3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO-INADEMPIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300765/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano nel procedimento avviato dal ricorrente in data 7 giungo 2022 per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. art. 2, comma 9 ter, L.241/1990 in relazione al prodromico procedimento di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 avviato in data 15/06/2020 con domanda -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 5 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità. Compensa le spese di lite tra le parti. Revoca il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente adottato in favore del ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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