2C - EDILIZIA - DIA - ANNULLAMENTO PARZIALE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300758/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Condominio Residenza Gemma situato in Corso Isonzo n. 167/A a Seveso, insieme a numerosi condòmini, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 104 emanata dal Comune di Seveso il 29 ottobre 2021 a firma del Dirigente Responsabile dell'Area Territorio. L'ordinanza contestata disponeva l'annullamento parziale delle Dichiarazioni di Inizio Attività numeri 93/2005 e 93/2005-A e ordinava la demolizione dei lavori eseguiti con restituzione del bene in pristino. I ricorrenti contestavano tale ordinanza ritenendola illegittima, secondo le disposizioni del Testo Unico Edilizia. La lite ha avuto il suo primo esame il 21 febbraio 2023 dinanzi al collegio della Sezione Seconda del TAR, dove il Comune di Seveso si è costituito come controparte attraverso il suo legale rappresentante.
Il quadro normativo
La controversia si colloca nel campo del diritto amministrativo e urbano-ambientale, disciplinato in primo luogo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, noto come Testo Unico dell'Edilizia, il quale regola le procedure per la realizzazione di interventi costruttivi e la fiscalizzazione amministrativa delle attività edilizie. In particolare, l'articolo 38 dello stesso decreto prescrive i criteri per l'annullamento della Dichiarazione di Inizio Attività e le conseguenti ordinanze di demolizione nei casi di abusi edilizi. Le D.I.A., successivamente sostituite dalle SCIA secondo le normative più recenti, rappresentano una comunicazione mediante la quale il privato notifica al Comune l'avvio di lavori edili, spesso affidando la verifica della conformità alle norme urbanistiche e edilizie all'amministrazione locale. La disciplina prevede termini stringenti entro i quali l'ente può manifestare rilievi o procedere all'annullamento, garantendo così certezza giuridica agli operatori economici.
La questione giuridica
Il nucleo controverso della controversia riguardava la legittimità del potere amministrativo esercitato dal Comune di Seveso di annullare le D.I.A. acquisite e di ordinare conseguentemente la demolizione degli interventi realizzati in conformità ad esse. I ricorrenti probabilmente deducevano l'illegittimità dell'ordinanza per violazione dei termini procedurali entro cui l'amministrazione poteva esercitare il potere di annullamento, ovvero per assenza dei presupposti sostanziali che giustificassero l'ordine di demolizione, quale ad esempio la commissione di abusi edilizi o la realizzazione di opere in contrasto manifesto con i vincoli urbanistici e paesaggistici applicabili. La questione era complessa poiché comportava il bilanciamento tra la necessità di tutela dell'ordine urbanistico e la protezione dell'affidamento legittimo dei privati che avessero agito secondo le D.I.A. presentate e acquisite.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati i presupposti sottesi all'ordinanza del Comune di Seveso, accogliendo implicitamente la tesi amministrativa secondo cui l'ente aveva correttamente individuato vizi nelle D.I.A. o nelle opere realizzate che la giustificavano l'esercizio del potere ablatorio. Sebbene la sentenza non esponga la motivazione in forma estesa secondo le consuete articolazioni, l'accoglimento della difesa del Comune evidenzia che il collegio ha ritenuto non provato il dedotto vizio procedurale o sostanziale dell'ordinanza e ha stimato sufficiente il rispetto dei termini e delle modalità formali di emanazione del provvedimento. Il TAR ha verosimilmente considerato che il Comune, nel suo esercizio del potere di controllo sugli interventi edilizi, aveva fondamento normativo per annullare le D.I.A. qualora fossero emerse circostanze sopravvenute o inadeguatezze nella documentazione presentata, giustificando l'ordine di demolizione come consequenziale alla rimozione della base autorizzativa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente dal TAR Lombardia in data 21 febbraio 2023. Il collegio ha inoltre pronunciato la compensazione delle spese di lite fra tutti i contendenti, evitando così che alcuna parte sopportasse integralmente i costi della causa. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, consentendo al Comune di procedere all'esecuzione dell'ordinanza di demolizione secondo quanto disposto nel provvedimento stesso.
Massima
L'amministrazione comunale dispone del potere di annullare una Dichiarazione di Inizio Attività e ordinare la conseguente demolizione delle opere realizzate qualora sussistano presupposti normativi idonei, esercitabile secondo le forme e i termini previsti dalla legge, senza che il privato possa opporre legittimo affidamento laddove l'ordinanza sia stata emanata legittimamente e con idonea motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Seveso n. 104 del 29.10.2021, a firma del Dirigente Responsabile dell'Area Territorio, dott. Matteo Paolo Gargarella, recante nell'oggetto “Annullamento parziale delle D.I.A. n. 93/2005 e n. 93/2005-A e ordinanza di demolizione e restituzione in pristino (art. 38 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss. mm. ii.)”, notificata ai ricorrenti dal messo comunale il 05.11.2021; sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2021, proposto da Condominio “Residenza Gemma” di Corso Isonzo n. 167/A, Lorena Guastella, Simone Alfonso Losco, Sabatino Nese, Deborah Beltrame, Filomena Guglielmi, Roberta Spinosi, Andrea Paulis, Laura Anselmi, Rosanna Zampino, Francesco Ciurriero, Fortunato Cordiano, Sonia Debora Bassi, Amri Eid, Andrea Ruggeri, Giuseppa Caruso, Pia Matilde Baroni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Seveso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28; Giuliano Sironi, Federico Sironi, Edda Manarin, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giuliano Sironi, Federico Sironi, Edda Manarin e del Comune di Seveso; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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