 327 del 2001, avanzata dai ricorrenti in data 8 novembre 2022, non sarebbe accoglibile per carenza dei presupposti di cui al citato art. 39 e “per assenza di qualsiasi pregiudizio effettivo”; - e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l’indennità ex art. 39 del D.P.R. n. 327 del 2001, per via delle proroghe della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera autostradale “Pedemontana Lombarda” e della conseguente reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio gravante sull’area di proprietà dei ricorrenti, sita nel Comune di Mezzago. sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2022, proposto da - Elisabetta Solcia, Enrico Solcia e Soc. Agr. Cattaneo Fiorinda s.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura Scambiato e Marco Ranalli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via Pisacane n. 1; - l’Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 29 marzo 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire ai sensi dell’art. 11 del cod. proc. amm. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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