1L - UNIVERSITÀ - DOCENTI - SANZIONE DISCIPLINARE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300081/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento a) della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi dell'Insubria n. 183 del 23 luglio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato «di irrogare al prof. -OMISSIS- la sanzione disciplinare principale della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per 10 giorni (che comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata) e la sanzione disciplinare accessoria dell'impossibilità per dieci anni solari di essere nominato rettore di università o direttore di Istituzione universitaria», notificata al ricorrente in data 6 agosto 2021; b) del parere presupposto del Collegio di disciplina dell'Università degli Studi dell'Insubria - Sezione dei Professori ordinari del 16 giugno 2021, comunicato al ricorrente in data 9 settembre 2021; c) della nota prot. particolare n. 86/2021 a firma del Magnifico Rettore del 6 agosto 2021, notificata al ricorrente in data 6 agosto 2021; d) del Decreto rettorale rep. n. 728/2021 del 6 settembre 2021, notificato al ricorrente in data 7 settembre 2021, con cui il Rettore ha decretato «di irrogare la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio dal 27 settembre 2021 al 6 ottobre 2021 al prof. -OMISSIS- in esecuzione dei punti 1 e 2 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183/2021»; e) di tutti i verbali del Collegio di disciplina, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare, a partire dalla nota prot. n. 29052 del 17 febbraio 2021, prot. part. n. 8/2021, recante la «Proposta di sanzione disciplinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e degli artt. 87 e seguenti del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592»; f) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 2042 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini e Daniela Amati, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Bianca Maria, n. 45; Università degli Studi dell’Insubria - Varese, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n.1; -OMISSIS-, non costituito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria - Varese; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Università degli Studi dell’Insubria – Varese, delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generai di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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