1I - SICUREZZA PUBBLICA - ARMI E MUNIZIONI - DIVIETO DETENZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300817/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato presentato da un cittadino contro un provvedimento restrittivo della sua libertà di detenzione di armi. La controversia ha avuto origine da una proposta formulata dalla Questura il 22 settembre 2021, con la quale l'Ufficio Porto d'Armi suggeriva alla Prefettura di emettere un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del ricorrente. A seguito di questa proposta, la Prefettura ha notificato, tramite i Carabinieri il 26 settembre 2021, l'avvio del procedimento amministrativo volto all'emissione del provvedimento restrittivo. Nel corso dell'istruttoria, la Prefettura ha acquisito ulteriori elementi dalla competente autorità militare. Il 11 ottobre 2021 è stato poi emesso il decreto prefettizio che ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni. Contemporaneamente era in corso anche un procedimento amministrativo separato concernente la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia del ricorrente, comunicata il 21 settembre 2021 e notificata il 26 settembre 2021.
Il quadro normativo
La materia della detenzione di armi e munizioni è disciplinata da una complessa normativa che affonda le sue radici nel Regio Decreto 773 del 1931, ancora oggi vigente per diversi aspetti della polizia amministrativa in materia di armi. A questo si aggiungono le disposizioni costituzionali e ordinarie che riconoscono il diritto alla sicurezza come interesse prevalente, nonché le norme che disciplinano il procedimento amministrativo, in particolare la legge 241 del 1990 e successive modificazioni, che garantiscono trasparenza, partecipazione e diritto di difesa. La Prefettura, quale autorità di pubblica sicurezza, ha il potere e il dovere di adottare provvedimenti limitativi della libertà di detenzione di armi quando ritenga sussistere motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, operando nel quadro di una discrezionalità amministrativa comunque soggetta al controllo di legalità da parte del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente ha dedotto il ricorso per contrastare il legittimato uso del potere amministrativo della Prefettura, contestando sia la procedura seguita per l'emissione del provvedimento che il merito sostanziale della decisione di inibire la detenzione di armi. La questione centrale verteva sulla legittimità del decreto prefettizio, ossia se la Prefettura avesse correttamente esercitato i poteri conferitile dalla legge, se avesse adeguatamente istruito il procedimento, e se sussistessero effettivamente i presupposti fattuali e giuridici per giustificare il provvedimento restrittivo. Il ricorrente inoltre contestava gli atti procedurali precedenti, dalla comunicazione della Questura alla segnalazione dei Carabinieri, ritenendoli illegittimi o viziati da eccesso di potere.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza, come spesso accade nelle controversie amministrative di particolare delicatezza, non riporta ampiamente i dettagli della motivazione nel testo disponibile, è ragionevole desumere che il collegio giudicante abbia ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dall'amministrazione e la qualificazione giuridica di quei fatti ad opera della Prefettura. Il TAR ha presumibilmente accertato che sussistevano i presupposti legittimi per l'adozione del decreto di divieto, ovvero che la Prefettura aveva fondamento nel ritenere che la detenzione di armi da parte del ricorrente presentasse profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. La procedura amministrativa deve essere stata ritenuta conforme alle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione del cittadino. Il giudice ha dunque confermato la legittimità dell'intero percorso decisionale dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti presentati dal cittadino, rigettando per intero le pretese dedotte. Ha inoltre condannato il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite in misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge dovuti al Ministero dell'Interno costituito in giudizio. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa competente. Infine, il tribunale ha disposto, a tutela della dignità personale del ricorrente, l'oscuramento delle generalità ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
La Prefettura esercita legittimamente il potere di vietare la detenzione di armi quando disponga di elementi fattuali e giuridici che giustifichino il provvedimento restrictivo per motivi di ordine e sicurezza pubblica, operando nel quadro di una procedura amministrativa trasparente e garantista.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti: - del decreto prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni datato 11.10.2021 prot. -OMISSIS- - della nota del 22.9.2021 con la quale la Questura–Ufficio Porto d’Armi ha proposto alla Prefettura l’adozione di un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni; - della nota della quale non sono specificati data e protocollo con la quale il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ha inviato atti alla Questura - Ufficio Porto d’Armi - della nota prefettizia di avvio del procedimento 22.9.2021 prot.-OMISSIS-, notificata dal Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- il 26.9.2021 volto alla emissione del provvedimento di detenzione armi; - della nota prefettizia 22.9.2021 con la quale sarebbe stato “interessato il Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- al fine di acquisire ulteriori elementi per la valutazione della pratica”; - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- 5.10.2021; - del verbale del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- di consegna in via cautelativa ex art. 39 rd 773/1931; - della comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca della licenza di porto di fucile uso caccia del 21.9.2021 notificato il 26.9.2021, - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Romana Perin, Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Ghisi in Milano, via Vincenzo Monti 41; Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia di -OMISSIS-, non costituita in giudizio; -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) Respinge il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti; 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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