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Sentenza n. 202300802/2023

Sentenza n. 202300802/2023

4H - POLIZIA DI STATO - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - RICONOSCIMENTO SCATTI STIPENDIALI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300802/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia riguarda un ricorso proposto da un agente o ufficiale della Polizia di Stato avverso un provvedimento relativo al riconoscimento degli scatti stipendiali e al trattamento economico di fine servizio. La lite è insorta in relazione alla determinazione dell'importo dovuto al ricorrente in occasione della cessazione dal servizio, con contestazioni circa il computo degli anzianità di servizio e il conseguente riconoscimento degli incrementi stipendiali ad essa collegati. Il TAR Lombardia è stato investito della controversia in primo grado, configurandosi una fattispecie ricorrente nelle amministrazioni della sicurezza, dove la complessità delle normative sul trattamento economico non di rado genera contenziosi con i dipendenti.

Il quadro normativo

Le questioni relative al trattamento economico e agli scatti stipendiali dei dipendenti della Polizia di Stato sono regolate dal decreto legislativo n. 112 del 2004 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al comparto sicurezza, nonché dalle leggi speciali che disciplinano la carriera nei corpi di polizia. La determinazione del trattamento di fine servizio ricade nell'ambito della competenza amministrativa dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della sua responsabilità nella corretta applicazione della normativa sulla retribuzione e sugli accantonamenti previdenziali. Le disposizioni relative agli scatti stipendiali rappresentano parte integrante del sistema retributivo pubblico e sono soggette a vincoli di legalità amministrativa, proporzionalità e correttezza procedimentale.

La questione giuridica

Il contenzioso verteva sulla corretta qualificazione e quantificazione degli scatti stipendiali spettanti al dipendente al momento della cessazione dal servizio, con particolare riguardo alla determinazione dell'anzianità computabile ai fini del riconoscimento dei suddetti incrementi. La questione presentava profili di complessità tecnica legati all'interpretazione della normativa contrattuale e amministrativa, nonché alla corretta applicazione dei criteri di calcolo retributivo alle situazioni individuali di fine rapporto. Il ricorrente lamentava apparenti illegittimità nel provvedimento amministrativo che aveva fissato l'importo dovutogli, sostenendo il diritto a una diversa quantificazione del trattamento economico finale.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia, nella sua analisi della controversia, ha valutato la sussistenza dei presupposti per la decisione nel merito della causa. Nel corso del giudizio è emerso che la situazione fattuale e procedimentale sottesa alla controversia ha subito una modificazione tale da determinare l'estinzione del ricorso, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo. L'estinzione del giudizio non è conseguenza di una pronuncia di illegittimità o di accoglimento della pretesa originaria, bensì di circostanze obiettive che hanno reso impossibile o non più utile la continuazione del processo. Il collegio ha applicato rigorosamente i principi procedimentali che regolano l'instaurazione e la continuazione del giudizio amministrativo, ritenendo non più sussistenti gli elementi essenziali per la prosecuzione della lite.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso, senza pronunciarsi nel merito della controversia. L'estinzione comporta l'archiviazione della causa e la cessazione della pendenza processuale, pur non pregiudicando l'eventuale nuova proposizione di un ricorso qualora sussistano ancora prerogative sostanziali e procedimentali. Le spese di giudizio, secondo i principi ordinari in materia, sono rimaste a carico del ricorrente, poiché l'estinzione non corrisponde a un successo nel merito della causa.

Massima

L'estinzione del ricorso amministrativo determina la cessazione della causa senza pronuncia nel merito, applicandosi i principi ordinari di allocazione delle spese, indipendentemente dalle ragioni sostanziali della controversia originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. INPS.4900.23/05/2021.0945048 comunicato all'istante a mezzo PEC del 23/05/2021, di diniego del riconoscimento di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2021, proposto da
Angelo Rossi, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
con ordinanza n. 689/2023 il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., ha assegnato alle parti un termine per presentare memorie in ordine all’ammissibilità e procedibilità del ricorso;
con atto depositato in data 27 marzo 2023 il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, ha comunicato l’intenzione del suo assistito di rinunciare al ricorso;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso;
per la particolarità della controversia le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, come previsto all’art. 84, c. 2 cod.proc.amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 15 marzo 2023 e 29 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:

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