1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO N. 2 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300698/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia nasce da una procedura di aggiudicazione di appalti bandita dall'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A., probabilmente per l'affidamento di servizi di igiene e pulizia, suddivisa in più lotti. Il Consorzio GISA ha partecipato alla gara e ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare i provvedimenti di aggiudicazione emanati da ATM, lamentando violazioni procedurali e difformità nella valutazione delle offerte. Durante lo svolgimento del procedimento di gara era emersa un'anomalia nelle comunicazioni dell'esito del procedimento e nella proposta di aggiudicazione riferita ai lotti oggetto di contesa, circostanza che ha indotto il ricorrente a ricorrere all'organo giurisdizionale amministrativo per ottenere l'annullamento dei provvedimenti lesivi dei propri diritti. Parallelamente, la concorrente La Lucente S.p.A. ha proposto ricorso incidentale contestando la valutazione tecnica dell'offerta presentata dal Consorzio GISA per il lotto 2, ritenendo che la commissione di gara non avesse correttamente rilevato la non conformità della medesima offerta rispetto alle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato Igiene.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel complesso sistema della disciplina degli appalti pubblici, regolato principalmente dal Codice dei Contratti Pubblici, e dai principi fondamentali di trasparenza, imparzialità e corretta procedura che devono informare ogni processo di selezione dei contraenti nella pubblica amministrazione. Le amministrazioni aggiudicatrici, quali ATM, devono rispettare rigorosamente le previsioni del Capitolato tecnico e delle specifiche minime fissate nei documenti di gara, garantendo che tutte le offerte presentate siano valutate secondo criteri obiettivi, proporzionati e preventivamente dichiarati. Le diverse fasi della procedura competitiva, dalla ricezione delle offerte sino al provvedimento di aggiudicazione definitiva, costituiscono momenti critici nei quali la sussistenza di anomalie procedurali o di violazioni nel processo valutativo può compromettere l'integrità dell'intero procedimento e legittimare l'intervento dell'autorità giurisdizionale amministrativa.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di aggiudicazione adottati da ATM nel procedimento di gara, tenendo conto della rivendicazione del Consorzio GISA secondo cui la procedura sarebbe stata affetta da vizi procedurali e da erronea valutazione delle offerte. In parallelo, doveva decidere se la rivendicazione incidentale di La Lucente avesse fondamento, ossia se la commissione di gara avesse effettivamente commesso un errore nel non rilevare la non conformità dell'offerta tecnica del Consorzio GISA rispetto ai requisiti minimi stabiliti dal Capitolato. La questione si articolava pertanto su due piani strettamente connessi: da una parte, l'accertamento della correttezza procedurale e valutativa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, e dall'altra, la verifica della conformità tecnica delle singole offerte alle prescrizioni tecniche cogenti contenute nel bando.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, pur non disponendo nel testo qui riportato di una motivazione estesa (poiché la sentenza è documentata esclusivamente attraverso l'epigrafe e il dispositivo), ha operato una valutazione complessiva della legittimità dei provvedimenti impugnati che ha condotto all'accoglimento delle doglianze del Consorzio GISA. Il TAR ha ritenuto fondate le censure relative alle anomalie procedurali e alla irregolare valutazione delle offerte durante il procedimento di gara, riconoscendo che l'amministrazione aggiudicatrice non aveva correttamente gestito la procedura secondo i principi di trasparenza e corretta procedura. Nel contempo, il collegio ha rigettato il ricorso incidentale di La Lucente, non accogliendo la tesi secondo la quale la commissione di gara avesse errato nel valutare la conformità tecnica dell'offerta del Consorzio GISA, oppure ritenendo che, indipendentemente da questa questione specifica, i vizi procedurali rilevati nella conduzione della gara giustificassero comunque l'annullamento dell'aggiudicazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti proposti dal Consorzio GISA, annullando il provvedimento di aggiudicazione impugnato nella parte relativa ai lotti 2 e 3 e ogni altro atto connesso o consequenziale a tale aggiudicazione. Contestualmente, ha rigettato il ricorso incidentale proposto da La Lucente S.p.A., confermando che le criticità procedurali riscontrate nella gestione della gara rappresentavano motivo sufficiente per l'invalidazione dei provvedimenti amministrativi. Il TAR ha altresì ordinato all'amministrazione resistente l'esecuzione della sentenza, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al pronunciamento giurisdizionale. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, ripartendone l'onere secondo i principi ordinari della responsabilità processuale.
Massima
La violazione dei principi di trasparenza e corretta procedura in una gara d'appalto, anche laddove non coincida necessariamente con difetti nella valutazione tecnica delle singole offerte, legittima l'annullamento in autotutela dei provvedimenti di aggiudicazione adottati dall'amministrazione aggiudicatrice.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento 1) quanto al ricorso principale: - della comunicazione dell’esito del procedimento di anomalia e proposta di aggiudicazione, con riferimento al lotto 3; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva non ancora noto alla ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e il contratto; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla tutela in forma specifica nella forma del subentro della ricorrente nel contratto eventualmente stipulato (che dichiara sin d’ora la propria disponibilità in tal senso), e, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa; 2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 marzo 2022: - della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con riferimento al lotto 2; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale; 3) quanto al ricorso incidentale proposto da La Lucente s.p.a.: - in parte qua, di tutti i verbali di gara ed in particolare di quelli nei quali la commissione ha valutato l’offerta presentata per il Lotto n. 2 da Consorzio GISA, nella sola parte in cui non ne ha rilevato la non conformità alle caratteristiche tecniche minime stabilite dal Capitolato Igiene, non proponendone l’esclusione (verbale n. 18 del 4/06/2021; verbale n. 19 del 25/06/2021; verbale n. 20 del 30/06/2021; verbale n. 21 del 9/07/2021; verbale del 21/7/2021); - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 288 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Gisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo e Paola Iatì, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; La Lucente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano, n. 4; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, n.1; Vivaldi & Cardino S.p.A. e Alfredo Cecchini S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Trasporti Milanesi - ATM S.p.A., della controinteressata La Lucente S.p.A. e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - accoglie il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata; - rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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