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Sentenza n. 202300804/2023

Sentenza n. 202300804/2023

2C - EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300804/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia trae origine dal ricorso promosso da Guggiate Immobiliare Spa contro una serie di provvedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di un chiosco bar su area demaniale costituita dall'alveo del fiume Perlo, in prossimità della spiaggia del lago di Como nel Comune di Bellagio, in provincia di Como. La ricorrente ha contestato molteplici autorizzazioni e permessi rilasciati tra il 1999 e il 2021, compresi un condono edilizio del 1999, una concessione demaniale del 2018 con relativo disciplinare, una convenzione approvata nel 2019, un permesso di costruire convenzionato del 2019, autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Provincia nel 2016 e nel 2020, nonché varie comunicazioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. Il beneficiario di questi atti era Armando Luperto in proprio e in qualità di socio accomandatario della Società River Side Sas. La controversia si è articolata in quattro distinti ricorsi numerati 2492 del 2019, 2037 del 2020, 145 del 2021 e 2352 del 2021, tutti aventi oggetto la medesima opera edilizia ma in diverse fasi procedurali e con diversi atti impugnati.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del diritto amministrativo relativo all'edilizia, ai beni demaniali, alle autorizzazioni paesaggistiche e ai condoni edilizi. Sono risultate rilevanti le norme del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazione paesaggistica, le disposizioni in tema di demanio pubblico fluviale e lacustre, la disciplina dei condoni edilizi come prevista dalla legislazione vigente, nonché le regole procedurali relative al rilascio dei permessi di costruire. La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio è intervenuta quale organo competente per i profili paesaggistici e storico artistici in una zona di rilevante valore naturalistico come quella del lago di Como, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha assunto posizione processuale nella controversia quale ente preposto alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della sequenza di provvedimenti amministrativi mediante i quali il Comune di Bellagio e la Provincia di Como, spesso in dialogo conflittuale con la Soprintendenza, avevano autorizzato la demolizione e la ricostruzione dell'opera edilizia su area demaniale. Si ponevano interrogativi sulla validità del condono edilizio risalente al 1999, sulla corretta procedura di concessione demaniale, sulla tempestività e sulla completezza dell'istruttoria paesaggistica, nonché sulla conformità complessiva dei provvedimenti ai vincoli ambientali e paesaggistici applicabili. La questione era ulteriormente complicata dalle variazioni autorizzative nel corso dei quattro ricorsi successivi, dallo scambio di note tra la Soprintendenza e gli uffici comunali e provinciali, e dalla presenza di una convenzione edilizia sottesa al rilascio del permesso di costruire convenzionato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso principale e i ricorsi collegati. Tale statuizione non riguarda il merito della controversia, bensì i profili procedurali e processuali della ricorrenza dei presupposti affinché il giudizio amministrativo potesse proseguire. Sebbene il testo della sentenza fornito non esponga diffusamente gli argomenti specifici, la dichiarazione di inammissibilità suggerisce che il Tribunale ha ritenuto presenti vizi procedurali significativi, quali il possibile decadimento dal termine di proposizione del ricorso, l'impossibilità di valutare nel merito la controversia per ragioni processuali, l'intervallo improprio tra i diversi ricorsi successivi, o altre questioni preliminari che hanno determinato l'impossibilità di entrare nel merito delle contestazioni. Il giudice ha quindi risolto la controversia su un piano strettamente processuale, senza pronunciarsi sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti da Guggiate Immobiliare Spa contro i provvedimenti relativi al permesso di costruire convenzionato, alle autorizzazioni paesaggistiche, al condono edilizio, alla concessione demaniale e alla convenzione edilizia. Conseguentemente, nessuno degli atti impugnati è stato annullato e rimangono in vigore tutte le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni comunali e provinciali, nonché gli atti emanati dalla Soprintendenza. La decisione comporta la definitività della sequenza autorizzativa che ha permesso la realizzazione dell'opera nel territorio demaniale di Bellagio, pur senza una valutazione nel merito della loro legittimità sostanziale.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità preclude il giudizio nel merito e determina la permanenza in vigore dei provvedimenti amministrativi indipendentemente dalla loro effettiva legittimità sostanziale, operando come causa di estinzione del processo di natura procedurale e non di merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2492 del 2019:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire convenzionato n. 57 del 24 ottobre 2019, con il quale è stata rilasciata ad Armando Luperto, in qualità di socio accomandatario della Società RIVER SIDE Sas, l’autorizzazione alla demolizione e nuova costruzione di un chiosco/bar su area demaniale costituita dall’alveo del fiume Perlo, in prossimità della spiaggia del lago di Como, mapp. 7252;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso, con particolare riguardo a:
-- autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Como, in data 7 marzo 2016 n. 8815 prot. ad Armando Luperto in proprio;
-- note indirizzate a Luperto e alla Provincia dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio datate 3 marzo 2016 prot. 8562 e 24 giugno 2016 prot. 22915;
-- convenzione citata nel permesso di costruire, approvata con delibera di Giunta n. 126 del 19 agosto 2019;
-- condono edilizio rilasciato dal Comune di Bellagio in data 11 giugno 1999 n. 2/1999 ad Armando Luperto;
-- decreto di concessione demaniale del Comune di Bellagio n. 35/2018 del 31/12/2018 con allegato disciplinare - concessione sigla BE/33;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GUGGIATE IMMOBILIARE SPA il 23 marzo 2020:
- condono edilizio rilasciato dal Comune di Bellagio in data 11 giugno 1999 n. 2/1999 ad Armando Luperto;
quanto al ricorso n. 2037 del 2020:
- della nota del Comune di Bellagio prot. 21313 del 24 agosto 2020 con la quale il Comune avvia il procedimento di riesame del condono n. 2/1999 rilasciato l'11/6/1999 prot. 4856 a Luperto Armando;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso;
quanto al ricorso n. 145 del 2021:
- dell’autorizzazione paesaggistica della Provincia di Como n. 591 del 12/11/2020 rilasciata a Luperto Armando, relativa ad un chiosco bar in Comune di Bellagio;
- del parere datato 9 ottobre 2020 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Como e Lecco, che annulla e sostituisce la nota n. 8562 del 3/3/2016;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso.
quanto al ricorso n. 2352 del 2021:
- del permesso di costruire n. 57/2019 datato 24 settembre 2021 emesso dal Comune di Bellagio e pubblicato all'albo pretorio dal 24 settembre al 9 ottobre 2021, con il quale è stata rilasciata ad Armando Luperto, in qualità di socio accomandatario della Società RIVER SIDE Sas, l'autorizzazione alla demolizione e nuova costruzione di un chiosco/bar su area demaniale costituita dall'alveo del fiume Perlo, in prossimità della spiaggia del lago di Como, mapp. 7252;
- della nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Como e Lecco, pervenuta al Comune 23/7/2021 citata nel permesso di costruire impugnato;
- di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso;
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Guggiate Immobiliare Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Antonini, Silvia Antonini, Mauro Collini, Claudio Biscaretti Di Ruffia, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Comune di Bellagio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Arnaldo Cogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
River Side Sas di Luperto Armando e F., in persona del legale rappresentante pro tempore, Armando Luperto, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei giudizi in epigrafe indicati del Comune di Bellagio, della Provincia di Como, di River Side Sas di Luperto Armando e F., del Ministero per i beni e le attività culturali, di Armando Luperto, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monza-Brianza e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti dei giudizi indicati in epigrafe;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 2037 del 2020, proposto da
Guggiate Immobiliare Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Antonini, Silvia Antonini, Mauro Collini, Claudio Biscaretti Di Ruffia, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Comune di Bellagio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Arnaldo Cogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Armando Luperto, River Side Sas, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2021, proposto da
Guggiate Immobiliare Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Antonini, Silvia Antonini, Mauro Collini, Claudio Biscaretti Di Ruffia, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Como, Lecco, Varese, Monzabrianza, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato – distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Comune di Bellagio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Arnaldo Cogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
River Side Sas di Armando Luperto e F., Armando Luperto, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2021, proposto da
Guggiate Immobiliare Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Antonini, Silvia Antonini, Mauro Collini, Claudio Biscaretti Di Ruffia, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei beni e delle attività culturali, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Comune di Bellagio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Blasi, Arnaldo Cogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
River Side Sas di Armando Luperto e F., Armando Luperto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Murgia, Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo avente R.G. 2492/2019;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti proposti nel ricorso avente R.G. 2492/2019;
- dichiara inammissibile i ricorsi aventi R.G. n. 2037/2020, n. 145/2021 e n. 2352/2021;
- compensa tra le parti le spese dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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