2C - EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300727/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 16 del 4.04.2022, prot. n. C_B162 – C_B162 – 1 – 2022-04-06 -0012165, a firma del Dirigente ufficio edilizia privata – urbanistica, Area Governo e sviluppo del territorio del Comune di Bresso, con la quale si ordina, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, il “ripristino dello stato dei luoghi e delle adeguate condizioni igienico sanitarie degli stessi, relativamente al manufatto adibito a ‘locale pattumiera’, entro e non oltre 90 (novanta) giorni”; - di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, ove occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento prot n. 23975 del 10.08.2021; sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2022, proposto da Condominio “Strada 56”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Santamaria, Anthony Macchia, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bresso, Asst Nord Milano, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza n. 775/2022 con cui è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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