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Sentenza n. 202300829/2023

Sentenza n. 202300829/2023

3 - BENI CULTURALI - COMPENDIO ARCHIVISTICO-BIBLIOGRAFICO - DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE STORICO-ARTISTICO - SOTTOPOSIZIONE A VINCOLO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300829/2023
EsitoPRENDE ATTO RINUNZIA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Renate Elli Ramge Eco, Carlotta Eco e Stefano Giulio Carlo Eco, eredi e familiari dello studioso Umberto Eco, hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il decreto n. 22 del 8 ottobre 2018 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia. Con tale decreto, il Soprintendente Prof.ssa Annalisa Rossi aveva dichiarato il compendio archivistico-bibliografico costituito dall'Archivio e dalla Biblioteca di Umberto Eco come di interesse storico particolarmente importante e di rilevante interesse culturale ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, cioè il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale dichiarazione rappresentava di fatto un vincolo amministrativo sui beni archivistici e bibliotecari appartenenti alla famiglia Eco, impedendo la libera disposizione dei medesimi senza preventiva autorizzazione della Soprintendenza. I ricorrenti, attraverso il ricorso iniziale e i motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2019, contestavano la legittimità della procedura instaurata dalla Soprintendenza e la fondatezza della dichiarazione di interesse culturale, probabilmente ritenendo che il vincolo incidesse sulla loro libertà dispositiva e sulla gestione del patrimonio ereditario.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che costituisce il Codice in materia di beni culturali e del paesaggio. In particolare, l'articolo 10, comma 3, lettere b), c) e d, consente alla Soprintendenza competente per materia e territorio di dichiarare di interesse culturale beni archivistici e bibliotecari in relazione alla loro rilevanza storica, artistica e documentaria. La dichiarazione di interesse opera come vincolo automatico sul bene, conferendo allo Stato e agli enti pubblici diritti di prelazione, diritti di riscatto e poteri di controllo su qualsiasi operazione di alienazione o trasformazione del bene stesso. Le procedure di dichiarazione devono svolgersi secondo i criteri di trasparenza amministrativa e sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo per vizi di legittimità riguardanti l'istruttoria, la motivazione e l'applicazione della norma.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento della Soprintendenza relativo alla dichiarazione di interesse archivistico-bibliografico dell'Archivio e della Biblioteca di Umberto Eco. I ricorrenti contestavano presumibilmente l'adeguatezza dei presupposti di fatto e di diritto che avevano sorretto la decisione della Soprintendenza, potenzialmente eccependo vizi nella procedura istruttoria, inadeguatezza della relazione motivativa allegata al decreto, ovvero questioni relative all'applicazione corretta dei criteri legali per qualificare un bene come di rilevante interesse culturale. La questione rifletteva il perenne bilanciamento fra il diritto della collettività alla preservazione del patrimonio culturale e i diritti proprietari e dispositivi dei privati cittadini, un equilibrio che rappresenta uno dei temi più delicati del diritto amministrativo dei beni culturali.

La motivazione del giudice

La pronuncia non contiene una motivazione estesa nel merito poiché il giudice non ha potuto pronunciarsi sulla questione sostanziale in ragione dell'evento processuale intervenuto. Il TAR, infatti, ha presidiato il principio di correttezza procedurale e di rispetto della disponibilità delle parti, prendendo atto della rinuncia al ricorso dichiarata dai ricorrenti mediante atto del 17 febbraio 2023, notificato nella medesima data. La rinuncia volontaria rappresenta una manifestazione del diritto di disposizione della pretesa processuale e determina l'estinzione del giudizio senza che il giudice sia tenuto a valutare il merito della controversia. Questa decisione implica che i ricorrenti hanno presumibilmente rivalutato la loro posizione legale, eventualmente alla luce di considerazioni negoziali con la Soprintendenza o in seguito ad approfondimenti ulteriori sulle prospettive di esito della lite.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, pronunciandosi definitivamente sul ricorso numero 2855 del 2018, ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dai tre familiari di Umberto Eco in data 17 febbraio 2023. Di conseguenza, il giudizio si è estinto senza pronunciamento nel merito circa la legittimità del decreto di vincolo della Soprintendenza. Il TAR ha provveduto alla compensazione delle spese di giudizio, applicando il principio di neutralità economica ove le parti hanno raggiunto un accordo sulla dismissione della controversia. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

La rinuncia al ricorso avanzata nel corso di un giudizio amministrativo relativo alla legittimità di un vincolo su beni culturali estingue il procedimento senza necessità di pronunciamento nel merito, liberando il giudice dall'obbligo di valutare la fondatezza della pretesa contestativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alessandro Cacciari,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 maggio 2019:
a) del decreto della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia 8 ottobre 2018, n.22, notificato in data 8 ottobre 2018, a firma del Soprintendente Prof.ssa Annalisa Rossi, con il quale "il compendio archivistico-bibliografico denominato Archivio e Biblioteca di Umberto Eco" è stato dichiarato "di interesse storico particolarmente importante e di rilevante interesse culturale" a termini dell'art. 10, comma 3, lettere b), c) e d) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 N.  42 (in seguito, anche “Codice”); per i motivi espressi nella relazione allegata al decreto stesso e l'inerente documentazione, richiamando le disposizioni del Codice applicabili alla fattispecie;
b) del provvedimento della Soprintendenza di avvio della procedura datato 14 giugno 2018, n. 3150 e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Renate Elli Ramge Eco, Carlotta Eco e Stefano Giulio Carlo Eco, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezio Antonini e Giuseppe Calabi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il secondo in Milano, via Montenapoleone 20;
la Sovrintendenza    Archivistica    e    Bibliografica    della    Lombardia in persona del Sovrintendente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sovrintendenza    Archivistica    e    Bibliografica    della Lombardia;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso del 17 febbraio 2023, notificato nella medesima giornata;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria dell’8 marzo 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113, e al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Cacciari ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

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