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Sentenza n. 202300803/2023

Sentenza n. 202300803/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI PER PAZIENTI DIABETICI E SERVIZI CONNESSI - LOTTI DA 3 A 6 - BANDO/PROCEDURA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300803/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'impresa ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione seconda, impugnando il bando di gara relativo all'affidamento della fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e dei servizi ad essa connessi, con particolare riferimento ai lotti numerati da 3 a 6. La controversia nasce nell'ambito di una procedura di approvvigionamento nel settore sanitario, dove la stazione appaltante aveva emanato le condizioni e i criteri per la partecipazione e la valutazione delle offerte. La ricorrente ha contestato aspetti procedurali o sostanziali della procedura di gara, ritenendo che vi fossero violazioni nella redazione del bando o nelle modalità di gestione della selezione dei fornitori.

Il quadro normativo

La materia degli appalti pubblici è regolata da un complesso quadro normativo che include il Codice dei contratti pubblici, le direttive europee in materia di trasparenza e libera concorrenza, e i principi generali di imparzialità, efficienza e legalità dell'azione amministrativa. Nel settore sanitario, l'approvvigionamento di dispositivi medici e relativi servizi è soggetto a requisiti specifici che garantiscano la qualità, la sicurezza e l'appropriatezza clinica dei prodotti. Le procedure di gara devono rispettare i principi di parità di trattamento tra i concorrenti, trasparenza nelle valutazioni e proporzionalità delle prerogative della stazione appaltante, secondo quanto disposto dalle norme sulla contrattualistica pubblica e dalle discipline amministrative applicabili.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso riguarda la legittimità della procedura di affidamento della fornitura di dispositivi diabetici e dei servizi connessi, probabilmente relativa a profili di correttezza nell'elaborazione del bando, nell'ammissione delle candidature, nell'applicazione dei criteri di valutazione, o nella gestione complessiva della procedura. Il ricorrente riteneva che la stazione appaltante avesse compiuto scelte arbitrarie, non proporzionate o contrarie alle regole della concorrenza, pregiudicando la sua partecipazione o l'equità della selezione. La controversia tocca equilibri delicati tra l'autonomia decisionale dell'amministrazione e il diritto dei concorrenti a una valutazione imparziale e trasparente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha condotto un'istruttoria volta a verificare la conformità della procedura alle norme applicabili e ai principi generali dell'azione amministrativa. Nel valutare le censure sollevate dalla ricorrente, il giudice ha presumibilmente ritenuto che la stazione appaltante avesse agito nell'esercizio delle proprie discrezionalità amministrative e che le scelte compiute, pur eventualmente opinabili, rientrassero nei margini di discrezionalità consentiti dalla legge. Il tribunale ha respinto le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che non fosse provata l'esistenza di violazioni procedurali sostanziali o che eventuali difetti formali non fossero tali da incidere sulla legittimità complessiva della procedura. La decisione è stata accompagnata da una valutazione delle prove e dei documenti prodotti nel giudizio.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione seconda ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, rigettando tutte le contestazioni formulate avverso il bando e la procedura di gara per i lotti da 3 a 6 relativi alla fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi. Conseguentemente, il bando mantiene piena efficacia e la procedura può procedere secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. La sentenza, con ogni probabilità, ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controparte, secondo le disposizioni in materia di responsabilità processuale.

