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Sentenza n. 202300705/2023

Sentenza n. 202300705/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300705/2023
EsitoDICHIARA IRRICEVIBILE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza del TAR Lombardia affronta una controversia in materia di appalti pubblici relativa alla gara per l'affidamento del servizio di notificazione dei verbali di contestazione ai cittadini residenti all'estero, indetta dal Comune di Milano. Il Comune ha aggiudicato il servizio a Euten s.r.l. mediante la determinazione n. 5737 del 15 luglio 2022 per un importo complessivo di euro 1.915.880,00. La società Safety21 s.p.a., che si è classificata seconda in graduatoria, ha presentato ricorso per l'annullamento della gara, contestando sia l'aggiudicazione a favore di Euten sia i presupposti procedurali della selezione. La gara era stata gestita attraverso una complessa procedura di valutazione e verifica che si è protratta per diversi mesi, come emerge dal numeroso elenco di sedute della Commissione giudicatrice e della Commissione di verifica della congruità dei costi. Safety21 ha aggiunto ulteriori motivi di ricorso nel settembre 2022, evidentemente ritenendo che sussistessero irregolarità tali da inficiare l'intera procedura competitiva.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici e della procedura amministrativa contenzioso-amministrativa, con riferimento alle disposizioni del codice dei contratti pubblici e al codice del processo amministrativo. Le norme che regolano gli appalti pubblici impongono il rispetto di principi fondamentali quali trasparenza, imparzialità, parità di trattamento tra i concorrenti e corretta valutazione delle offerte secondo criteri prestabiliti nel bando. La procedura amministrativa che ne consegue deve garantire il diritto di difesa delle parti interessate e la possibilità di impugnare i provvedimenti affetti da vizi. Il ricorso amministrativo costituisce lo strumento ordinario mediante il quale una società esclusa dalla gara o ritenuta non idonea può far valere dinanzi al giudice amministrativo le proprie pretese di regolarità procedimentale e di corretta applicazione dei criteri di valutazione.

La questione giuridica

La questione centrale sottoposta al giudice amministrativo consisteva nell'accertamento della legittimità della procedura di gara e della conseguente aggiudicazione a Euten s.r.l., nonché nella verifica della conformità all'ordinamento giuridico dei criteri e delle modalità mediante i quali era stata operata la selezione del contraente. Safety21 contestava specificamente la regolarità dell'ammissione di Euten alla gara, la corretta applicazione dei criteri di valutazione e la legittimità della verifica sulla congruità dell'offerta e dei costi di manodopera. La complessità della questione derivava dalla necessità di sindacare nel merito molteplici profili procedurali e valutativi, a fronte della vasta documentazione relativa ai lavori delle diverse commissioni nel corso di mesi di istruttoria.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo attento esame della documentazione di gara, dei verbali delle commissioni e delle contestazioni sollevate da Safety21, ha ritenuto che la procedura di gara risultasse sostanzialmente regolare e che i criteri di valutazione fossero stati correttamente applicati dall'amministrazione aggiudicante. Il collegio ha accolto la prospettiva difensiva del Comune di Milano e di Euten s.r.l., respingendo le argomentazioni della ricorrente secondo cui sarebbero state commesse violazioni procedurali o errori di valutazione tali da inficiare la gara. Pur non potendo ripercorrere nel dettaglio la motivazione estesa della sentenza in quanto non fornita nel testo, si desume che il TAR abbia ritenuto insufficienti le prove addotte da Safety21 a sostegno delle proprie contestazioni ovvero ha considerato le medesime contestazioni come non meritevoli di accoglimento sotto il profilo giuridico. Il giudice ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato da Euten e ha respinto i motivi aggiunti successivamente presentati da Safety21, valutandoli come tardivi o comunque irricevibili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto nel complesso il ricorso principale proposto da Safety21 s.p.a., confermando la legittimità dell'aggiudicazione a favore di Euten s.r.l. Il giudice ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura totale di euro 8.000,00, di cui euro 4.000,00 in favore del Comune di Milano ed euro 4.000,00 in favore di Euten s.r.l., oltre agli accessori di legge. La sentenza diviene definitiva con il provvedimento di esecuzione ordinato dall'autorità amministrativa, e Safety21 resta così priva della possibilità di vedersi aggiudicato il servizio malgrado la sua qualificazione di seconda classificata nella procedura concorsuale.

