3M - PUBBLICA ISTRUZIONE - LICEO SCIENTIFICO - CONSIGLIO D’ISTITUTO - SCIOGLIMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300075/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da alcuni membri del Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Milano contro il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che, il 16 marzo 2022, ha dichiarato lo scioglimento del Consiglio d'Istituto. Il provvedimento impugnato è stato notificato via PEC lo stesso giorno ai ricorrenti, i quali hanno immediatamente contestato la legittimità dell'atto. La controversia si inquadra nel contesto della gestione degli organi collegiali scolastici e dei poteri di controllo e intervento che l'Amministrazione scolastica può esercitare su di essi secondo le norme di diritto amministrativo e di legislazione scolastica. I ricorrenti hanno ritenuto illegittimo lo scioglimento e hanno proposto ricorso al TAR al fine di ottenerne l'annullamento nella sua totalità. La questione si è risolta dopo quasi nove mesi di procedimento giudiziale, con l'udienza pubblica che si è svolta il 20 dicembre 2022 presso il TAR Lombardia.
Il quadro normativo
Lo scioglimento dei Consigli d'Istituto costituisce una misura straordinaria disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, che regola l'istituzione e il funzionamento dei consigli di circolo e di istituto nelle scuole statali italiane. La normativa prevede cause tassative e specifiche in presenza delle quali il Consiglio d'Istituto può essere sciolto, quali irregolarità gravi nella gestione dell'istituto, compromissione dell'efficienza della gestione scolastica, oppure violazione sistematica e persistente della normativa vigente. Il provvedimento di scioglimento deve essere adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nel rigoroso rispetto delle procedure amministrative previste dalla legge e secondo i principi generali del diritto amministrativo. Tra tali principi figurano il diritto di difesa delle persone interessate, il rispetto del contraddittorio, il divieto di eccesso di potere, la motivazione adeguata del provvedimento e la proporzionalità della misura rispetto ai presupposti che la giustificano. La legittimità del provvedimento di scioglimento può essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le regole ordinarie del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della controversia attiene alla legittimità amministrativa del decreto di scioglimento del Consiglio d'Istituto adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. I ricorrenti contestavano che il provvedimento fosse stato emanato in violazione della normativa vigente sotto i profili sia sostanziale che procedimentale, ovvero che fossero mancati completamente i presupposti fattici e giuridici richiesti dalla legge per l'adozione legittima della misura di scioglimento. La questione rivestiva particolare importanza e rilevanza non soltanto per i ricorrenti, i cui diritti era stata direttamente incisi dal provvedimento, ma anche per la comunità scolastica tutta, in quanto lo scioglimento del Consiglio incideva profondamente sugli equilibri organizzativi e sulla gestione complessiva dell'istituto scolastico. Il TAR doveva quindi verificare se il Direttore Generale avesse agito in conformità alla legge e alle procedure previste dall'ordinamento, oppure se avesse commesso vizi di legittimità tali da rendere illegittimo e annullabile il provvedimento impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso proposto dai componenti del Consiglio d'Istituto fosse fondato nel merito e meritevole di accoglimento. Dopo aver puntualmente esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti nel procedimento e ascoltato le argomentazioni articolate dei difensori nel corso dell'udienza pubblica del 20 dicembre 2022, il collegio giudicante ha concluso che il decreto di scioglimento emanato dal Direttore Generale fosse viziato da plurimi profili di illegittimità amministrativa. Il collegio, composto dal Presidente Marco Bignami, dal Consigliere Stefano Celeste Cozzi e dal Consigliere estensore Roberto Lombardi, ha seguito una logica di rigorosa tutela della legalità amministrativa, accogliendo pienamente le censure dedotte dai ricorrenti e ritenendo che il provvedimento non soddisfacesse i presupposti sostanziali ovvero non rispettasse le procedure formali richieste dalla normativa applicabile in materia. Il TAR ha quindi ritenuto opportuno e doveroso annullare completamente il provvedimento impugnato, includendo nell'annullamento non soltanto il decreto principale ma altresì tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi ad esso, al fine di operare un'integrale ripulitura della situazione giuridica compromessa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto dai ricorrenti e ha annullato il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia che aveva dichiarato lo scioglimento del Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci". Con la medesima sentenza, il TAR ha condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento della rifusione integrale delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, liquide in complessivi quattromila euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, rendendo così immediatamente operativo il provvedimento di annullamento. Inoltre, il TAR ha ordinato che le generalità dei ricorrenti fossero oscurate nel testo della sentenza pubblicato, applicando i criteri previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di tutelare adeguatamente la dignità e i diritti fondamentali delle persone interessate.
Massima
Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale non può legittimamente sciogliere un Consiglio d'Istituto qualora manchino i presupposti fattici e giuridici tassativamente richiesti dalla legge, oppure qualora il provvedimento non rispetti le procedure e le garanzie procedimentali previste dall'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (R.D. 455 del 16.03.2022 USR per la Lombardia) notificato via PEC in data 16.03.2022, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio d'Istituto del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 932 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi € 4.000,00 totali, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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