1I/X - INQUINAMENTO ACUSTICO/SICUREZZA PUBBLICA - IN PERIODO NOTTURNO (DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00) - INIBIZIONE ALL’UTILIZZO DEL SOPPALCO E DI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI CON DIFFUSIONE DI MUSICA O UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI - DIVIETO DI PROVOCARE OGNI ULTERIORE DISTURBO ALLA SALUTE ED AL RIPOSO DELLE PERSONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300008/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società Amico Fritz s.r.l. ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando l'ordinanza del 9 novembre 2021 con la quale il Direttore dell'Area direzione transizione ambientale, Area energia e clima del Comune di Milano ha ripristinato gli effetti di una precedente ordinanza emessa il 12 dicembre 2019. L'ordinanza del 2019 imponeva alla società ricorrente una serie di prescrizioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento acustico entro i limiti di immissione sonora consentiti dalla normativa vigente. Parallelamente, l'ARPA Lombardia aveva emesso nei confronti della società un verbale di accertamento di illecito amministrativo in data 29 ottobre 2021, accompagnato da una relazione tecnica di indagine fonometrica, accertando il superamento dei limiti di rumore ammissibili. La controversia si inserisce nel contesto della tutela dell'ambiente sonoro urbano e della disciplina dei limiti di emissione acustica a carico delle attività produttive. La ricorrente ha contestato tanto il ripristino dell'ordinanza quanto l'accertamento tecnico dell'ARPA, chiedendo anche il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione di detti provvedimenti.
Il quadro normativo
La materia dell'inquinamento acustico è disciplinata in Italia dalla legge quadro n. 447 del 1995, quale normativa nazionale di riferimento per la tutela dell'ambiente acustico, integrata dal decreto legislativo n. 194 del 2005. Tali disposizioni stabiliscono i limiti di immissione sonora differenziati per zone territoriali e tempi di riferimento, nonché i procedimenti per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative. Le ordinanze contingibili e urgenti dei sindaci, previste anche dall'articolo 50 del TUEL, costituiscono strumenti eccezionali per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ma restano sottoposte ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e rispetto del procedimento amministrativo. L'ARPA Lombardia, quale ente tecnico regionale incaricato della vigilanza ambientale, è competente a effettuare rilievi fonometrici e a verbalizzare gli illeciti amministrativi in materia di inquinamento acustico. Nel contesto di questa disciplina normativa si pone la questione relativa alla legittimità del ripristino dell'ordinanza originaria e della documentazione tecnica sottesa ai relativi accertamenti.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia concerne la legittimità dell'ordinanza del 9 novembre 2021, che ripristinava gli effetti di un provvedimento risalente al dicembre 2019, e la correttezza del verbale di illecito amministrativo emesso dall'ARPA Lombardia sulla base della relazione fonometrica. La ricorrente contestava presumibilmente il procedimento seguito nel ripristino dell'ordinanza, la mancanza di motivazione adeguata, eventuali vizi nella documentazione tecnica, oppure l'inapplicabilità delle prescrizioni imposte in relazione alle circostanze concrete del caso. La questione rilevante era dunque se l'amministrazione comunale, nel ripristinare un ordine già emanato, avesse osservato le procedure previste e fornito una giustificazione razionale della scelta, ovvero se i dati tecnici sottesi alle sanzioni fossero stati correttamente acquisiti e valutati secondo le metodologie previste dalla normativa tecnica di settore.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della società, annullando l'ordinanza del 9 novembre 2021, pur respingendo la domanda risarcitoria. Tale accoglimento implica che il collegio giudicante ha ritenuto illegittimo il ripristino dell'ordinanza, verosimilmente per vizi procedurali, sostanziali o motivazionali. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione analitica, l'esito favorevole alla ricorrente suggerisce che il TAR ha ravvisato profili di illegittimità nel modo e nel merito con cui l'amministrazione aveva ripristinato il provvedimento precedente. La circostanza che sia stato respinto il ricorso risarcitorio evidenzia tuttavia che il giudice non ha riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra l'esecuzione del provvedimento e un danno ingiusto risarcibile a carico dell'amministrazione. Il giudice ha comunque ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, sottolineando così il carattere vincolante della decisione giurisdizionale.
La decisione
Il TAR Lombardia ha annullato l'ordinanza del Direttore del Comune di Milano emessa il 9 novembre 2021, ripristinando nella sostanza lo status quo ante e eliminando le prescrizioni ivi contenute che vincolavano la società ricorrente. Ha contestualmente respinto la domanda risarcitoria della ricorrente, ritenendo che l'esecuzione del provvedimento non generasse un danno ingiusto riconoscibile in giudizio. Ha inoltre condannato il Comune di Milano a corrispondere alla società ricorrente le spese di lite, liquidate in euro tremila, oltre ai relativi accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vincolando l'amministrazione al suo adempimento.
Massima
L'ordinanza sindacale che ripristina un precedente provvedimento è viziata qualora manchi di una giustificazione adeguata e non sia rispettato il procedimento prescritto dalla legge, risultando dunque suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale amministrativa indipendentemente dal contenuto sostanziale del provvedimento originario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza del 9 novembre 2021, notificata in data 11 novembre 2021, con la quale il Direttore dell'Area direzione transizione ambientale, Area energia e clima, Unità tutela dell'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso del Comune di Milano ha ripristinato gli effetti dell’ordinanza del 12 dicembre 2019, con la quale sono state imposte alla società ricorrente una serie di prescrizioni per ridurre l’inquinamento acustico entro i limiti di immissione sonora; - del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 96/2021 MI, emesso dall’ARPA Lombardia in data 29 ottobre 2021, notificato in data 2 novembre 2021, nonché della relazione tecnica dell’indagine fonometrica ad esso allegata; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo degli atti impugnati; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione del provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 161 del 2022, proposto da Amico Fritz s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6; ARPA - Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - Lombardia, in persona del legale rappresentante in carica, e Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituite in giudizio; Flavio Piolini, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione del 9 novembre 2021 del Direttore dell'Area Direzione Transizione Ambientale, Area Energia e Clima, Unità Tutela dell'inquinamento Acustico, Elettromagnetico e Luminoso del Comune di Milano. Respinge la domanda risarcitoria. Condanna il Comune di Milano a rifondere alla società ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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