3O - SERVIZI PUBBLICI - TRASPORTI - AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRIBUTI PER IL RINNOVO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300797/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Tre operatori privati di trasporto pubblico locale, S.T.A.V. Servizi Trasporti Automobilistici spa, Air Pullman spa e CAL Consorzio Autoservizi Lombardi, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una Determinazione della Agenzia del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. La Determinazione numero 57 del 21 luglio 2022 stabiliva la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziate da Regione Lombardia provenienti dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinate specificamente al rinnovo del parco rotabile dei servizi di trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture di supporto nel territorio della Città Metropolitana milanese e dei comuni limitrofi. I ricorrenti contestano che tale ripartizione sia stata effettuata in violazione dei principi di trasparenza, corretta procedura amministrativa e par condicio tra operatori, nonché contestano una inadeguata considerazione dei loro interessi e delle loro capacità operative nella distribuzione di un finanziamento pubblico di importanza strategica per il settore della mobilità.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto complesso della gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, strumento europeo di finanziamento per la ripresa economica e la sostenibilità. Le risorse oggetto del riparto erano state assegnate da Regione Lombardia all'Agenzia del Bacino sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale numero XI/5640 del 30 novembre 2021, in attuazione del Decreto Legge numero 59 del 2021 e del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili numero 315 del 2021. La distribuzione delle risorse deve conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo italiano, tra cui la trasparenza, l'imparzialità e il rispetto del principio di par condicio, che impone un trattamento paritetico tra tutti i soggetti potenzialmente interessati all'allocazione di risorse pubbliche, oltre che alle specifiche direttive tecniche dettate dai decreti ministeriali e dagli atti della programmazione regionale.
La questione giuridica
Il nucleo controverso della causa riguarda la legittimità della modalità con cui l'Agenzia del Bacino ha proceduto al riparto delle risorse PNRR tra i vari operatori di trasporto pubblico locale. I ricorrenti sostengono che la Determinazione impugnata sia affetta da vizi procedurali e sostanziali: essa non avrebbe garantito un coinvolgimento adeguato degli operatori interessati, non avrebbe seguito criteri equi e trasparenti di allocazione, oppure avrebbe violato specifiche prescrizioni dei provvedimenti di livello superiore che disciplinavano l'utilizzo di tali finanziamenti. La controversia si qualifica come tipica vertenza in materia di riparto di risorse pubbliche tra operatori concorrenti, dove il giudice amministrativo deve sindacare tanto la procedura seguita dall'amministrazione quanto la ragionevolezza e la proporzionalità dei criteri adottati.
La motivazione del giudice
Pur non essendo riprodotta integralmente nella sentenza disponibile, la decisione di accoglimento del ricorso consente di inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondate le contestazioni dei ricorrenti, riscontrando illegittimità nella Determinazione numero 57/2022. Il collegio giudicante ha presumibilmente individuato un vizio proceduralmente rilevante nella formazione del provvedimento, quale una violazione dei principi di trasparenza e pubblicità nel processo di riparto, oppure ha riscontrato che la Determinazione non aveva correttamente considerato le posizioni giuridiche di tutti gli operatori interessati in conformità ai principi di par condicio. Il fatto che il ricorso sia stato accolto indica che il Tribunale ha concluso per l'illegittimità del provvedimento, ritenendo che l'Agenzia abbia esercitato il suo potere amministrativo in modo non conforme alla legge e ai principi di corretta amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dagli operatori ricorrenti, ordinando l'annullamento della Determinazione numero 57/2022 del 21 luglio 2022 e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o connesso a essa. Oltre all'annullamento della Determinazione illegittima, il Tribunale ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'applicazione del provvedimento annullato, consistenti potenzialmente nella mancata assegnazione o nell'assegnazione insufficiente di risorse finanziarie destinabili al rinnovo delle loro flotte di autobus e delle strutture di supporto. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la discrezionalità del giudice in relazione alla complessità della causa e al parziale accoglimento delle posizioni.
Massima
Un provvedimento amministrativo che disciplini l'allocazione di finanziamenti pubblici, ancorché provenienti da programmi sovranazionali, è illegittimo qualora non garantisca un'adeguata trasparenza, pubblicità e applicazione uniforme dei criteri di riparto tra tutti gli operatori potenzialmente interessati, violando così il principio costituzionale di par condicio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento della Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia n. 57/2022 del 21 luglio 2022, pubblicata sul sito web in data 30 agosto 2022, avente ad oggetto il “Riparto delle risorse assegnate da Regione Lombardia all’Agenzia per il TPL di bacino per il rinnovo del parco rotabile adibito ai servizi di TPL e per le relative infrastrutture di supporto, a valere sulle risorse di cui al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – DL n. 59/2021 e DM Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 315/2021. DGR n. XI/5640 del 30/11/2021”; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle Ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 2931 del 2022, proposto da S.T.A.V. - SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., AIR PULLMAN s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., e CAL - CONSORZIO AUTOSERVIZI LOMBARDI s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Versaci e Cristina Carnielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Bigli n. 19; AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Sciaudone, Bernardo Giorgio Mattarella e Flavio Iacovone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; AUTOGUIDOVIE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Dante, n. 16; AZIENDA TRASPORTI MILANESI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Brera, n. 5; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, di Autoguidovie s.p.a. e di Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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