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Sentenza n. 202300742/2023

Sentenza n. 202300742/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300742/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l., insieme a Miorelli Service s.p.a. e Consorzio stabile CMF, ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una procedura di gara indetta da ATM (Azienda Trasporti Milanesi s.p.a.). L'appalto, denominato procedura aperta telematica n. 3600000039, riguardava l'affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili dell'azienda milanese, ed era strutturato in tre lotti distinti. La Commissione di gara ha concluso la valutazione delle offerte tecniche ed economiche il 21 luglio 2021 e ha formato le graduatorie per ciascun lotto. Successivamente, il 14 marzo 2022, sono state rideterminate alcune graduatorie a esito di procedimenti di verifica delle anomalie delle offerte. Infine, con nota dell'8 febbraio 2022, ATM ha comunicato l'aggiudicazione dei tre lotti ai soggetti vincitori. Il Consorzio Servizi Globali e gli altri ricorrenti hanno impugnato tutti questi atti chiedendo l'annullamento, la dichiarazione di inefficacia dei contratti eventualmente sottoscritti e il proprio subentro nelle posizioni contrattuali.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici e dei ricorsi in materia di appalti, regolati principalmente dal Decreto Legislativo 50/2016 come modificato nel corso del tempo e dal Codice del Processo Amministrativo. La sentenza richiama espressamente gli articoli 121 e 122 del Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano la declaratoria di inefficacia dei contratti nei casi di annullamento di provvedimenti amministrativi viziati. La procedura è stata condotta secondo le regole della procedura aperta telematica, che prevede fase di valutazione della documentazione amministrativa, fase di valutazione dell'offerta tecnica e fase di valutazione dell'offerta economica, nonché procedimenti di verifica di anomalia delle offerte quando i ribassi dichiarati sono particolarmente significativi. I ricorrenti dovevano rispettare i termini perentori stabiliti per la presentazione del ricorso al TAR, pena l'inammissibilità.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni complesse sulla corretta valutazione delle offerte economiche e sulla regolarità della procedura di verifica dell'anomalia. Sostanzialmente, i ricorrenti contestavano la congruità delle offerte dichiarate ammissibili dai soggetti aggiudicatari, la loro metodologia di valutazione e ritenevano che tali offerte fossero manifestamente incongruenti rispetto alle loro. La questione rilevante riguardava se le offerte dei concorrenti vincitori fossero davvero ammissibili oppure se presentassero anomalie tali da determinare l'esclusione. Al contempo, il ricorso sollevava questioni sulla legittimazione a ricorrere e sul corretto esercizio del diritto di azione processuale nel contesto dei ricorsi su appalti pubblici.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti introduttivi del ricorso e i motivi aggiunti presentati successivamente dal Consorzio Servizi Globali, nonché le costituzioni in giudizio delle altre parti interessate, ha ritenuto di dover decidere la questione sulla base della ammissibilità formale del ricorso stesso. Evidentemente, il TAR ha riscontrato uno o più vizi procedurali che impedivano l'esame nel merito della controversia, quali la violazione dei termini per la proposizione del ricorso, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, oppure il mancato rispetto di altri requisiti sostanziali o formali richiesti dal diritto processuale amministrativo per la ricevibilità del ricorso. La sentenza, che riporta solo il dispositivo e l'epigrafe senza esplicitare i dettagli della motivazione, non fornisce chiarimenti specifici sul tipo di vizio riscontrato, ma la dichiarazione di inammissibilità indica un problema di natura procedurale piuttosto che di merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, ha dichiarato inammissibile il ricorso numero di registro generale 467 del 2022 e i motivi aggiunti ad esso allegati. Di conseguenza, non è entrato nel merito della controversia. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che nessuna parte ha dovuto versare i costi processuali all'altra, soluzione adottata dal TAR in considerazione del vizio procedurale rilevato ma senza che si configurasse una colpa univocamente riferibile a una sola parte. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa ai sensi del Codice del Processo Amministrativo. Questo significa che gli atti impugnati dal ricorrente rimangono in vigore e non subiscono alcuna modificazione.

