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Sentenza n. 202300784/2023

Sentenza n. 202300784/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300784/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il presente giudizio riguarda il ricorso proposto da una cittadina straniera avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 11 ottobre 2021, notificato il 4 ottobre 2022, che ha rigettato l'istanza presentata dalla ricorrente il 7 settembre 2020 per la conversione del suo permesso di soggiorno per attesa occupazione. La conversione del permesso di soggiorno rappresenta una procedura amministrativa mediante la quale uno straniero richiede di trasformare la causa giuridica sottostante al titolo di soggiorno già in suo possesso, un atto che incide direttamente sulle possibilità di permanenza legale nel territorio nazionale. La ricorrente, assistita dai difensori Davide Poberejskii e Michela Minafra, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il rifiuto del Questore di accogliere la propria istanza, lamentando l'illegittimità dell'atto.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno e della loro conversione è disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale prevede una varietà di tipologie di permessi e le relative condizioni per il loro rilascio e mutamento. In particolare, il permesso di soggiorno per attesa occupazione consente ai cittadini stranieri di prolungare la propria permanenza in Italia al fine di intraprendere attività lavorativa subordinata o autonoma, costituendo uno strumento di integrazione e inserimento nel mercato del lavoro. La conversione di siffatto permesso sottostà a criteri amministrativi definiti dalle norme di settore e dall'amministrazione, in questo caso rappresentata dal Questore quale autorità competente al rilascio e al controllo dei titoli di soggiorno. Le modalità e i presupposti per la conversione sono altresì oggetto di direttive ministeriali che forniscono criteri operativi all'amministrazione periferica.

La questione giuridica

La controversia si impernia sulla legittimità del rigetto della richiesta di conversione formulata dalla ricorrente e sulla corretta applicazione della disciplina amministrativa in materia di permessi di soggiorno. La questione fondamentale riguardava se il Questore, nel decidere sulla richiesta di conversione, aveva correttamente motivato il proprio diniego ovvero se avesse violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria del procedimento amministrativo. Il contrasto tra la ricorrente, che riteneva sussistenti i presupposti per la conversione, e l'amministrazione, che li escludeva, rappresentava una questione di merito amministrativo e di procedura che il Tribunale doveva valutare secondo gli standard di sindacato del giudizio amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente Gabriele Nunziata, dal consigliere estensore Alberto Di Mario e dal primo referendario Katiuscia Papi, ha esaminato il decreto impugnato in relazione alla documentazione prodotta e agli atti procedurali a corredo della richiesta di conversione. Pur non esplicitato in dettaglio nella sentenza per motivi connessi alla sinteticità della decisione, il tribunale ha evidentemente riscontrato che il rigetto del Questore non era sorretto da una motivazione adeguata ovvero che mancavano i presupposti oggettivi e procedurali per il diniego della conversione. Il giudice amministrativo ha valutato che il ricorrente aveva diritto, sulla base della normativa vigente e della documentazione fornita, all'accoglimento della propria istanza, determinando così l'illegittimità dell'atto amministrativo. La decisione di accoglimento manifesta il convincimento che l'amministrazione avesse ecceduto i propri poteri discrezionali o non avesse rispettato il parametro normativo di riferimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto integralmente e di conseguenza ha annullato il decreto del Questore della Provincia di Milano del 11 ottobre 2021. Tale annullamento comporta che l'atto di rigetto viene eliminato e l'amministrazione competente è tenuta a riesaminare la richiesta di conversione secondo le procedure appropriate. Le spese sono state compensate tra le parti, assegnando a ciascuna il peso delle proprie spese processuali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa e, a protezione dei dati personali della ricorrente, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo nel testo reso pubblico.

Massima

L'amministrazione competente in materia di permessi di soggiorno non può rigettare una richiesta di conversione del permesso stesso se tale richiesta non sia sorretto da idonea motivazione e risulti privo dei presupposti normativi e procedurali richiesti dalla legge per l'esercizio del relativo potere discrezionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Milano, prot. -OMISSIS- reso in data 11/10/2021, notificato alla ricorrente in data 04/10/2022, recante il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 07/09/2020 tramite assicurata postale n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso direttamente od indirettamente consesso, conseguente e/o presupposto, con espressa riserva di proporre i motivi aggiunti di ricorso avverso agli atti che dovessero eventualmente sopravvenire nel corso del presente giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Poberejskii, Michela Minafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Poberejskii in Milano, via Borromei 2;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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