4F - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO - DECADENZA - INTIMAZIONE AL RILASCIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300811/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del decreto del Comune di Milano del 27.4.2021, di decadenza della ricorrente dall'assegnazione di alloggio ERP -OMISSIS- a -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Annalisa Pelucchi e Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla, 6; Mm S.p.A., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge Respinge il reclamo avverso il decreto n. 131/2021 di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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