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Sentenza n. 202300713/2023

Sentenza n. 202300713/2023

2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300713/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Pietro Sebri ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un'intimazione di pagamento notificataigli il 13 dicembre 2021 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa a una cartella di pagamento originaria notificata il 16 marzo 2015. L'importo complessivamente oggetto della pretesa ammontava a 343.631,37 euro. La controversia ha coinvolto sia l'Ader che l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), suggerendo che la natura dei crediti riguardasse presumibilmente settori tributari o contributivi nel comparto agricolo. Il ricorso è stato proposto nel corso del 2022, a distanza di circa sette anni dalla notificazione della cartella originaria e circa sei anni da quando l'amministrazione aveva proceduto all'intimazione. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 7 marzo 2023, quando il collegio giudicante ha pronunciato la propria decisione.

Il quadro normativo

La materia della riscossione coattiva dei tributi è regolata dal decreto legislativo n. 460/1997 e successivamente dal decreto legislativo n. 112/1999, che disciplinano le modalità di emissione, notificazione e impugnazione delle cartelle di pagamento. La legge stabilisce con precisione i termini entro cui i contribuenti possono ricorrere al giudice amministrativo, nonché le condizioni di validità formale degli atti notificati, incluso il ricorso alla ricevuta di ritorno. L'Agenzia delle Entrate, mediante il proprio agente di riscossione, è tenuta ad emettere cartelle di pagamento contenenti indicazioni specifiche dei crediti tributari, e tali atti devono seguire procedimenti di notificazione rigorosamente definiti dalla legge. La tutela del contribuente è garantita dal diritto di accesso alla giustizia amministrativa, che consente di impugnare sia la cartella originaria sia i successivi atti di intimazione entro termini specifici e secondo le condizioni di ammissibilità stabilite dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa nel 2021 e, per correlazione, ha implicitamente messo in discussione la validità della cartella originaria del 2015. Le contestazioni riguardavano verosimilmente la regolarità dei procedimenti amministrativi, la correttezza formale delle notificazioni ovvero la fondatezza sostanziale delle pretese creditorie dell'amministrazione finanziaria. Non è possibile individuare con esattezza dal dispositivo quali fossero le specifiche allegazioni del ricorrente, poiché la sentenza fornita non contiene una motivazione estesa; tuttavia, la natura della decisione, articolata tra inammissibilità di taluni profili e rigetto nel merito di altri, rivela che il ricorrente ha dedotto molteplici motivi di ricorso secondo una strategia articolata. Questo suggerisce che il ricorrente potesse contestare vizi procedurali, errori di calcolo, illegittimità sostanziale della cartella oppure eccepire l'operatività di cause di estinzione come la prescrizione.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lombardia ha proceduto all'esame ponderato dei vari motivi di ricorso, distinguendo tra profili inammissibili e profili meritevoli di esame nel merito. La dichiarazione di inammissibilità per parte del ricorso significa che il giudice ha ritenuto taluni motivi formulati in difformità alle regole procedurali del processo amministrativo oppure privi dei requisiti necessari affinché potessero formare oggetto di cognizione giurisdizionale. I profili invece esaminati nel merito sono stati respinti, il che indica che il collegio ha valutato nel dettaglio le eccezioni e le contestazioni mosse dal ricorrente e ha concluso che esse risultavano infativamente sollevate o comunque non trovavano riscontro nella realtà della controversia. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite rivela infine che il giudice ha ritenuto il ricorso privo di seria prospettiva di accoglimento già alla valutazione iniziale, circostanza che spiega l'importo delle condanne.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 7 marzo 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte e lo ha respinto in parte nel merito, conservando pertanto piena validità ed efficacia sia all'intimazione di pagamento del 13 dicembre 2021 sia alla cartella di pagamento originaria del 2015. Pietro Sebri è stato condannato in favore di Ader e Agea al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 complessivi, oltre all'Iva, alla contribuzione per l'accesso alla giustizia amministrativa e alle spese generali nella misura del 15%, per un importo totale che rappresenta un aggravio significativo della sua posizione patrimoniale già compromessa dal debito principale. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione immediata da parte dell'autorità amministrativa, abilitando in tal modo il riscossore a procedere alle azioni coattive di recupero del credito.

Massima

Nel processo di impugnazione di cartelle di pagamento e intimazioni di riscossione, il ricorso è inammissibile o comunque infondato quando il contribuente non articoli contestazioni specifiche e documentate sui vizi procedurali, sugli errori di calcolo o sulla legittimità dei crediti tributari, oppure non ecceppisca tempestivamente circostanze suscettibili di escludere o estinguere l'obbligo tributario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento n. 06820219009199962000 per euro 343.631,37, notificata a mezzo a/r in data 13 dicembre 2021 e relativa alla cartella di pagamento n. 30020150000008134000, a sua volta notificata il 16 marzo 2015;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da
Pietro Sebri, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di Agea e di Ader, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) complessivi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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