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Sentenza n. 202300813/2023

Sentenza n. 202300813/2023

4H - POLIZIA - ISTANZA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42-BIS D. LGS. 151/2001 - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300813/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Polizia di Stato ha presentato istanza di assegnazione temporanea a un commissariato specifico al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel mese di ottobre 2021. Il Ministero ha rigettato tale istanza con provvedimento del 20 giugno 2022, comunicando il diniego al ricorrente il 22 giugno 2022 senza fornire motivazioni adequatamente articolate. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, e il giudice ha accolto l'istanza cautelare dichiarando incongrua la motivazione del diniego e ordinando al Ministero di procedere a un riesame della situazione in contraddittorio con l'interessato entro sessanta giorni. Tuttavia, a seguito di tale riesame, il Ministero ha ribadito il diniego con decreto del 29 settembre 2022, precisando che l'assegnazione temporanea non poteva essere accolta ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001. Avverso questo secondo provvedimento il ricorrente ha presentato un ricorso per motivi aggiunti.

Il quadro normativo

La materia afferisce alla disciplina dell'assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato, regolata dall'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001, che stabilisce i presupposti e le condizioni per le assegnazioni di carattere temporaneo del personale appartenente alle forze di polizia. La legge affida al Ministero dell'Interno un ampio margine di discrezionalità nell'adozione dei provvedimenti di assegnazione, subordinati alla valutazione di esigenze organizzative, priorità gestionali e compatibilità con l'interesse della pubblica amministrazione. I ricorsi amministrativi avverso i dinieghi di assegnazione devono dimostrare il carattere illegittimo e irragionevole del rifiuto amministrativo, nonché l'inadeguatezza della motivazione fornita nell'atto impugnato.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso è se il Ministero dell'Interno abbia legittimamente negato l'assegnazione temporanea dell'agente al commissariato richiesto, sia nella prima istanza sia dopo il riesame ordinato dal giudice cautelare. In primo luogo era in discussione se la motivazione iniziale fosse sufficientemente articolata e congrua rispetto ai principi della trasparenza amministrativa e del diritto di difesa del ricorrente. In secondo luogo era necessario accertare se il riesame successivo, pur contenente una motivazione diversa basata espressamente sulla norma di legge applicabile, fosse comunque legittimo e se sussistessero i presupposti di diritto per rigettare definitivamente la richiesta di assegnazione temporanea.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, affrontando il merito della controversia, ha considerato innanzitutto che il ricorso introduttivo era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il che suggerisce che la situazione fattuale in cui versava il ricorrente si era modificata rispetto al momento in cui era stato presentato il ricorso, venendo meno l'interesse concreto alla pronuncia del giudice su quell'atto. Quanto ai motivi aggiunti, il collegio ha ritenuto infondati gli argomenti opposti dal ricorrente contro il secondo diniego, dichiarando il decreto del 29 settembre 2022 legittimamente adottato dal Ministero nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa. Il giudice ha dunque respinto l'istanza anche dopo il riesame, confermando che l'assegnazione temporanea non era accoglibile secondo l'articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 alla luce dei criteri interpretativi applicabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo inteso all'annullamento del primo diniego del 20 giugno 2022, e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti tendente all'annullamento del decreto ministeriale del 29 settembre 2022. Ha inoltre condannato compensatamente le spese di lite, attribuendo a ciascuna parte il costo della propria difesa, e ha ordinato l'oscuramento di tutti i dati personali e identificativi delle parti, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'adottare decisioni relative all'assegnazione temporanea del personale della Polizia di Stato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001, e il ricorso amministrativo risulta improcedibile quando la situazione fattiva cui era riferito sia sopravvenuta al momento della decisione giudiziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di diniego n. -OMISSIS- 2^ Div ^ Sez. Ass. Temp. prot. n. -OMISSIS- del 20 giugno 2022, emesso dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Sov.ti, Ass.ti ed Agenti Div. 2° - Sezione Assegnazioni Temporanee, notificato in data 22 giugno 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea al Commissariato di Pubblica Sicurezza di -OMISSIS-, presentata dal ricorrente in data 22 ottobre 2021;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del decreto prot. -OMISSIS- del 29 settembre 2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale - Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato al ricorrente il 5 ottobre 2022, con il quale, in esito all’intimazione “all’Amministrazione resistente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di procedere in contraddittorio con la parte ricorrente a un riesame della situazione, stante l’incongruità della motivazione posta a fondamento del diniego di assegnazione temporanea dell’istante al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-” recata dall’ordinanza cautelare n. 868 del 29 luglio 2022, emessa dal medesimo Tribunale Amministrativo Regionale oggi adito, è stato comunicato al ricorrente “che l’istanza di assegnazione temporanea al Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42 bis del citato D. Lgs. 151/2001, non può essere accolta”;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariagrazia Rua e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 868/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione formulata con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto cautelare n. 1243/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Vista l’ordinanza n. 1359/2022 con cui è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti, come indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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