1H - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA RILASCIO LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300702/2023 |
| Esito | Accolto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento Cat. -OMISSIS-, notificato il 29 giugno 2020, con cui il Questore di -OMISSIS- ha respinto la domanda del ricorrente di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato in data 23 novembre 2020: - del diniego dell'istanza di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, già impugnato con il ricorso principale. sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Fazio, Alessandro Tamisari, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Tamisari in Milano, via O. Da Tresseno 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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