4H - FORZE ARMATE - AERONAUTICA MILITARE - INTIMAZIONE PAGAMENTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300778/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare ha ricevuto, in data 14 aprile 2021, un'ingiunzione di pagamento da parte del Comando Aeroporto della 1° Regione Aerea, mediante la quale l'Amministrazione militare lo intimava a versare la somma di euro 30.990,91. Tale ingiunzione è stata emanata ai sensi dell'articolo 2 del Regio Decreto 639/1910, che disciplina le procedure esecutive della Pubblica Amministrazione. L'ufficiale ha ritenuto illegittimo l'avviso di pagamento e ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo non solo l'annullamento dell'ingiunzione, ma anche la restituzione delle eventuali somme già versate. La controversia rientra nella più ampia categoria delle dispute relative al trattamento economico dei pubblici dipendenti e ai conseguenti diritti e obblighi reciproci tra Amministrazione e dipendente.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dall'articolo 2 del Regio Decreto 639/1910, che attribuisce all'Amministrazione pubblica il potere di intimare il pagamento di somme dovute attraverso una procedura semplificata di ingiunzione, senza necessità di ricorso ai tribunali ordinari. Tuttavia, tale potere non è assoluto, ma soggetto al controllo della legittimità amministrativa esercitato dai tribunali amministrativi. Nel caso di dipendenti pubblici, il rapporto di impiego è regolato dalle norme in materia di pubblico impiego, dalle disposizioni contrattuali collettive e dalle leggi speciali che disciplinano i diversi comparti (nel caso specifico, il personale dell'Aeronautica Militare). Le somme recuperate dall'Amministrazione devono essere calcolate secondo criteri obiettivi e legittimi, senza commistione indebita di elementi estranei al debito vero e proprio del dipendente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava il metodo di calcolo della somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento. Nello specifico, l'Aeronautica Militare aveva inserito nel computo del recupero anche i contributi versati dal datore di lavoro (cioè dall'Amministrazione stessa) agli enti fiscali e agli organismi di previdenza, quali l'INPS, l'IRPEF trattenuta e altri prelievi obbligatori a carico del datore di lavoro. La questione rilevante era se tali contributi datoriali potessero legittimamente essere inclusi nel calcolo delle somme che l'Amministrazione chiedeva al dipendente di restituire. In sostanza, si trattava di accertare se l'Amministrazione potesse trasferire al dipendente il costo dei propri obblighi tributari e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato l'ingiunzione e ha ritenuto che la modalità di calcolo delle somme da recuperare fosse illegittima nella parte in cui includeva i contributi versati dal datore di lavoro agli enti fiscali e di previdenza. Sebbene la sentenza sia piuttosto concisa e non esponga una motivazione dettagliata, il principio sottostante è chiaro: l'Amministrazione non può traslare su un proprio dipendente gli oneri tributari e previdenziali che derivano dal rapporto stesso di impiego, poiché tali oneri rappresentano degli obblighi dell'Amministrazione in qualità di datore di lavoro. Includere tali contributi nel computo dei recuperi significherebbe far pagare al dipendente due volte per le medesime prestazioni, una volta come ritenuta sulla busta paga e una seconda volta nel recupero finale. Il collegio ha quindi correttamente applicato il principio di separazione tra la sfera delle obbligazioni tributarie e previdenziali del datore di lavoro e quella delle controversie relative al trattamento economico spettante al dipendente.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso solo parzialmente, annullando l'ingiunzione di pagamento nella parte in cui essa inseriva nel computo delle somme da restituire i contributi versati dal datore di lavoro agli enti fiscali e di previdenza. Ciò significa che l'importo legittimamente dovuto dal ricorrente sarà inferiore a quello originariamente intimato. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria applicata quando il ricorso sia accolto solo in parte. La sentenza è immediatamente esecutiva e il Tribunale ha ordinato all'Amministrazione di dare seguito al provvedimento jurisdizionale. Inoltre, il collegio ha provveduto a oscurare i dati identificativi del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della dignità e della riservatezza dell'ufficiale.
Massima
Un'Amministrazione pubblica non può legittimamente includere, nel calcolo delle somme da recuperare nei confronti di un proprio dipendente, i contributi versati dal datore di lavoro agli enti fiscali e di previdenza, poiché tali oneri rappresentano obblighi esclusivi dell'Amministrazione e non possono essere trasferiti al dipendente stesso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910, notificata in data 14.4.2021, con la quale l'AERONAUTICA MILITARE – COMANDO AEROPORTO/QUARTIER GENERALE DELLA 1° REGIONE AEREA ha intimato al Ten. Col. -OMISSIS- l'immediato pagamento dell'importo di € 30.990,91 e di tutti gli atti comunque connessi nonché per la declaratoria di non debenza della somma richiesta con la summenzionata ingiunzione e per la condanna dell'Amministrazione intimata alla restituzione delle somme medio tempore eventualmente versate. sul ricorso numero di registro generale 2896 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bonatti, Paolo Gnemmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Bonatti in Milano, via Podgora 3; Ministero della Difesa, Comando I Regione Aerea Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando I Regione Aerea Aeronautica Militare; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nella parte in cui inserisce nel computo delle somme da restituire i contributi versati dal datore di lavoro agli enti fiscali e di previdenza. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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