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Sentenza n. 202300704/2023

Sentenza n. 202300704/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300704/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

CIR Food, società cooperativa italiana di ristorazione, in raggruppamento temporaneo di imprese con Elior Ristorazione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la propria esclusione da una procedura aperta telematica indetta dalla Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano. La procedura riguardava l'affidamento di un accordo quadro per il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze nei tre comuni, per un servizio a ridotto impatto ambientale, identificato dal CIG 8765268FF6. Con comunicazione del 11 ottobre 2021, la Centrale unica di committenza ha notificato l'esclusione del raggruppamento temporaneo dalla gara, successivamente confermata il 22 ottobre 2021. L'appalto è stato aggiudicato alla società Dussmann Service s.r.l. il 25 ottobre 2021 mediante determinazione numero 654. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento di tutti gli atti della procedura, inclusi il bando, il disciplinare, la determinazione di nomina della Commissione giudicatrice, i verbali di gara e l'aggiudicazione, oltre al risarcimento del danno mediante reintegra nella procedura o, in subordine, per equivalente monetario.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina degli appalti pubblici, retta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che regola le procedure di affidamento dei servizi e i requisiti di partecipazione alle gare. La procedura in questione era caratterizzata da requisiti particolari derivanti dalla scelta dei comuni di indirizzare l'appalto verso servizi a ridotto impatto ambientale, imponendo così sia condizioni economiche che criteri di sostenibilità. La Centrale unica di committenza, quale stazione appaltante, era legittimata a operare l'esclusione del concorrente qualora riscontrati vizi nelle candidature o nei documenti di partecipazione, secondo i criteri stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara. La decisione dell'ANAC, pur non producendo effetti vincolanti direttamente, costituisce un elemento significativo nel contesto della valutazione amministrativa relativa alla corretta gestione della procedura.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità dell'esclusione di CIR Food dalla procedura di gara e sui motivi che l'hanno determinata. Il ricorrente contestava la decisione della Commissione giudicatrice, ritenendo ingiustificata e viziata l'eliminazione dalla partecipazione. La questione giuridica sottesa riguardava se il procedimento di esclusione fosse stato condotto nel rispetto delle prescrizioni normative, se i criteri applicati fossero stati correttamente enunciati nel bando e nel disciplinare, e se la valutazione della Commissione fosse stata logicamente e giuridicamente corretta. Inoltre, il ricorso coinvolgeva implicitamente la corretta applicazione della disciplina sugli appalti pubblici e la tutela del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato la documentazione e ascoltato le argomentazioni delle parti nell'udienza pubblica del 8 febbraio 2023, ha ritenuto fondato il comportamento della Centrale unica di committenza e della Commissione di gara. Il collegio giudicante ha accertato che l'esclusione di CIR Food era stata disposta secondo la corretta interpretazione e applicazione delle norme di gara, e che i motivi addotti dalla Commissione sussistevano nel merito. Il TAR ha respinto le contestazioni sollevate dal ricorrente, evidentemente concludendo che la procedura di esclusione era stata condotta legittimamente e che i vizi denunciati non erano provati o non sussistevano. La considerazione del parere dell'ANAC ha presumibilmente confermato la correttezza dello svolgimento della procedura dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso presentato da CIR Food, confermando la legittimità di tutti gli atti impugnati: il bando, il disciplinare di gara, la determinazione di nomina della Commissione giudicatrice, i verbali di gara e l'aggiudicazione in favore di Dussmann Service s.r.l. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro seimila complessivamente, di cui tremila euro ciascuna in favore del Comune di Vimodrone e della società Dussmann Service s.r.l., oltre ai relativi accessori. Ha inoltre compensato le spese di lite tra CIR Food e l'ANAC, attribuendo a quest'ultima la tutela dell'interesse generale alla corretta gestione della procedura.

Massima

La esclusione di un concorrente dalla procedura di gara da parte della Commissione giudicatrice, quando effettuata in conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare e in assenza di vizi procedurali o di logica amministrativa, è legittima e non può essere annullata dal giudice amministrativo qualora fondatamente motivata e coerente con i criteri preventivamente comunicati ai concorrenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- della comunicazione prot. n. 16242/2021 dell’11 ottobre 2021, con la quale la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano ha disposto l’esclusione del RTI CIR Food dalla procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze (CIG 8765268FF6);
- della comunicazione prot. n. 16894/2021 del 22 ottobre 2021, con la quale la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano, in parziale rettifica della comunicazione prot. n. 16242/2021 dell’11 ottobre 2021, ha confermato l’esclusione del RTI CIR Food dalla gara;
- della determinazione n. 654 del 25 ottobre 2021, comunicata al RTI CIR Food in data 27 ottobre 2021, con la quale la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano ha aggiudicato la procedura aperta telematica alla Dussmann Service s.r.l.;
- di tutti i verbali della Commissione di gara;
- di tutti i verbali del Seggio di gara;
- della determinazione n. 362 del 23 giugno 2021, con la quale la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano ha nominato la Commissione giudicatrice;
- del bando di gara;
- del disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- del capitolato d’appalto e dei relativi allegati;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Vimodrone n. 262 del 20 maggio 2021, recante “Approvazione del progetto di servizio e determina a contrarre per l’avvio della procedura aggregata per l’affidamento di accordo quadro per il servizio di ristorazione scolastica e altre utenze dei Comuni di Cassina de' Pecchi, Rodano e Vimodrone a ridotto impatto ambientale”;
- della deliberazione del Consiglio dell’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione n. 663 del 28 settembre 2021, notificata in data 6 ottobre 2021, resa all’esito del procedimento di cui all’articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dell’istanza di parere di precontenzioso presentata dalla Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de' Pecchi e Rodano;
- di ogni altro atto e provvedimento antecedente, concomitante e successivo, ancorché non conosciuto;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della procedura di gara e subentro nei contratti stipulati ed in corso di esecuzione o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente monetario.
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2021, proposto da
CIR Food - società cooperativa italiana di ristorazione s.c., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Elior Ristorazione s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vimodrone, in persona del Sindaco in carica, anche in qualità di Centrale unica di committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Durini n. 24;
Comune di Cassina de' Pecchi e Comune di Rodano, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti in giudizio;
Dussmann Service s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Nunziante Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vivenda s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
ANAC - Autorità nazionale anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vimodrone e della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, della Dussmann Service s.r.l. e dell’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Vimodrone e della società Dussmann Service s.r.l., delle spese di lite della presente fase, che liquida in complessi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori, di cui euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, per ciascuna parte.
Compensa le spese di lite della presente fase tra la parte ricorrente e l’ANAC - Autorità nazionale anticorruzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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