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Sentenza n. 202300073/2023

Sentenza n. 202300073/2023

3I/P - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300073/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una donna straniera ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Milano, il 25 giugno 2020, avvalendosi della procedura straordinaria introdotta dal Decreto Rilancio per favorire l'emersione dei lavoratori in situazioni di irregolarità amministrativa. La domanda, assegnata il numero identificativo MI 4706948711, non ha ricevuto risposta entro i termini previsti dalla normativa. Di fronte al prolungato silenzio dell'amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022, a distanza di circa due anni dalla presentazione della domanda, chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione e, conseguentemente, il riconoscimento della propria istanza di regolarizzazione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dall'articolo 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, che ha introdotto una procedura di emersione straordinaria dal lavoro irregolare quale misura di contrasto al lavoro nero e di regolarizzazione amministrativa di situazioni di sfruttamento. La norma stabilisce termini entro i quali la pubblica amministrazione deve provvedere sulla domanda di emersione, e in caso di omissione di risposta entro tali termini, il silenzio assume rilevanza giuridica secondo i principi generali del diritto amministrativo. La questione rientra nella competenza del giudice amministrativo chiamato a verificare il rispetto dei termini procedurali e la legittimità del comportamento amministrativo omissivo.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del silenzio della pubblica amministrazione sulla domanda di regolarizzazione presentata dalla ricorrente, ovvero se il mancato rilascio di una risposta scritta entro i termini normativi integri un vizio procedimentale suscettibile di impugnazione mediante ricorso amministrativo. Ulteriormente, la questione investe il tema del momento in cui il ricorso divenga effettivamente proponibile, considerando che il silenzio amministrativo non sempre genera un effetto utile della sentenza quando vengono a mutare le circostanze fattuali o procedurali. La ricorrente sosteneva il diritto a ottenere una pronuncia amministrativa positiva oppure una pronuncia espressa di diniego, mentre l'amministrazione si opponeva evidenziando possibili difetti procedurali nel ricorso.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo non contenga la motivazione estesa, dal dispositivo si evince che il collegio giudicante ha ritenuto il ricorso viziato da difetti di ricevibilità di natura procedurale. Tali difetti potevano consistere nel decadimento dal termine di impugnazione, nel venir meno dell'effetto utile della sentenza a causa del mutamento delle circostanze, o in altre cause di inammissibilità formale rilevabili d'ufficio dal giudice. Il giudice ha privilegiato l'esame delle condizioni di ammissibilità del ricorso rispetto al merito della controversia, ritenendo non opportuno entrare nella valutazione del diritto sostanziale quando lo strumento processuale prescelto presentasse vizi procedurali insuperabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta del 4 novembre 2022, ha dichiarato il ricorso irricevibile, impedendo così l'accertamento nel merito della illegittimità del silenzio amministrativo. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, distribuendo equamente il carico economico della controversia in considerazione della causa di irricevibilità. Ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo le forme dovute. Infine, ha disposto l'oscuramento dei dati personali della ricorrente negli atti della sentenza, a tutela della dignità e dei diritti della persona interessata secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su una domanda di emersione dal lavoro irregolare è irricevibile quando proposto decadutamente ovvero quando sia venuto meno l'effetto utile della pronuncia giudiziale a causa del mutamento delle circostanze procedurali o fattispecie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore dell'odierna ricorrente ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020 - id domanda MI 4706948711 presentata in data 25.06.2020
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Di Monda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’irricevibilità.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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