4O - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI - ORDINANZA N. 21/2022 - DIVIETO DI SOMMINISTRARE CIBO A TUTTE LE SPECIE DI ANIMALI SELVATICI E RANDAGI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300816/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Associazione Earth, organizzazione che si occupa di protezione animale, ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 21 del 5 ottobre 2022 emanata dal Sindaco del Comune di Lecco nella sola parte in cui vietava l'alimentazione degli animali randagi, cani e gatti inclusi. L'associazione ricorrente ha ritenuto il divieto lesivo dei principi di protezione animale e potenzialmente illegittimo in relazione alla normativa vigente. Il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con numero di registro generale 2783 del 2022. L'Associazione Earth era rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, mentre il Comune di Lecco era rappresentato dall'avvocato Pamela Pagani. La causa è stata discussa in pubblica udienza il 15 febbraio 2023 dinanzi alla dott.ssa Katiuscia Papi quale relatrice.
Il quadro normativo
La controversia si collocava nel contesto del potere ordinamentale del sindaco in materia di polizia locale e tutela della sanità e della sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Amministrazioni Locali), che attribuisce al sindaco la competenza a emanare ordinanze per ragioni di igiene, sanità e incolumità pubblica. Dalla parte ricorrente venivano invocati i principi desunti dalla legge 281/1991 sulla protezione dei diritti degli animali da compagnia e sui cani vaganti, normativa che pone specifici obblighi nei confronti degli animali randagi. La questione rientrava inoltre nel complesso bilanciamento tra il potere amministrativo di ordinanza del sindaco e i limiti posti dal principio di proporzionalità e dalle norme di tutela dei diritti animali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era la legittimità del divieto assoluto di alimentare gli animali randagi quale misura cautelativa di tutela della sanità e della sicurezza pubblica. In particolare, si discuteva se il sindaco potesse legittimamente vietare ogni forma di alimentazione dei randagi oppure se tale divieto costituisse un'eccedenza di potere amministrativo, violando il principio di proporzionalità e ragionevolezza oltre che le norme sulla protezione animale. Era controverso altresì se la misura configurasse un'azione amministrativa necessaria e adeguata agli scopi dichiarati, oppure una limitazione sproporzionata non sufficientemente motivata dal punto di vista amministrativo e fattuale.
La motivazione del giudice
La sentenza si presenta molto sintetica e non contiene una motivazione estesa nel merito della controversia. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il che significa che nel corso del procedimento, prima della decisione nel merito della legittimità dell'ordinanza, si è verificata una situazione che ha eliminato l'interesse concreto e attuale della parte ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento. Tale circostanza potrebbe consistere nella revoca o modifica dell'ordinanza sindacale da parte del Comune di Lecco, ovvero nell'emanazione di un successivo provvedimento che ha comunque rimediato alla situazione precedentemente lamentata. Il TAR, constatata la sopravvenuta carenza di interesse, ha correttamente dichiarato il ricorso improcedibile secondo i principi della giurisprudenza amministrativa e quanto previsto dall'art. 34 del codice del processo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rigettandolo pertanto senza entrare nel merito dei profili sostanziali della controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti contendenti. L'Associazione Earth è stata ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con rinvio a un successivo atto per la liquidazione dei compensi dovuti al difensore.
Massima
Il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente durante il procedimento determina l'improcedibilità del ricorso e comporta il rigetto senza esame dei profili sostanziali della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA con i magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Alberto Di Mario Consigliere e Katiuscia Papi Primo Referendario Estensore per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 21 del 5 ottobre 2022 nella sola parte in cui il Comune di Lecco vieta di alimentare gli animali randagi cani e gatti. Il ricorso numero di registro generale 2783 del 2022 è stato proposto dall'associazione Earth in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Lecco in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Pagani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco, visti gli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9 del codice del processo amministrativo e visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Dichiara le spese compensate. Ammette la parte ricorrente a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato rinviando a un successivo atto la liquidazione del compenso spettante al difensore. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati come sopra indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento dell’ordinanza sindacale n. 21 del 5 ottobre 2022 nella sola parte in cui il Comune di Lecco vieta di alimentare gli animali randagi (cani e gatti). sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2022, proposto dall’associazione Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lecco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pamela Pagani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecco; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ammette la parte ricorrente a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, rinviando a un successivo atto la liquidazione del compenso spettante al difensore. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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