2C - EDILIZIA - ABUSI - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300757/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza esamina un ricorso amministrativo proposto da Domenico Piero Cabassi contro il Comune di Tirano per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi. L'ordinanza impugnata, emanata dal Comune con data 4 febbraio 2021, riguardava lavori edili che secondo l'amministrazione erano stati eseguiti in difformità o in completa assenza del relativo permesso di costruire (nello specifico il permesso numero 16_2015 del 15 luglio 2015). Il Comune aveva altresì avviato un procedimento amministrativo mediante comunicazione del 21 novembre 2020 per la contestazione di tali irregolarità costruttive. La vicenda si colloca nell'ambito delle controversie edilizie, dove frequentemente si generano conflitti tra amministrazioni comunali intenzionate a reprimere l'abusivismo costruttivo e proprietari che contestano la legittimità formale e sostanziale degli ordini di demolizione.
Il quadro normativo
La materia in questione è regolata dal Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale stabilisce che i lavori di costruzione devono essere preceduti da un adeguato titolo autorizzativo. L'articolo 31 del medesimo decreto dispone i rimedi dell'amministrazione quando riscontra la realizzazione di lavori in assenza di permesso di costruire o in difformità alle autorizzazioni rilasciate, prevedendo la possibilità di ordinare la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. La procedura amministrativa per l'emanazione di tali ordinanze deve comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi i principi di correttezza procedurale, proporzionalità, trasparenza e il diritto di difesa del destinatario del provvedimento. Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rappresenta lo strumento giurisdienzionale ordinario per contestare la legittimità di siffatti provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
La principale questione sottoposta al giudice amministrativo era la legittimità dell'ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Tirano e, conseguentemente, del procedimento che l'ha preceduta. Il ricorrente aveva probabilmente eccepito vizi procedurali nella formazione dell'ordinanza ovvero la mancanza di un idoneo fundamento facticum per l'emanazione di un ordine così drastico ed incisivo sui diritti di proprietà. Inoltre, si poneva il problema circa la corretta valutazione della difformità rispetto alle autorizzazioni concesse, nonché la rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che guidano l'azione amministrativa anche nella materia edilizia. La fattispecie rivestiva rilievo generale per il bilanciamento fra l'interesse pubblico al controllo dell'edilizia e gli interessi legittimi del proprietario alla conservazione della proprietà medesima.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Maria Ada Russo con relatrice Laura Patelli, ha condotto un accurato esame degli atti della causa e ha disposto un procedimento di verificazione al fine di acquisire elementi tecnici e documentali supplementari sulle questioni controverse. Tale provvedimento istruttorio, nel quale il Consiglio di Stato aveva già sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati mediante ordinanza numero 5400 del 2021, ha permesso al giudice di acquisire una visione completa e approfondita della situazione. Successivamente all'udienza pubblica del 7 febbraio 2023, il tribunale ha ritenuto che l'ordinanza n. 14 del 4 febbraio 2021 e i relativi atti procedimentali fossero affetti da vizi che ne rendevano illegittima l'emanazione, talché ha deciso di accogliere pienamente le ragioni prospettate dal ricorrente e di provvedere all'annullamento della ordinanza contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto interamente il ricorso di Domenico Piero Cabassi e ha annullato l'ordinanza n. 14 del 4 febbraio 2021 del Comune di Tirano, nonché tutti gli atti e i provvedimenti ad essa consequenziali o comunque connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento del 21 novembre 2020. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, mentre il Comune è stato obbligato al pagamento delle spese di verificazione, da quantificarsi mediante separato decreto. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, determinando così l'estinzione della procedura di demolizione e la restituzione della piena legittimità amministrativa e sostanziale alla posizione del ricorrente.
Massima
L'ordinanza amministrativa di demolizione e rimessione in pristino di edifici, ancorché motivata da difformità costruttive, deve rispettare i principi di correttezza procedurale, proporzionalità e diritto di difesa, e la sua illegittimità consegue da vizi formali e sostanziali riscontrabili nel procedimento formativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell'ordinanza n. 14 del 04.02.2021, avente ad oggetto “ordinanza di rimessione in pristino/demolizione (art. 31 d.p.r. n. 380/2001) lavori eseguiti in difformità/assenza al permesso di costruire 16_2015 del 15/07/2015”; - della comunicazione di avvio del procedimento del 21/11/2020 n. prot. 16138; - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso; sul ricorso numero di registro generale 434 del 2021, proposto da Domenico Piero Cabassi, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Marcello Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2; Comune di Tirano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 394/2021 con cui è stata accolta interinalmente la domanda cautelare; Vista l’ordinanza n. 637/2021 con cui la domanda è stata respinta; Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5400/2021 con cui è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado; Vista l’ordinanza n. 1040/2022 con cui è stata disposta verificazione; Vista l’ordinanza n. 2038/2022 di proroga dei termini concessi al verificatore; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 14 del 04.02.2021 del Comune di Tirano. Compensa tra le parti le spese di lite. Pone a carico del Comune di Tirano le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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