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Sentenza n. 202300734/2023

Sentenza n. 202300734/2023

4E - COMMERCIO - SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ COMMERCIALE - DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300734/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda una controversia relativa all'esercizio di un'attività commerciale svolta all'interno di un complesso edilizio. Il titolare di un'impresa individuale ha avviato l'attività attraverso una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata il 10 gennaio 2022. Tuttavia, il Comune ha dapprima emanato un'ordinanza contenente il divieto di prosecuzione dell'attività commerciale, ordinanza che è stata preceduta da due verbali di sopralluogo datati 13 aprile 2021 e 6 luglio 2021. Successivamente, il Comune ha emesso un ulteriore provvedimento ingiungendo la cessazione immediata dell'attività a seguito della suddetta SCIA. L'imprenditore ha dunque proposto due distinti ricorsi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di questi provvedimenti restrittivi e il risarcimento dei danni subiti.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nel più ampio contesto del diritto amministrativo relativo all'esercizio di attività commerciali e alle competenze dei comuni in materia di controllo e autorizzazione delle attività economiche sul territorio. Rilevano le disposizioni in materia di SCIA, che rappresentano lo strumento attraverso il quale i privati segnalano al comune l'inizio di un'attività commerciale, nonché le norme sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi che incidono su diritti e interessi economici. Inoltre, risultano applicabili i principi generali del diritto amministrativo riguardanti la dovuta motivazione dei provvedimenti, la proporzionalità e la legittimità delle restrizioni imposte dall'amministrazione pubblica in relazione all'esercizio di attività economiche.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità dei provvedimenti comunali che disponevano il divieto e la cessazione dell'attività commerciale. La questione rilevante era se il Comune avesse fondamento legale per vietare un'attività che era stata segnalata attraverso la procedura ordinaria della SCIA oppure se tali provvedimenti fossero affetti da vizi di legittimità, illegittimità procedimentale o mancanza di adeguata motivazione. In gioco vi era quindi il diritto dell'imprenditore a proseguire l'esercizio di un'attività commerciale legittimamente segnalata al Comune, contrapposto al potere-dovere dell'amministrazione comunale di verificare la conformità di tale attività alle norme urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la conformità dei provvedimenti impugnati all'ordinamento giuridico applicabile e alla corretta gestione dei procedimenti amministrativi. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il rigetto dei ricorsi indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimi i provvedimenti comunali alla luce degli elementi e delle circostanze emersi dalle verifiche effettuate durante i sopralluoghi del 13 aprile e 6 luglio 2021, i quali evidentemente hanno riscontrato violazioni o non conformità che giustificavano le decisioni dell'amministrazione comunale. Il TAR ha valutato che l'ordinanza comunale e il successivo provvedimento di cessazione erano adeguatamente motivati e fondati su idonei presupposti fattici e normativi, pertanto non ha rinvenuto i vizi dedotti dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto entrambi i ricorsi, previa riunione degli stessi, nonché le connesse domande risarcitorie avanzate dall'imprenditore. Di conseguenza, i provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione immediata hanno mantenuto piena validità ed efficacia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di tremila euro in favore del Comune resistente, oltre agli ulteriori oneri e spese generali. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione comunale può legittimamente disporre il divieto e la cessazione di un'attività commerciale segnalata tramite SCIA qualora i verbali di sopralluogo riscontrino violazioni alle norme urbanistiche ed edilizie che ne impediscono la conformità alla destinazione d'uso della struttura, purché i provvedimenti siano adeguatamente motivati e fondati su presupposti fattici rilevati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso R.G. n. 1680 del 2021:
- dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività commerciale esercitata nel complesso edilizio di-OMISSIS-;
- dei verbali di sopralluogo del 13 aprile 2021 e del 6 luglio 2021;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;
- nonché per la condanna del -OMISSIS-al risarcimento dei danni patiti e patiendi;
quanto al ricorso R.G. n. 425 del 2022:
- del provvedimento del -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato ingiunto di cessare ad horas l’attività commerciale esercitata nel complesso edilizio di -OMISSIS- a seguito di s.c.i.a. del 10 gennaio 2022;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi;
- nonché per la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi in misura da quantificarsi in corso di causa.
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Grella ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Cesare Battisti n. 21;
- il -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Cerami e Chiara Maria Lorenzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 1043/2021 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda cautelare e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione relativa al ricorso R.G. n. 1680/2021;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- con riguardo a entrambi i contenziosi;
Vista l’ordinanza n. 1184/2021 con cui è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare relativa al ricorso R.G. n. 1680/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 425 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Grella e Andrea Vimercati e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- il -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Cerami e Chiara Maria Lorenzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li respinge, unitamente alle connesse domande risarcitorie.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del -OMISSIS- nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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