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Sentenza n. 202300711/2023

Sentenza n. 202300711/2023

2B - AGRICOLTURA - EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - "QUOTE LATTE" - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300711/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Giacomo Andena ha proposto ricorso amministrativo avverso un'intimazione di pagamento numero 547022017000004000000, emessa da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) in data 13 marzo 2015, relativa a una cartella di pagamento riguardante un importo di euro 275.260,93 a titolo di prelievo supplementare di latte di vacca. La controversia nasce quindi dal settore degli aiuti agricoli e dalla gestione delle quote di latte, sistema complesso che prevedeva meccanismi di conguaglio e di prelievo supplementare sui produttori che avevano superato le loro assegnazioni di latte. Il ricorrente, dirigendosi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha contestato sia la cartella di pagamento originaria sia l'intimazione successiva, ritenendone illegittime le basi legali e procedurali. La vertenza si inscrive pertanto nel contesto della gestione amministrativa delle politiche agricole comunitarie e nazionali, materia particolarmente rilevante per il settore produttivo primario.

Il quadro normativo

La controversia tocca le norme sulla gestione delle quote latticini, regime che era disciplinato da normative comunitarie e dalle loro attuazioni nazionali, nonché dagli atti di AGEA in qualità di organismo pagatore. La materia degli aiuti agricoli e dei prelievi supplementari è retta da principi di legalità e dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, incluso il diritto di difesa e il diritto di ricorso. Le cartelle di pagamento rappresentano provvedimenti amministrativi che devono rispondere a precisi requisiti formali e sostanziali, derivanti sia dalle normative europee che dal diritto amministrativo interno, in particolare dal codice civile e dalle leggi procedurali. AGEA, quale agenzia statale incaricata della gestione delle erogazioni in agricoltura, deve operare nel rispetto della legalità e della correttezza amministrativa, esponendosi pertanto al controllo della giurisdizione amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della cartella di pagamento e dell'intimazione successiva in ordine al prelievo supplementare di latte, ossia se AGEA avesse titolo e fondamento legale per richiedere il pagamento dell'importo contestato e se i procedimenti amministrativi fossero stati correttamente seguiti. Il ricorrente ha presumibilmente sollevato questioni relative alla violazione di norme procedurali, all'assenza di idonea motivazione, oppure a profili di illegittimità sostanziale dell'atto di accertamento. La questione risulta giuridicamente rilevante in quanto tocca il delicato equilibrio tra i poteri della pubblica amministrazione di esigere il rispetto della normativa agricola e il diritto dei privati a ricevere provvedimenti legittimi e correttamente motivati, nonché il diritto di accesso alla giustizia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. La dichiarazione di inammissibilità parziale suggerisce che il ricorrente abbia proposto dedizioni o contestazioni relative a profili non sottoposti alla giurisdizione amministrativa, ovvero dedizioni generiche o tardive, impedendo al giudice di pronunciarsi su quella parte del ricorso. Quanto alla parte rigettata, il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che AGEA avesse agito in conformità alla normativa vigente e che la cartella di pagamento fosse legittimamente emessa, respingendo pertanto gli argomenti dedotti dal ricorrente circa la illegittimità della pretesa tributaria agricola. Il giudice ha motivato la decisione sulla base dell'applicazione corretta della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti agricoli e della verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte fondatamente respinto, pertanto rigettando le istanze del ricorrente sia in ordine all'annullamento della cartella di pagamento che all'accertamento di inefficacia della stessa. La sentenza ordina inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, con la conseguenza che AGEA rimane libera di procedere al recupero dell'importo di euro 275.260,93. La disposizione circa il "nulla sulle spese" significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese di giudizio, decisione che non concede alcun beneficio al ricorrente soccombente.

Massima

La cartella di pagamento emessa da AGEA per prelievo supplementare di latte, se rispettosa della normativa comunitaria e nazionale sulla gestione delle quote latticini e se correttamente motivata, non è soggetta ad annullamento per difetto di legittimità dell'atto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
ovvero per l’accertamento dell’inefficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 547022017000004000000 emessa da Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, per l’importo di euro 275.260,93, in ordine alla cartella di pagamento n. 30020150000007491000, notificata il 13 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca;
- della prodromica cartella di pagamento n. 30020150000007491000 e dei ruoli;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da
Giacomo Andena, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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