2I - URBANISTICA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - NUOVO DOCUMENTO DI PIANO - VARIANTE N. 6 AL PIANO DEI SERVIZI, AL PIANO DELLE REGOLE, ALLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300760/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società immobiliare, la Immobiliare Quadrifoglio di Vazzana Giovanni & C. Sas, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di una serie di deliberazioni adottate dal Comune di Baranzate in provincia di Milano riguardanti l'approvazione di una variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT). La società ricorrente ha contestato in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2021 che approvava il nuovo documento di piano e la variante al piano dei servizi e al piano delle regole, nonché la deliberazione n. 33 del 2020 con cui il medesimo documento era stato adottato. Il ricorso ha inoltre coinvolto una serie di atti presupposti e consequenziali, tra cui deliberazioni della giunta comunale relative all'avvio del procedimento di variante e all'approvazione della Valutazione Ambientale Strategica, nonché il decreto del Sindaco Metropolitano sulla compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e la relativa deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia. La controversia si inserisce nel complesso contesto amministrativo dello strumento urbanistico generale di un comune della Lombardia e delle relative procedure di verifica ambientale e di compatibilità territoriale previste dalle normative vigenti.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla Legge Regionale Lombardia n. 12 del 2005, che regola l'approvazione dei Piani di Governo del Territorio e le relative varianti, prevedendo specifiche procedure di adozione e approvazione da parte dei consigli comunali e controlli di compatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. La stessa legge prevede l'obbligo di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e dalla normativa regionale attuativa, per verificare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani urbanistici. Il procedimento deve rispettare i principi di trasparenza, partecipazione del pubblico e corretta istruttoria, garantendo che le amministrazioni comunali individuino adeguatamente l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente e acquisiscano osservazioni e controdeduzioni alle osservazioni presentate da cittadini, enti e organismi interessati. La deliberazione regionale ricordata nel dispositivo rappresenta un ulteriore livello di controllo sulla conformità della variante ai criteri di integrazione del Piano Territoriale Regionale.
La questione giuridica
La causa riguarda la legittimità sostanziale e procedimentale della variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Baranzate nei suoi molteplici aspetti, inclusi il nuovo documento di piano, le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole, nonché la componente geologica, idrogeologica e sismica. La ricorrente contestava presumibilmente la corretta svolgimento della procedura di VAS, l'opportunità delle scelte pianificatorie adottate, l'adeguatezza dell'istruttoria, oppure la compatibilità della variante con le linee guida sovraordinate rappresentate dal PTCP e dal PTR. La questione si pone nel delicato equilibrio tra il potere di programmazione territoriale dell'amministrazione comunale e il controllo sulla legalità e sulla procedura da parte della giurisdizione amministrativa, nonché nella valutazione della significatività degli effetti ambientali derivanti da una variante urbanistica complessiva.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non esponga una motivazione estesa, l'esito del ricorso consente di inferire che il collegio giudicante ha ritenuto corretti i procedimenti seguiti dall'amministrazione comunale di Baranzate nella formazione della variante e nella conduzione della relativa valutazione ambientale strategica. Il giudice ha evidentemente esaminato i molteplici atti presupposti, dalla deliberazione di avvio della procedura alle determinazioni organizzative relative alle autorità procedente e competente, sino alle approvazioni finali a livello comunale, metropolitano e regionale, ritenendo che tutti i passaggi procedimentali fossero stati compiuti in conformità alla normativa vigente. Il rifiuto del ricorso indica che il collegio non ha ritenuto fondate le contestazioni della ricorrente, considerando lecite le scelte planimetriche e ambientali adottate nel documento di piano e nelle varianti e ritenendo che l'istruttoria amministrativa fosse stata condotta con la dovuta diligenza e imparzialità. La decisione rispecchia un orientamento conservativo del giudice amministrativo nel controllare le scelte di programmazione territoriale, limitando il sindacato al profilo della legittimità procedurale e della ragionevolezza, senza sostituire le valutazioni tecniche e discrezionali proprie dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto dalla Immobiliare Quadrifoglio, confermando la legittimità di tutte le deliberazioni impugnate, sia quella di adozione che quella di approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Baranzate, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali. La pronuncia, resa in via definitiva dal collegio in composizione collegiale, è stata accompagnata dalla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura di duemila euro oltre IVA, CPA e spese generali, conseguenza tipica della totale soccombenza nel giudizio amministrativo. L'ordine dell'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa conclude il pronunciamento.
