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Sentenza n. 202300824/2023

Sentenza n. 202300824/2023

1A - APPALTI DI SERVIZI - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA - VARIAZIONE PREZZO CONTRATTUALE - RICHIESTA AUMENTO ISTAT

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300824/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
della nota del Responsabile del Servizio tecnico territoriale del Comune di Tribiano reg. n. 2945/2021 del 18 giugno 2021, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Comunicazione inerente vs. richiesta aumento ISTAT”, nella misura in cui il Comune ha accolto solo parzialmente l’istanza di revisione dei corrispettivi presentata in data 22 gennaio 2020, con riferimento al previsto aggiornamento, in base all’indice ISTAT FOI, del canone annuo del servizio di igiene urbana, limitandone il riconoscimento alla sola variazione registrata nell’anno 2019;
e per la declaratoria di nullità parziale dell’articolo 23 del paragrafo “B. Variazione del Prezzo Contrattuale” del capitolato speciale d’appalto, cui rinvia l’articolo 11 del contratto d’appalto rep. n. 340 del 24 ottobre 2014, ove dovesse essere interpretata nel senso che l’istanza di aggiornamento dei corrispettivi, in base alla variazione annuale dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT, debba essere obbligatoriamente presentata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, a pena di decadenza dal diritto alla revisione, in violazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis;
nonché per l’accertamento, con conseguente condanna del Comune di Tribiano, dell’obbligo di corrispondere la differenza tra l’aggiornamento dei corrispettivi già riconosciuto e l’importo dovuto, a decorrere dall’1 gennaio 2020, con riferimento all’integrale variazione dell’indice ISTAT FOI, relativa al periodo compreso tra l’avvio del servizio (settembre 2014) ed il 31 dicembre 2019, oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
sul ricorso numero di registro generale 1678 del 2021, proposto da
Pizzamiglio Andrea s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marina Giani e Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Sonzogni in Milano, corso Monforte n. 2;
Comune di Tribiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tribiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la società ricorrente l’avvocato Stefano Sonzogni e per il Comune di Tribiano l’avvocato Francesco Caliandro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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