1I - SICUREZZA PUBBLICA - LICENZA PORTO DI FUCILE USO CACCIA - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300818/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento - del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- di revoca della licenza porto di fucile, datata 21.2.2022 cat. -OMISSIS-; - della proposta di revoca del titolo di polizia formulata dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- in data 25.08.2021; - della nota della Questura 21.9.2021 di avvio del procedimento finalizzato alla revoca della licenza di porto d’armi del ricorrente; - del decreto prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni datato 11.10.2021 prot. -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Perin, Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Ghisi in Milano, via Vincenzo Monti, n. 41; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) Respinge il ricorso, indicato in epigrafe; 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 1000,00 (mille), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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