2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE PAGAMENTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300730/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n. 06820219009138809000 per l’importo di euro 715.881,67 relativamente alla cartella di pagamento n. 30020150000007410000 notificata il 12 marzo 2015; in via subordinata per la riduzione del quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia ovvero per la riduzione e rideterminazione del tasso di interesse applicabile nel caso di specie; sul ricorso numero di registro generale 405 del 2022, proposto da Andrea Fusè, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia); Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 362/2022 con cui è stato sospeso il provvedimento impugnato; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge. Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di Agea e di Ader, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) complessivi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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