Massima
La variante generale a uno strumento urbanistico comunale è legittima quando sia stata seguita correttamente la procedura di adozione e approvazione secondo la legge regionale, sia stata effettuata la Valutazione Ambientale Strategica secondo la normativa ambientale e sia stato acquisito il nulla osta di compatibilità da parte degli enti sovraordinati competenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: - della deliberazione del Consiglio Comunale di Baranzate (MI) n. 7 in data 8 aprile 2021 (pubblicata sul BURL n. 33 del 18 agosto 2021), recante ad oggetto: “nuovo documento di piano, variante (n. 6) al piano dei servizi, al piano delle regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del p.g.t. adottati con d.c.c. n. 33 del 30/07/2020 - controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Baranzate (MI) n. 33 in data 30 luglio 2020 del Consiglio comunale, recante ad oggetto “nuovo documento di piano, variante (n. 6) al piano dei servizi, al piano delle regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del p.g.t. – adozione”; - ove occorra, di tutti gli atti preordinati conseguenziali e connessi inclusi: - la deliberazione adottata dal Comune di Baranzate di delimitazione del centro abitato, allo stato non conosciuta, ove effettivamente esistente; - la D.G.C. di Baranzate n. 197 del 6 dicembre 2017 con la quale è stato dato avvio, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12 del 2005 e ss.mm., al procedimento di approvazione del nuovo Documento di Piano, delle varianti al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., nonché del nuovo Piano per le attrezzature religiose, quali atti costituenti il P.G.T. - Piano di Governo del Territorio, ed il relativo procedimento di V.A.S.; - la D.G.C. di Baranzate n. 39 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il programma di "Collaborazione alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Baranzate", tra il Comune di Baranzate ed il Centro Studi P.I.M., sottoscritto dagli Enti in data 27/03/2019; - la D.G.C. di Baranzate n. 21 del 9 febbraio 2021 con la quale sono state individuate, all'interno della struttura comunale, l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e per i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ivi comprese le rispettive verifica di assoggettabilità; - la D.G.C. di Baranzate n. 77 del 24 maggio 2019 con la quale è stato preso atto dello "Studio di inquadramento e concept strategico del territorio del Comune di Baranzate" presentato con prot. n. 1695 del 29/01/2019 dai progettisti incaricati contenente obiettivi utili ad orientare il processo di variante al PGT ed adottate le "Linee Guida per il PGT 2019", presentate con prot. n. 8045 del 08/05/2019 dai progettisti incaricati, da seguire come indirizzi nel processo di redazione dello strumento urbanistico; - la D.C.C. di Baranzate n. 32 del 29 luglio 2020 con la quale è stato approvato il "Documento semplificato di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del Reg. Reg. n. 7 del 2017"; - il Decreto del Sindaco Metropolitano, Città Metropolitana di Milano, n 32/2021 del 15/2/2021 avente per oggetto: "Comune di Baranzate. Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex lege n. 12/2005, nonché del corretto recepimento dei criteri dell'integrazione del PTR (LR 31/2014), del ‘PGT 2020’, adottato con delibera CC n. 33 del 30/07/2020"; - la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 4038 del 14.12.2020, avente ad oggetto: “Comune di Baranzate (MI) - determinazioni in ordine al nuovo documento di piano e alla variante al piano delle regole e al piano dei servizi del piano di governo del territorio (art. 13, comma 8, l.r. n. 12/2005)”; sul ricorso numero di registro generale 1967 del 2021, proposto da Immobiliare Quadrifoglio di Vazzana Giovanni & C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Anania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Baranzate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baranzate; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Baranzate, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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