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Sentenza n. 202300724/2023

Sentenza n. 202300724/2023

4H/R - POLIZIA - PATOLOGIA - ISTANZA RICONOSCIMENTO DIPENDENZA CAUSA DI SERVIZIO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300724/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente pubblico ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in data 5 ottobre 2021, attraverso la quale chiedeva l'accertamento ufficiale che una patologia o una condizione medica fosse stata contratta in conseguenza dello svolgimento della sua attività lavorativa. A fronte di questa richiesta amministrativa di notevole importanza, il Ministero dell'Interno non ha reso alcuna risposta nel tempo dovuto, mantenendo un silenzio amministrativo prolungato e ingiustificato. Dopo mesi di attesa senza ottenere alcun provvedimento né formale accoglimento né formale rigetto della domanda, il ricorrente ha deciso di impugnare questa inerzia amministrativa ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel novembre 2022, lamentando l'illegittimità del silenzio ministeriale. La controversia si inserisce nella tipica fattispecie del ricorso per ottemperanza, mediante il quale il cittadino chiede ai giudici di obbligare l'amministrazione a pronunciarsi su una domanda rimasta irrisolta.

Il quadro normativo

La materia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è disciplinata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica numero 171 del 2011 e dalla legge numero 780 del 1986, che prevedono procedure amministrative specifiche per accertare se una malattia o una patologia debba considerarsi causata dal servizio prestato. La normativa amministrativa generale prevede che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pronunciarsi sulle istanze presentate da cittadini e amministrati entro termini determinati, e il silenzio serbato oltre detti termini è considerato un comportamento amministrativo illegittimo e fonte di responsabilità dell'ente pubblico. Il diritto a ottenere una risposta espressa, sia essa positiva o negativa, è un principio cardine della trasparenza amministrativa e della tutela dell'affidamento dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di una disciplina specifica nella legislazione sulla dipendenza da causa di servizio, si applicano le regole generali sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e sugli effetti del silenzio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia era se il prolungato silenzio del Ministero dell'Interno sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisse un comportamento amministrativo illegittimo, idoneo a creare l'obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi entro un termine specifico. La questione rilevava dal momento che il ricorrente, già vulnerabile per la situazione di salute che lo aveva portato a chiedere il riconoscimento della dipendenza da servizio, si trovava paralizzato dall'incertezza amministrativa senza poter pianificare la propria vita lavorativa e previdenziale. Inoltre, il silenzio indefinito violava il principio costituzionale di effettività della tutela amministrativa e il diritto a un provvedimento legittimo e motivato, poiché il Ministero non aveva neppure fornito una risposta esplicita che fosse controllabile in giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha valutato che il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sulla domanda presentata il 5 ottobre 2021 costituiva un'illegittima inerzia amministrativa tale da giustificare il ricorso. I giudici hanno ritenuto che, indipendentemente dalla delicatezza della valutazione medico-legale richiesta, il Ministero aveva comunque un obbligo di legge di pronunciarsi entro un termine ragionevole, evitando di lasciare il ricorrente in uno stato di totale incertezza amministrativa. La sentenza accolge implicitamente l'argomento secondo cui il silenzio non rappresenta una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, bensì una violazione dei doveri di sollecitudine e diligenza che caratterizzano l'agire amministrativo. Il collegio ha inoltre considerato la gravità della situazione personale del ricorrente e il fatto che il Ministero aveva avuto quasi un anno intero per esaminate la domanda e produrre una decisione documentata, confutando così eventuali scuse di complessità procedurale.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando espressamente l'obbligo del Ministero dell'Interno di pronunciarsi sull'istanza entro il termine indicato nella motivazione della sentenza, presumibilmente entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. Quale rimedio esecutivo particolarmente rilevante, il giudice ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Como, conferendogli il potere di adottare direttamente il provvedimento decisorio sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio qualora il Ministero non vi provvedesse spontaneamente entro il termine assegnato, garantendo così l'effettività della tutela. Inoltre, il Tribunale ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione al difensore del ricorrente. La sentenza è ordinata in esecuzione dall'autorità amministrativa, rendendo vincolanti per il Ministero gli obblighi qui stabiliti.

Massima

Il silenzio amministrativo del Ministero sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce illegittima inerzia che genera obbligo di pronunciamento entro termine legale, con ricorso possibile al commissario ad acta ove l'amministrazione non ottemper i nel tempo assegnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’interno sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata in data 5 ottobre 2021;
sul ricorso numero di registro generale 3109 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’interno di pronunciarsi sull’istanza entro il termine indicato in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Como, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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