2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DODICESIMA SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 7564/2017
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300756/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Banca Sistema Spa ha promosso un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Carini al fine di ottenere l'esecuzione forzata di un provvedimento giudiziale che il Comune si rifiutava di eseguire spontaneamente. In particolare, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo n. 27322/2015 emesso dal Tribunale ordinario di Milano, successivamente confermato dalla Sentenza n. 7564/2017 del medesimo Tribunale in data 5 luglio 2017, che aveva deciso il giudizio di opposizione promosso dal Comune di Carini e lo aveva condannato alla rifusione delle spese di giudizio. Tale sentenza era divenuta definitiva in quanto non impugnata dal Comune. Tuttavia, nonostante la cosa giudicata, il Comune non aveva provveduto all'esecuzione del provvedimento, rendendo necessario il ricorso al giudice amministrativo affinché provvedesse coattivamente all'adempimento.
Il quadro normativo
La questione si inscrive nell'ambito dei ricorsi per ottemperanza, disciplinati dalle norme sulla cognizione amministrativa e fondati sul principio per cui le amministrazioni pubbliche devono rispettare i provvedimenti judicati resi dai giudici ordinari e, qualora non lo facciano spontaneamente, il giudice amministrativo può intervenire per assicurare l'esecuzione forzata. Quando un'amministrazione omette volontariamente o colposamente di eseguire un provvedimento giudiziale passato in giudicato, il ricorrente può chiedere al TAR l'intervento tramite nomina di un commissario ad acta, figura giuridica idonea a rappresentare l'amministrazione inerte e a dare esecuzione al provvedimento stesso. La normativa sulla esecuzione dei provvedimenti giudiziali richiede alle amministrazioni una obbligazione imperativa e irrinunciabile di conformarsi alle decisioni dei giudici.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava l'inerzia dell'amministrazione comunale nella esecuzione di un provvedimento definitivo e ormai inoppugnabile del giudice ordinario. La questione era rilevante poiché concerneva il diritto della parte ricorrente a vedere effettivamente realizzato il contenuto di una sentenza passata in giudicato, nonché il principio della supremazia della giurisdizione ordinaria e dell'obbligo costituzionale per le amministrazioni pubbliche di conformarsi alle decisioni giudiziarie. Era dunque in discussione se il TAR dovesse intervenire in via di ottemperanza e con quali strumenti, ossia se fosse appropriato nominare un commissario ad acta per supplire all'inerzia amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto accoglibile il ricorso della banca sulla base della constatata violazione dell'obbligo di esecuzione dei provvedimenti giudiziali da parte del Comune di Carini. Il collegio ha considerato che l'inerzia dell'amministrazione nel dare corso alla sentenza definitiva costituiva un comportamento illegittimo e lesivo dei diritti della ricorrente, giustificando pienamente l'intervento del giudice amministrativo. La circostanza che la sentenza fosse ormai passata in giudicato ha rafforzato tale conclusione, impedendo al Comune di contestarne il merito o la validità. Il giudice ha quindi ritenuto necessaria la nomina di un commissario ad acta quale strumento idoneo a garantire l'esecuzione effettiva del provvedimento e a supplire all'inadempimento dell'amministrazione pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso di Banca Sistema Spa e ha nominato un commissario ad acta incaricato di provvedere all'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale ordinario al posto del Comune di Carini. Inoltre, ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato dovuto ai sensi della normativa processuale. Il Comune è rimasto obbligato al rispetto della sentenza pronunciata e dovrà sopportare i costi economici derivanti da tale contenzioso.
Massima
Quando un'amministrazione pubblica omette di eseguire un provvedimento giudiziale passato in giudicato, il TAR può intervenire in via di ottemperanza nomina di un commissario ad acta e condannare l'amministrazione inerte al pagamento delle spese di lite per la violazione dell'obbligo costituzionale di conformazione alle decisioni giudiziarie.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'esecuzione 1) del decreto ingiuntivo n. 27322/2015 emesso dal Tribunale ordinario di Milano; 2) sentenza n. 7564/2017 resa da Tribunale di Milano in data 5.7.2017 che ha deciso il giudizio di opposizione confermando il predetto decreto, con condanna del Comune opponente alla rifusione delle spese del giudizio. Provvedimento non impugnato e passato in giudicato. sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Carlo Ravarini e Giulia Alessandra Vanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via del Bollo, 4; Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Nomina il commissario ad acta come in motivazione. Condanna il Comune di Carini al pagamento a favore di Banca Sistema Spa delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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