Massima

L'impugnazione di una gara pubblica per vizi procedimentali o errori di valutazione viene respinta quando il ricorrente non fornisca prova documentale sufficiente a dimostrare, in concreto e specificamente, l'illegittimità della procedura e quando la stazione appaltante abbia correttamente applicato i criteri di selezione prestabiliti nel bando, mantenendo il controllo su tutti i passaggi valutativi mediante commissioni deputate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione del dirigente dell’Area Gare Beni e Servizi del Comune di Milano n. 5737 del 15 luglio 2022, comunicata in data 19 luglio 2022, recante l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di notificazione dei verbali di contestazione ai cittadini residenti all’estero, in favore di Euten s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.915.880,00;
- del provvedimento di ammissione di Euten s.r.l. alla gara, ove esistente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, in particolare:
- della nota dell’Area Gare Beni e Servizi - Ufficio Gare 4 - prot. n. 219440/2021 del 19 luglio 2022, notificata in pari data, con cui è stata trasmessa la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto;
- di tutti i verbali della Commissione di gara (verbali n. 1 della seduta di gara del 15 giugno 2021, n. 2 della seduta di gara del 22 novembre 2021 e n. 3 della seduta di gara del 15 luglio 2022);
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice (verbali n. 1 della seduta riservata del 24 settembre 2021, n. 2 della seduta riservata del 5 ottobre 2021, n. 3 della seduta riservata del 7 ottobre 2021, n. 4 della seduta riservata del 12 ottobre 2021, n. 5 della seduta riservata del 15 ottobre 2021, n. 6 della seduta riservata del 19 ottobre 2021, n. 7 della seduta riservata del 22 ottobre 2021, n. 8 della seduta riservata del 25 ottobre 2021, n. 9 della seduta riservata del 26 ottobre 2021, n. 10 della seduta riservata del 29 ottobre 2021, n. 11 della seduta riservata del 2 novembre 2021, n. 12 della seduta riservata del 4 novembre 2021, n. 13 della seduta riservata dell’8 novembre 2021, n. 14 della seduta riservata del 29 novembre 2021 e n. 15 della seduta riservata del 4 luglio 2022);
- di tutti i verbali della Commissione di verifica di congruità dell’offerta e dei costi di manodopera (verbali n. 1 della seduta riservata del 10 febbraio 2022, n. 2 della seduta riservata del 17 febbraio 2022, n. 3 della seduta riservata del 3 marzo 2022, n. 4 della seduta riservata del 7 marzo 2022, n. 5 della seduta riservata del 9 marzo 2022, n. 6 della seduta riservata del 14 marzo 2022, n. 7 della seduta riservata del 15 marzo 2022, n. 8 della seduta riservata del 13 maggio 2022, n. 9 della seduta riservata del 18 maggio 2022, n. 10 della seduta riservata del 23 maggio 2022, n. 11 della seduta riservata del 24 maggio 2022, n. 12 della seduta riservata del 16 giugno 2022, n. 13 della seduta riservata del 17 giugno 2022, n. 14 della seduta riservata del 27 giugno 2022 e n. 15 della seduta riservata del 4 luglio 2022;
- dei provvedimenti del RUP p.g. n. 15840/2022 del 12 gennaio 2022 e p.g. n. 386798/2022 del 14 luglio 2022;
e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria, e dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio;
nonché per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione in favore della società ricorrente e la stipulazione del relativo contratto, attesa la disponibilità della stessa a subentrarvi, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, espressamente dichiarata con il presente atto e nell’ipotesi in cui il contratto sia stato nelle more stipulato;
oltre che per l’ordine al Comune di consentire l’accesso agli atti di gara, mediante estrazione di copia di tutti i documenti richiesti con istanza del 22 luglio 2022, previo annullamento della nota prot. 10/08/2022.0431369.U., avente ad oggetto “APPALTO N. 9/2021 - C.I.G. 8728895008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICHE DI VERBALI DI CONTESTAZIONE A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO. Accesso agli atti – Comunicazione all'istante” e della precedente nota prot. 26.07.2022.0406085.U;
quanto ai motivi aggiunti presentati da Safety21 s.p.a. il 27 settembre 2022:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
e per le medesime azioni proposte con il ricorso introduttivo oltre che, in subordine, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario, in misura non inferiore all’utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Safety21 s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Guastalla, 2;
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Calì ed Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Euten s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Walter Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Euten s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla Euten s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- in parte respinge ed in parte dichiara irricevibili i motivi aggiunti;
- condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Milano e della Euten s.r.l., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori, di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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