Massima

I ricorsi avverso aggiudicazioni di appalti pubblici devono rispettare rigorosamente i termini procedurali e i requisiti di legittimazione e ammissibilità previsti dalla legge, pena la dichiarazione di inammissibilità e l'impossibilità di esame nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota dell’8 febbraio 2022, con la quale l’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione dei lotti 1, 2 e 3 dell’appalto n. 3600000039 - “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili”;
- del verbale del 21 luglio 2021, con cui la Commissione di gara, all’esito della valutazione delle offerte, ha comunicato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta del lotto 1, del lotto 2 e del lotto 3, con conseguente formazione, per ciascun lotto, della graduatoria finale;
- dei provvedimenti, allo stato non conosciuti, con cui la stazione appaltante, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, ha ritenuto ammissibili le offerte presentate dagli operatori economici aggiudicatari di ogni singolo lotto;
- di tutti gli atti e verbali di gara, nelle parti in cui sono state valutate la documentazione amministrativa e le offerte tecniche ed economiche degli operatori economici aggiudicatari dei tre lotti;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente;
oltre che per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, <<del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto dalla Stazione appaltante con le aggiudicatarie dei singoli lotti>>;
nonché per il conseguente subentro del Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l. <<nel
contratto medio tempore stipulato tra l’Amministrazione e le aggiudicatarie>>;
quanto ai motivi aggiunti presentati dal Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l. il 14 aprile 2022:
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
e per le medesime domande già formulate con il ricorso introduttivo;
- della nota dell’8 febbraio 2022, con la quale l’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione del lotto 1 dell’appalto n. 3600000039 - “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili”;
- del verbale del 21 luglio 2021, con cui la Commissione di gara, all’esito della valutazione delle offerte, ha comunicato il punteggio complessivo del lotto 1, con conseguente formazione della graduatoria finale;
- della comunicazione del 14 marzo 2022, con cui la stazione appaltante ha rideterminato la graduatoria del lotto 3;
- dei provvedimenti con cui la stazione appaltante, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, ha ritenuto ammissibili le offerte presentate per il lotto 1 dall’ATI Miorelli e dal Consorzio CMF;
- di tutti gli atti e verbali di gara, nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte economiche dell’ATI Miorelli e del Consorzio CMF, relativamente al lotto 1, e nella parte in cui è stata valutata la congruità delle stesse;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente;
oltre che per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria del lotto 1;
nonché per il conseguente subentro del Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l. nel contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria del lotto 1;
quanto ai motivi aggiunti presentati dal Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l. il 14 aprile 2022:
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
e per le medesime domande già formulate con il ricorso introduttivo;
- della nota dell’8 febbraio 2022, con la quale l’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. ha comunicato l’aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto n. 3600000039 - “Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili”;
- del verbale del 21 luglio 2021, con cui la Commissione di gara, all’esito della valutazione delle offerte, ha comunicato il punteggio complessivo del lotto 3, con conseguente formazione della graduatoria finale;
- della comunicazione del 14 marzo 2022, con cui la stazione appaltante ha rideterminato la graduatoria del lotto 3;
- dei provvedimenti con cui la stazione appaltante, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, ha ritenuto ammissibili le offerte presentate per il lotto 3 dal Consorzio CMF e dall’ATI Miorelli;
- di tutti gli atti e verbali di gara, nella parte in cui sono stati attribuiti i punteggi alle offerte economiche del Consorzio CMF e dell’ATI Miorelli, relativamente al lotto 3, e nella parte in cui è stata valutata la congruità delle stesse;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente;
oltre che per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo, del contratto medio tempore eventualmente sottoscritto dalla stazione appaltante con l’aggiudicataria del lotto 1;
nonché per il conseguente subentro del Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l. nel contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria del lotto 1.
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano ed Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ernesto Stajano in Milano, via Dogana n. 3;
ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Miorelli Service s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta Umberto Giordano, 4;
Consorzio stabile CMF, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino, Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferco s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco De Marini in Milano, via Emilio Visconti Venosta n. 7;
La Lucente s.p.a. e Consorzio G.I.S.A., in persona dei rispettivi legali in carica, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ATM - Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., della Miorelli Service s.p.a., del Consorzio stabile CMF e della Ferco s.r.l.;
Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:

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