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Sentenza n. 202300729/2023

Sentenza n. 202300729/2023

2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - DRONE RTK - ESCLUSIONE/AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300729/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Flydron I.S. S.r.l. ha partecipato a una procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano per l'acquisto di un drone RTK completo di sensori, accessori, software di gestione dei dati, formazione avanzata e servizi di assistenza tecnica (CIG 90801611e7, CUP d46c18001600005). Con provvedimento Prot. n. 2022-PoliCle-0098498 notificato mediante pec l'11 aprile 2022, la ricorrente è stata esclusa dalla gara. Successivamente, in data 12 aprile 2022, il Politecnico ha aggiudicato l'appalto alla ditta Easy City s.r.l.s., con la quale ha sottoscritto contratto in data 20 luglio 2022. La Flydron ha quindi proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento di esclusione nonché di tutti gli atti successivi ad esso connessi, inclusi la proposta di aggiudicazione, il provvedimento di aggiudicazione definitivo e il disciplinare di gara. Inoltre, con motivi aggiunti depositati in data 6 gennaio 2023, la ricorrente ha esteso la domanda di annullamento anche al contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario.

Il quadro normativo

La controversia si iscrive nell'ambito della disciplina delle procedure di gara per gli appalti pubblici, un settore sottoposto a rigorose regole procedurali volte a garantire trasparenza, imparzialità e par condicio tra i concorrenti. L'esclusione di un partecipante dalla procedura è un atto amministrativo che deve risultare conforme ai criteri e alle modalità stabilite nel bando e nel disciplinare di gara, nonché alle norme generali che disciplinano i contratti pubblici. Il ricorso amministrativo è disciplinato dal codice del processo amministrativo, il quale prevede specifiche regole di ricevibilità e di tempestività, in particolare agli articoli 74 e 120, comma 10, i quali fissano termini e modalità entro cui devono essere proposti i ricorsi e gli eventuali motivi aggiunti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara pubblica indetta dal Politecnico di Milano. In particolare, la Flydron contesta l'esclusione ritenendola illegittima e chiede il riesame della propria partecipazione, nonché l'annullamento di tutti gli atti procedurali derivati da quella esclusione. Al contempo, emergono questioni di ricevibilità relative ai motivi aggiunti introdotti successivamente, la cui tempestività e corretta formalizzazione costituiscono prerequisiti essenziali per poter essere considerati dal giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, esaminate le memorie delle parti e gli atti prodotti, ha ritenuto fondato il provvedimento impugnato del Politecnico di Milano, respingendo così le eccezioni sollevate dalla ricorrente sulla legittimità dell'esclusione dalla gara. Il collegio ha inoltre valutato il profilo relativo ai motivi aggiunti notificati successivamente al ricorso principale e ha riscontrato che questi ultimi presentavano vizi di ricevibilità, derivanti presumibilmente dal mancato rispetto dei termini procedurali o delle modalità di deposito previste dal codice del processo amministrativo. Tale conclusione denota l'importanza attribuita dal giudice al rispetto scrupoloso delle forme procedurali, le quali non costituiscono mere formalità ma garanzie essenziali del diritto di azione. La sentenza riflette dunque una valutazione complessiva della vicenda in cui sia il merito della controversia sia i profili procedurali sono stati affrontati in conformità ai principi che presiedono il contenzioso amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso principale proposto da Flydron I.S. S.r.l., confermando così la legittimità del provvedimento di esclusione dalla gara adottato dal Politecnico di Milano. Ha inoltre dichiarato irricevibili i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente, per vizi procedurali inerenti alle modalità e alla tempestività della loro proposizione. Le spese sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile dei propri costi processuali senza condanna della controparte. La sentenza è stata ordinata di esecuzione presso l'autorità amministrativa competente.

Massima

In materia di gare pubbliche, il giudice amministrativo tutela la legittimità della procedura di esclusione di un concorrente quando il provvedimento sia stato adottato in conformità alle regole del bando e del disciplinare, e reprime gli abusi processuali relativi al mancato rispetto dei termini e delle modalità di proposizione dei motivi aggiunti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento:
I) con il ricorso introduttivo:
del provvedimento Prot. n. 2022-PoliCle-0098498 adottato da Politecnico di Milano in data 07/04/2022 e notificato a mezzo pec in data 11/04/2022, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara avente ad oggetto “fornitura di un drone rtk comprensivo di sensori, accessori, softwares di gestione dei dati, formazione avanzata e assistenza – cig 90801611e7 e cup d46c18001600005”,
nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, in particolare, ma non solo, dei seguenti atti:
a) proposta di aggiudicazione Prot. n. 0098666 del 11/04/2022;
b) provvedimento di aggiudicazione Prot. n. 0099514 del 12/04/2022;
c) Disciplinare di gara – Condizioni particolari di RdO - N. CIG 90801611E7 CUP D46C18001600005.
II) con i motivi aggiunti notificati in data 9.12.2022 e depositati in data 6.1.2023:
del provvedimento Prot. n. 2022 PoliCle 0098498 adottato da Politecnico di Milano in data 07/04/2022 nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e in particolare, del successivo contratto stipulato in data 20/07/2022 tra la S.A. e Easy City s.r.l.s.
sul ricorso numero di registro generale 947 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Flydron I.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dott. Lorenzo Di Gaudio, Massimiliano Lautieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Lidar Italia, Easy City S.r.l.S., non costituite in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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