Massima

La stazione appaltante dispone di ampi margini di discrezionalità nella redazione dei bandi di gara e nella conduzione delle procedure di affidamento di forniture pubbliche, e il giudice amministrativo non può sindacare tali scelte se non ricorra un'evidente e sostanziale violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della procedura aperta multilotto indetta dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA_2021_015 - ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi ai sensi dell'art. 54 commi 3 e 4 del d.lgs 50/2016 a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. - ID SINTEL 146293152 – Lotti nn.: 3 Aghi per penna insulinica (Ago 31 G e Lunghezza Ago 6 mm); 4 Aghi per penna insulinica (Ago 31 G e Lunghezza Ago 5 mm); 5 Aghi per penna insulinica (Ago 32 G e Lunghezza Ago 4 mm); e 6 Aghi per penna insulinica (Ago 32,5 G o superiore e Lunghezza Ago 4 mm) –;
- di tutti gli atti e approvati documenti di gara, in relazione ai Lotti da 3 a 6 compresi, in specie:
a) la Determinazione di indizione della procedura n. 843 del 8.10.2021, la presupposta nota di indizione della procedura del 4.10.2021 e il Progetto di gara del 4.10.2021;
b) il Bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 121 del 18.10.2021;
c) il Capitolato d'oneri e tutti relativi allegati, ivi inclusi, tra gli altri, il Capitolato tecnico e il documento di gara “Requisiti essenziali e valutativi”;
- nonché di tutti gli altri atti, note e avvisi presupposti, conseguenti o connessi alla predetta procedura ancorché non conosciuti nei contenuti, nonché dei preordinati e/o connessi comportamenti, operazioni, valutazioni e verifiche compiute dal R.U.P. e da ogni altro Organo competente, nonché degli eventuali chiarimenti ancorché non conosciuti nei contenuti;
- con declaratoria di inefficacia della convenzione/contratti attuativi eventualmente medio tempore stipulata/conclusi e, in ogni caso, con condanna al risarcimento in forma specifica a mezzo di integrale rinnovazione della procedura come sopra indetta emendata dei vizi di seguito dedotti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pikdare S.p.A. il 2/5/2022:
e ora per l'annullamento, previo accertamento della illegittimità e previa sospensione cautelare,
- della Determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. n. 262 del 31.3.2022 - ARIA_2021_015 - procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi, da destinarsi ai pazienti assistiti dagli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.  - ID SINTEL 146293152, recante aggiudicazione della procedura per i Lotti nn. 3, 4, 5 e 6 e non aggiudicazione per mancanza di offerte valide per i Lotti nn. 1 e 2, in relazione e limitatamente ai Lotti nn. 4 (Aghi per penna insulinica - Ago 31 G e Lunghezza Ago 5 mm) e 5 (Aghi per penna insulinica - Ago 32 G e Lunghezza Ago 4 mm) ove Becton Dickinson Italia S.p.A. è risultata aggiudicataria prima in graduatoria (All. 31), nonché della relativa comunicazione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. nota protocollo IA.2022.0017689 del 1.4.2022 in relazione e limitatamente ai Lotti nn. 4 e 5 (All. 28);
- della proposta di aggiudicazione in parte qua (All. 32);
- della graduatoria finale, di tutti gli atti, note, relazioni e verbali di gara e relativi allegati, con particolare riferimento al Verbale n. 4 della seduta riservata tecnica del 16.2.2022, nonché delle connesse operazioni, valutazioni e verifiche compiute dalla Commissione Giudicatrice, dal R.U.P. e da ogni altro Organo competente, nella parte in cui, in relazione e limitatamente ai Lotti nn. 4 e 5, hanno travisato, erroneamente e contraddittoriamente considerato, anche in modo discriminatorio, e quindi illegittimamente applicato il secondo criterio di valutazione tecnica riguardante la “numerosità delle sfaccettature dell'ago penna ed in particolare sfaccettature maggiori di 3 (bevel > 3)”, con conseguente illegittima attribuzione del relativo punteggio tecnico (All.ti 33 e 34);
- della lex specialis in parte qua, di tutti gli atti e approvati documenti di gara nonché di tutti i relativi allegati, originariamente impugnati e così come meglio specificati/individuati nell'epigrafe del pendente ricorso n. r.g. 1892/2021, ora solo in relazione e limitatamente ai Lotti nn. 4 e 5 in parte qua;
- nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli sopra menzionati, ancorché non conosciuto nei contenuti;
nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia, in ogni caso previa sospensione dell'efficacia, della convenzione/contratti attuativi eventualmente medio tempore stipulata/conclusi con un diverso operatore economico nelle more della definizione del giudizio e ora per l'accertamento e la dichiarazione in via principale del diritto della ricorrente di conseguire in forma specifica, in relazione ai Lotti nn. 4 e 5, la prima posizione in graduatoria mediante scorrimento della stessa e quindi l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro quale prima classificata anche a mezzo di subentro di Pikdare S.p.A. per l'intera durata dell'affidamento, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo conformativo di Aria S.p.A. di procedere alla rinnovazione della procedura concorsuale in relazione e limitatamente ai Lotti nn. 4 e 5, quindi a mezzo di integrale rinnovazione, riedizione e/o espletamento della procedura di gara avversata, in parte qua, emendata dei vizi dedotti nella presente sede e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in via di ulteriore subordine, al risarcimento per equivalente per il caso di impossibilità di assicurare a Pikdare S.p.A. adeguata tutela reintegrativa in forma specifica e/o adeguata tutela conformativa.
sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pikdare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio Legale di Aria Spa in Milano, via Torquato Taramelli, 26;
Ypsomed Italia S.r.l., non costituita in giudizio;
Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Napoli e Barbara Simoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Marco Napoli in Milano, corso Venezia, 10;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria S.p.A. e di Becton Dickinson Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese di lite compensate.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del verificatore ing. Alessandra Basilisco del compenso, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) al lordo della ritenuta d’acconto e salvi gli oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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