AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300707/2023

Sentenza n. 202300707/2023

2F - OTTEMPERANZA - CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA E MINORI - SENTENZA N. 589/2020

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300707/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Michelly Rosa Ifran ha promosso un ricorso di ottemperanza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza numero 589/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, che le aveva riconosciuto un diritto soggettivo nei confronti del Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno, malgrado il passare del tempo dalla pronuncia della sentenza d'appello, non aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato, cioè non aveva compiuto gli atti amministrativi necessari a realizzare concretamente quanto il giudice aveva ordinato. La ricorrente, dopo aver inutilmente tentato di ottenere l'adempimento spontaneo, si è dovuta rivolgere al giudice amministrativo chiedendo non solo una dichiarazione dell'obbligo inadempiuto, ma anche l'adozione di misure coercitive nei confronti dell'amministrazione pubblica. La controversia rientra nell'ambito dei diritti civili, della cittadinanza e delle minoranze, come evidenziato dalla competenza funzionale assegnata al commissario ad acta dalla Direzione Centrale competente presso il Ministero dell'Interno.

Il quadro normativo

Il procedimento di ottemperanza è disciplinato dall'articolo 114 del Codice del Processo Amministrativo, che prevede un meccanismo processuale specifico per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto dei giudicati amministrativi. Quando un'amministrazione pubblica non adempie spontaneamente a una sentenza divenuta definitiva, il ricorrente può chiedere al giudice di dichiarare l'obbligo inadempiuto e, qualora persista l'inottemperanza, di nominare un commissario ad acta che provveda al compimento degli atti amministrativi dovuti. L'istituto del commissario ad acta rappresenta uno strumento di tutela ultima contro le amministrazioni che sistematicamente resistono all'esecuzione delle decisioni dei giudici, garantendo che nessun giudicato rimanga lettera morta. La nomination del commissario presuppone l'accertamento della persistente inottemperanza e la necessità di surrogare l'azione amministrativa paralizzata.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguardava l'effettività della tutela amministrativa e il principio della vincolatività dei giudicati nei confronti della pubblica amministrazione. Nello specifico, il giudice doveva accertare se il Ministero dell'Interno avesse effettivamente disatteso gli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano e, in caso positivo, doveva determinare se fosse necessario ricorrere allo strumento del commissario ad acta per forzare l'amministrazione a dare esecuzione al provvedimento giudiziale. La questione tocca il principio fondamentale dello Stato di diritto, secondo cui nessun organo dello Stato può sottrarsi all'osservanza di una sentenza divenuta definitiva, incluso il Ministero dell'Interno, che pure rappresenta un dicastero strategico dell'ordine pubblico e dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che il Ministero dell'Interno non aveva ottemperato adeguatamente alla sentenza della Corte d'Appello numero 589/2020 e ha quindi ritenuto necessario e proporzionato nomina sin d'ora un commissario ad acta quale strumento di coercizione amministrativa. Il collegio giudicante ha individuato quale commissario ad acta il Direttore generale, o un dirigente o funzionario delegato, della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze facente capo al Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, ritenendo questa struttura amministrativa la più competente e idonea a provvedere agli atti necessari. Il TAR ha sostenuto, attraverso una logica ben consolidata nella giurisprudenza amministrativa, che quando l'amministrazione non ottempera spontaneamente a un giudicato, il ricorso al commissario ad acta rappresenta l'unico strumento efficace per garantire l'effettività della sentenza e punire l'inottemperanza mediante la privazione all'amministrazione della gestione della materia. Il giudice ha invece respinto la richiesta di ulteriori somme avanzata dalla ricorrente, ritenendo che i danni da inottemperanza non potessero essere ulteriormente quantificati oltre alle spese di lite già fissate.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno di dare esecuzione alla sentenza numero 589/2020 della Corte d'Appello di Milano secondo i modi e i termini specificati nella motivazione. In via cautelare e preventiva rispetto a un'ulteriore inottemperanza, ha nominato il Direttore generale della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze quale commissario ad acta, stabilendo che l'incarico non avrebbe comportato compensi a carico del bilancio dello Stato. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio per un importo complessivo di mille euro, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da versarsi al difensore della ricorrente.

Massima

Quando un'amministrazione pubblica non adempie spontaneamente a una sentenza divenuta definitiva, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo inadempiuto e nominare un commissario ad acta competente, con potere di surrogazione nella gestione amministrativa, quale strumento di coercizione per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto della sovranità del giudicato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 589/2020, emessa dalla Corte di Appello di Milano;
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, proposto da
Michelly Rosa Ifran, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno di dare esecuzione alla sentenza n. 589/2020 della Corte d’Appello di Milano, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato) della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze facente capo al “Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione” del Ministero dell’Interno che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) respinge la domanda di pagamento di ulteriori somme ex art. 114, comma 4, lettera e), del c.p.a.;
e) condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →