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Sentenza n. 202300779/2023

Sentenza n. 202300779/2023

4H - POLIZIA PENITENZIARIA - TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE - RICONOSCIMENTO DIRITTO INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300779/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente della Polizia Penitenziaria ha presentato ricorso avanti al TAR Lombardia per impugnare il diniego dell'indennità di trasferimento che gli era stata rifiutata in relazione a un trasferimento disposto per motivi di incompatibilità ambientale. Il ricorrente sosteneva di aver diritto al riconoscimento di tale indennità in quanto il trasferimento era stato effettuato non per sua volontà ma per ragioni organizzative dell'amministrazione penitenziaria, in particolare per motivi di incompatibilità tra la sua persona e l'ambiente di servizio presso la struttura di prima assegnazione. La controversia riguarda pertanto le conseguenze economiche di un provvedimento di trasferimento d'ufficio, specificamente il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva a titolo di compenso per il disagio derivante dal mutamento della sede di servizio.

Il quadro normativo

La materia dei trasferimenti del personale della Polizia Penitenziaria e delle relative indennità è disciplinata da una pluralità di fonti, tra cui il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza, le direttive ministeriali e la legislazione penitenziaria. In particolare, la concessione di indennità di trasferimento è subordinata al verificarsi di specifiche condizioni normatively previste e al riconoscimento ufficiale della titolarità di tali benefici economici secondo le procedure amministrative competenti. Le normative vigenti prevedono diverse fattispecie di trasferimento e condizionano il diritto alle indennità al tipo di trasferimento disposto e ai motivi che lo hanno determinato.

La questione giuridica

La controversia riguardava se un trasferimento disposto per motivi di incompatibilità ambientale costituisse una fattispecie idonea a determinare il riconoscimento dell'indennità di trasferimento secondo le normative applicabili al personale penitenziario. In sostanza, il ricorrente contestava l'interpretazione restrittiva che l'amministrazione aveva dato alla nozione di trasferimento generatore di diritti economici, sostenendo che l'incompatibilità ambientale dovesse essere equiparata ad altre ragioni organizzative che tradizionalmente legittimano il diritto all'indennità. La questione rivolgeva inoltre attenzione al tema dei limiti della discrezionalità amministrativa nel riconoscere benefici economici accessori al rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha ritenuto che la fattispecie del trasferimento per incompatibilità ambientale non rientrasse nelle categorie normative che generano diritto all'indennità di trasferimento secondo la disciplina contrattuale e amministrativa applicabile al corpo della Polizia Penitenziaria. Il giudice amministrativo ha accolto l'interpretazione della normativa fornita dall'amministrazione, secondo cui le indennità di trasferimento spettano solo per taluni tipi specifici di trasferimento previamente individuati dalla contrattazione collettiva e dalla legislazione, e l'incompatibilità ambientale non configura una di queste ipotesi. Il TAR ha inoltre considerato che il trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità non comporta comunque un vantaggio economico ulteriore al compenso ordinario, per cui non sussiste alcun fondamento normativo per il riconoscimento di una prestazione aggiuntiva. La decisione è stata supportata dall'analisi della disciplina contrattuale, dalla quale non emerge alcuna previsione che estenda le indennità a questa tipologia di trasferimento.

La decisione

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando il provvedimento amministrativo contestato che aveva negato il riconoscimento dell'indennità di trasferimento. La sentenza ha mantenuto ferma la interpretazione secondo cui l'amministrazione non è tenuta a riconoscere benefici economici aggiuntivi in relazione a trasferimenti disposti per motivi di incompatibilità ambientale, ritenuti difformi dalle fattispecie normativamente previste. Il ricorrente rimane pertanto senza diritto all'indennità richiesta e dovrà sopportare le spese del giudizio.

Massima

Il trasferimento di un agente della Polizia Penitenziaria disposto per motivi di incompatibilità ambientale non genera diritto al riconoscimento dell'indennità di trasferimento, poiché tale fattispecie non rientra nelle categorie tassativamente previste dalla normativa contrattuale e amministrativa applicabile al corpo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’accertamento
e per la conseguente condanna del Ministero alla corresponsione dell’indennità di trasferimento e delle spese di trasporto quantificate rispettivamente in € 14.662,65 e in €. 8212,22.
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Barbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisa Antongiovanni in Milano, via San Calimero 3;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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