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Sentenza n. 202300712/2023

Sentenza n. 202300712/2023

2B - AGRICOLTURA E FORESTE - AZIENDA AGRICOLA - QUOTE LATTE - INTIMAZIONE PAGAMENTO N. 06820219009197033000

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300712/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ambrogio Riboldi ha proposto ricorso amministrativo avverso una cartella di pagamento notificata il sedici marzo duemilacinque dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in seguito denominata Ader. La cartella aveva numero di registrazione trentamilaventiquintocentoottomilacentoundici ed era stata precedentemente trasformata in intimazione di pagamento numero zeroseiotto due zerozeronovezeronovesette trecentomilatrenta per l'importo complessivo di centonovelatremilacentoventisette virgola settantasette euro. L'importo controverso era elevato e la cartella aveva ormai superato il decennio dalla originaria notificazione, il che suggerisce una situazione di insolvenza e di contenzioso prolungato nel tempo. Il ricorrente aveva presentato istanza cautelare che era stata accolta con ordinanza numero trecentosessantatre del duemilaventidue, segno che il collegio giudicante aveva ravvisato una fondatezza apparente della contestazione meritevole di tutela urgente. Tuttavia, nel prosieguo del giudizio, il ricorso è pervenuto a una fase decisoria dove la situazione si è trasformata.

Il quadro normativo

La materia afferisce al diritto amministrativo della riscossione coattiva dei crediti tributari e delle somme dovute all'amministrazione finanziaria dello Stato, disciplinato dal decreto legislativo numero duecentoquarantaquattro del duemilanota novantasei, dalle disposizioni del codice di procedura amministrativa e dai regolamenti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. La cartella di pagamento rappresenta il provvedimento amministrativo mediante il quale l'ente creditore notifica formalmente il debito al soggetto obbligato al pagamento, avviando il procedimento esecutivo. Il contenzioso in materia di cartelle di pagamento può vertere su questioni di legittimità del provvedimento, su vizi procedurali nella notificazione, su questioni di merito relative all'effettiva obbligazione tributaria o alle erogazioni agricole, ovvero su termini di prescrizione, decadenza o sospensione dei termini medesimi. Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è parte di questo giudizio quale possibile creditrice in relazione alla natura dei fondi oggetto della controversia.

La questione giuridica

Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento, prospettando vizi di legittimità e presumibilmente anche questioni relative alla corretta determinazione dell'importo dovuto o alla legittimazione passiva degli enti convenuti. La complessità della fattispecie emerge anche dalla circostanza che il Tribunale, nell'ordinanza cautelare, aveva valutato come apparente una qualche ragione di illegittimità del provvedimento tale da giustificare l'adozione di misure cautelari a tutela del ricorrente. Tuttavia, il fatto che il ricorso sia stato dichiarato in parte inammissibile suggerisce che, nel merito, il collegio ha ritenuto che talune doglianze non fossero idonee a impugnare il provvedimento amministrativo secondo le regole della procedura amministrativa, ovvero che non fossero stati seguiti i corretti strumenti processuali.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza sia particolarmente sintetica e manchi di una motivazione estesa, è possibile inferire che il Tribunale ha operato una valutazione scriminante dei vari motivi di ricorso, acogliendo come fondati alcuni profili giuridici tali da giustificare l'accoglimento della tutela cautelare, ma ritenendo nel merito che la cartella di pagamento non presentasse vizi sostanziali tali da determinarne l'annullamento. La dichiarazione di inammissibilità in parte del ricorso indica che il collegio ha ritenuto che almeno uno dei motivi dedotti non fosse stato proposto secondo le forme procedurali corrette, violando così i presupposti di ricevibilità della pretesa azionata. La rigettazione per il resto significa che, relativamente ai profili rimasti ammissibili, la fondatezza della contestazione non è stata ritenuta provata dal ricorrente, né è stata accolta la tesi dell'illegittimità della cartella stessa. Il ragionamento del giudice amministrativo si è quindi mosso nel senso di confermare la validità del provvedimento di riscossione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e lo ha rigettato per il resto, confermando di conseguenza la cartella di pagamento e la relativa intimazione di riscossione. Il ricorrente Ambrogio Riboldi è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Ader e Agea, nella misura complessiva di tremila euro al netto di imposte sul valore aggiunto, contributo di previdenza aggiuntiva e spese generali calcolate nella misura del quindici per cento. La sentenza è stata resa esecutiva, pertanto le amministrazioni convenute possono procedere a dare esecuzione al titolo, e il ricorrente rimane debitore dell'intero importo iniziale più i costi della lite.

Massima

La cartella di pagamento notificata validamente dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è annullabile per vizi formali o sostanziali quando il ricorrente non fornisca elementi di prova idonei a contestare la legittimità del provvedimento secondo le forme procedurali previste dalle norme sul contenzioso amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. 06820219009197033000 per l’importo di euro 113.125,77, in relazione alla cartella di pagamento n. 30020150000008111000 notificata il 16 marzo 2015;
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2022, proposto da
Ambrogio Riboldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato – sede di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 363/2022 con cui è stata accolta la domanda cautelare;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo rigetta per il resto.
Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore di Agea e di Ader, delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila) complessivi, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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