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Sentenza n. 202300769/2023

Sentenza n. 202300769/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300769/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore ha presentato nel mese di agosto 2020, tramite il suo rappresentante legale, una domanda di emersione presso le autorità competenti, in particolare presso il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Milano. La richiesta di emersione rappresenta una procedura amministrativa attraverso la quale un lavoratore in nero può regolarizzare la propria posizione nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei contributi sociali. Tuttavia, a distanza di circa due anni dalla presentazione della domanda, il ricorrente non aveva ricevuto alcuna risposta formale dalle autorità interpellate, configurando uno stato di inerzia amministrativa e di silenzio illegittimo. Nel 2022, il lavoratore ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di questo silenzio illegittimamente mantenuto e per costringere l'amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza.

Il quadro normativo

Le procedure di emersione del lavoro nero sono disciplinate da una complessa normativa che combina disposizioni in materia di diritto del lavoro, di sicurezza sociale e di diritto amministrativo. L'amministrazione pubblica ha l'obbligo di rispondere alle richieste dei cittadini secondo i principi generali dell'azione amministrativa e le disposizioni sulla trasparenza e sull'accesso agli atti. Il silenzio della pubblica amministrazione su una richiesta formale è considerato illegittimo quando non rispetta i termini procedurali previsti dalla legge e quando impedisce al cittadino di esercitare il diritto di ricorso amministrativo. Il ricorso amministrativo contro il silenzio illegittimo è uno strumento processuale importante per garantire il diritto di azione dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione inerte.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia riguardava il carattere legittimo del silenzio della pubblica amministrazione su una domanda di emersione rimasta inevasa per quasi due anni e la possibilità del ricorrente di impugnare tale inerzia davanti al giudice amministrativo. In particolare, era in discussione se la domanda di emersione rientrasse nella categoria degli atti impugnabili dinanzi al TAR e se il ricorso, proposto a distanza di quasi due anni dalla presentazione della richiesta iniziale, fosse ancora tempestivo e ricevibile secondo le regole sulla decadenza dei termini. La questione si inseriva nell'ambito della giurisprudenza amministrativa che distingue tra atti e provvedimenti amministrativi genuinamente ricorribili e questioni che non possono costituire oggetto di ricorso amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella propria valutazione della causa durante la camera di consiglio del 28 marzo 2023, ha approfondito gli aspetti procedurali e sostanziali della questione, esaminando sia la ricevibilità del ricorso sia il merito della domanda sottostante. Sulla base degli elementi acquisiti e della documentazione depositata dalle parti, incluse le memorie difensive del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Milano rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentato dal lavoratore non potesse essere accolto nel merito. La Corte ha valutato gli aspetti temporali della questione, incluso il termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto, e ha considerato le caratteristiche della pretesa dedotta dal ricorrente alla luce della giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di ricevibilità dei ricorsi. Il tribunale ha concluso che sussistevano ostacoli procedurali o sostanziali che rendevano il ricorso non proponibile dinanzi al giudice amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, stabilendo che la questione non poteva procedere nel merito. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna delle parti ha il diritto di ottenere il rimborso delle proprie spese legali. Inoltre, il tribunale ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concessa al ricorrente, disponendo che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. A tutela della privacy e dei diritti della persona interessata, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri pubblici.

Massima

Il ricorso per l'annullamento del silenzio della pubblica amministrazione su una domanda di emersione è dichiarato irricevibile quando il ricorrente non rispetti i termini perentori di legge per l'impugnazione ovvero quando la questione non sia ricorsa al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
- del silenzio illegittimamente serbato sulla domanda di emersione, presentata nell'interesse del lavoratore ricorrente dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 11.08.2020.
sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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